La nota di sollecito è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice ordinario

E’ autonomamente impugnabile, dinanzi al Giudice Ordinario, la nota di sollecito riferita a cartelle di pagamento emesse a seguito di sanzioni per violazioni del codice della strada. Deve quindi escludersi la giurisdizione del Giudice Tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del codice della strada.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8928, depositata il 17 aprile 2014, hanno eliminato ogni dubbio in ordine alla competenza del giudice ordinario a conoscere delle opposizioni aventi ad oggetto ordinanze ingiunzioni ovvero note di sollecito, applicative di sanzioni del codice della strada in ciò conferendo autorità all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, senza al contempo trascurare di evidenziare l’autonoma impugnabilità delle note di sollecito, contenenti una pretesa tributaria oramai definita. Il caso. Il Giudice di Pace, all’esito di un giudizio di opposizione avverso invito al pagamento di cartelle esattoriali, emesso da una società di esazione tributi, dichiarava l’inefficacia della nota e degli atti presupposti ad essa collegati, pronunciandone l’inefficacia. La decisione, che si fondava sulla inidoneità della nota ad informare adeguatamente il contribuente delle ragioni della pretesa fiscale, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla società di riscossione. Deduceva la ricorrente che la nota di sollecito di pagamento non fosse atto autonomamente impugnabile giacché non menzionata tra gli atti impugnabili di cui al d.lgs. n. 564/1992 e comunque di per sé non produttiva di effetti giuridici. Con ulteriore motivo di impugnazione la decisione veniva censurata di nullità per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, trattandosi di cartelle emesse per violazioni del codice della strada. Esclusa la giurisdizione del giudice tributario. La questione analizzata in via preliminare è quella relativa al difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. A tale proposito la Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. n. 23206/2009, SSUU n. 15846/2009 e quella della Corte Costituzionale Corte Cost. n. 130/2008 , quest’ultima che aveva dichiarato illegittimo l’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quelle di natura non fiscale, ha escluso per il caso posto al suo vaglio la giurisdizione del Giudice Tributario, trattandosi di contestazioni relative a sanzioni connesse a violazioni del codice della strada. La natura della pretesa tributaria deve accertarsi sul piano oggettivo. A sostenere la predetta interpretazione sono intervenute anche pronunce rese dalle sezioni tributarie dell’organo di legittimità che hanno specificato come, in tale ambito, da un lato risulti irrilevante che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario giacché la natura della pretesa tributaria o non tributaria deve accertarsi su di un piano oggettivo Cass. Civ., n. 3039/2013 e dall’altro che la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui la pretesa economica non abbia ad oggetto l’esercizio di un potere impositivo bensì si tratti di un accertamento con valore incidentale Cass. Civ., n. 14302/2013 . L’autonoma impugnabilità della nota di sollecito. Anche la questione sollevata in ordine alla non autonoma impugnabilità della nota di sollecito che avrebbe condotto alla inammissibilità del ricorso, è stata respinta. A tale proposito l’organo di legittimità non ha mancato di richiamare il principio di diritto affrontato in ambito di contenzioso tributario Cass. Civ., n. 12194/2008 e SSUU n. 16293/2007 ove è stato affermato che sono impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria definita anche quando l’avviso non si concluda con una intimazione di pagamento ma con un invito bonario, ciò a prescindere dall’espressione verbale utilizzata per catalogare l’atto e dalla eventuale mancata indicazione dei termini e delle forme da utilizzare per l’impugnazione. Concludendo. Gi Ermellini hanno respinto il ricorso proposto dalla società di riscossione, ritenendo l’impugnazione proposta dal trasgressore pienamente legittima. Oltre che per le ragioni sopra espresse, già di per sé sufficienti all’accoglimento del ricorso, i Giudici hanno valorizzato la circostanza per cui il destinatario della nota di sollecito avesse impugnato, unitamente alla medesima nota, anche le cartelle di pagamento ad essa correlate, ancorché mai notificate, nonché quella per cui la nota si concludeva con una richiesta di pagamento ben determinata nel quantum , che minacciava, in caso di insolvenza entro un dato termine, l’esecuzione forzata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 25 febbraio – 17 aprile 2014, numero 8928 Presidente Adamo – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo La E.T.R. - Esazione Tributi S.p.A. - ha proposto ricorso per cassazione contro P.R. , per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sulla opposizione, avverso invito al pagamento di cartelle esattoriali, proposta dalla P. , ha dichiarato l'inefficacia, annullandola, della nota stessa, nonché degli atti ad essa collegati e/o presupposti, emessa dalla incorporata SESIT Puglia spa in data 30 luglio 2005 tanto, nella considerazione che il contenuto della nota era inidoneo a rendere edotta la contribuente delle ragioni della pretesa fiscale. L'impugnazione è stata affidata a due motivi, con i quali la decisione impugnata viene censurata per violazione degli artt. 156 cpc, 50 comma 2 del dpr numero 602/1973, nonché degli artt. 22 e 23 della Legge numero 689/1981 ed altresì, per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 132 numero 4, 156 comma 2 cpc e 2 del D.Lgs numero 546/1992 e difetto di Giurisdizione del Giudice adito. Sotto il primo profilo, è stata denunciata la violazione delle norme in rubrica, rilevandosi che la nota di sollecito di pagamento impugnata, anche se contenente riferimento alle cartelle presupposte nonché invito al relativo pagamento, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata, non è annoverata tra gli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. numero 546/1992, non è produttiva di effetti giuridici e non era, quindi, ricorribile. Con il secondo mezzo, la decisione viene censurata di nullità, sia per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, connesso al fatto che le cartelle impugnate afferivano a violazione del codice della strada, sia pure per avere emesso una pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L'intimata non ha svolto difese in questa sede. Motivi della decisione La Corte conosce dell'impugnazione in base alla disciplina, applicabile ratione temporis, di cui al combinato disposto degli artt. 339 cpc e 26 del D.Lgs. numero 40/2006, trattandosi di sentenza emessa il 15.02.2006 e pubblicata l'01 marzo 2006. Va, preliminarmente, esaminata la questione relativa al denunciato difetto di giurisdizione, proposta con il secondo mezzo, stante la relativa pregiudizialità logica e giuridica. Trattasi di censura che deve ritenersi infondata, alla stregua di consolidato principio, affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, ed in relazione al quale la controversia di che trattasi non offre elementi per una riconsiderazione critica. Si è, in vero, ritenuto Cass. SS.UU. n 25833/2007, numero 116/2007, numero 15810/2003, numero 12879/2004 numero 18880/2012 che La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e1 attribuita dall'articolo 205 del d.lgs. numero 285 del 1992 all'autorità1 giudiziaria ordinaria . Il Collegio, nell'esame della fattispecie, non ravvisa ragioni idonee per discostarsi dal trascritto principio, che può considerarsi frutto di un ormai consolidato orientamento, che trova riscontro in numerose, anche recenti, pronunce Cass. SS.UU. numero 15846/2009, numero 23206/2009, numero 356/2010, numero 23107/2010, numero 24678/2011, numero 175/2012, numero 6606/2012 , che si sono così allineate alla sentenza della Corte Costituzionale numero 130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.lgs. numero 546 del 1992 come sostituito dall'articolo 12, comma secondo, della legge numero 448 del 2001 , nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale. Deve, dunque, escludersi, nel caso, la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del codice della strada. D'altronde, la questione relativa agli elementi indefettibili propri del rapporto tributario, è stata, altresì, affrontata dalle Sezioni Unite della Corte, in pronunce ancor più recenti, nelle quali, non solo è stato ribadita l'irrilevanza della circostanza che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario, dovendosi la natura tributaria o meno del rapporto accertarsi su un piano meramente oggettivo Cass. numero 3039/2013 , ma è stato, pure, puntualizzato che deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, in tutti i casi in cui non abbia ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale Cass. numero 14302/2013 . Conclusivamente il primo motivo del ricorso va rigettato e, quindi, va riconosciuto ed affermato che la materia relativa alla sanzioni irrogate per la violazione delle norme del codice della strada, rientra nella Giurisdizione del Giudice Ordinario. Passando all'esame della questione posta con il primo mezzo, - con il quale si deduce l'inammissibilità dell'originario ricorso in quanto la nota 30 luglio 2005 non sarebbe annoverata tra i provvedimenti impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. numero 546/1992, - ritiene il Collegio che la stessa vada esaminata e decisa in base a principio condiviso, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. È stato, infatti, affermato Cass. numero 12194/2008, SS. UU. numero 16293/2007 , che, In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché1 tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività1 esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile . Nel caso, si evince dall'impugnata sentenza che la ricorrente ha proposto impugnazione avverso le cartelle esattoriali numero omissis , numero omissis , numero omissis , numero omissis e numero omissis di cui alla nota, contenente la richiesta numero , della Sesit Puglia spa in data 30 luglio 2005, nonché avverso gli atti ad esse collegati . È, altresì, incontroverso che la nota impugnata, non solo riferiva alle precitate cartelle di pagamento, ma conteneva una esplicita richiesta di pagamento, portante il carico fiscale per sorte ed accessori e, quindi, che trattavasi di pretesa ben definita nel quantum, ancorché non adeguatamente esplicitata nel relativo procedimento di determinazione, formalizzata, peraltro, con l'espressa previsione che, in caso di inottemperanza, decorsi quindici giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L'atto, dunque, non poteva, in alcun modo, essere considerato un mero avviso bonario, sia avuto riguardo alla definitività della pretesa ed alla specificità e perentorietà della richiesta, sia pure della circostanza che esplicitava e richiamava le cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, sia, infine, in considerazione della procedura esecutiva minacciata ed incombente. La circostanza che in una alla nota 30 luglio 2005 risultavano impugnate le cartelle presupposte e poste a base della richiesta di pagamento, oltretutto, rendeva, di per sé, ammissibile l'impugnazione, stante la specifica disposizione del comma 3 dell'articolo 19 del D.Lgs. numero 546/1992. Peraltro, nel caso, la natura e la portata degli atti impugnati sono state verificate e valutate dal Giudice di merito, il quale ha, pure, rilevato che l'eccepita omessa notifica degli atti prodromici non era stata contestata e contrastata dalla concessionaria, la quale in giudizio aveva omesso il deposito degli atti comprovanti la legittimità delle somme richieste circostanza quest'ultima che, in questa sede, la ricorrente ha inteso supportare con l'elencazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle e l'allegazione che gli stessi sono stati prodotti agli atti . Il profilo di doglianza risulta inammissibile, per difetto di autosufficienza, non risultando indicati tempi e modalità della produzione Cass. numero 8569/2013, numero 4220/2012, numero 6937/2010 . Le precedenti considerazioni inducono a ritenere infondata anche l'ulteriore censura, dedotta con il secondo mezzo, con la quale si sostiene che la decisione impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'articolo 112 cpc, per avere emesso una pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Infatti, la decisione impugnata, come anzi rilevato, ha esplicitato che l'impugnazione è stata proposta avverso la nota 30 luglio 2005 della concessionaria e le cartelle nella stessa indicate, nonché gli atti ad esse collegate e, quindi, ha emesso una statuizione, sul piano logico e giuridico coerente e corretta, dichiarando inefficace ed annullando la nota numero 57235742, emessa dalla SESIT Puglia spa in data 30 luglio 2005 ed ogni atto ad essa collegato e/o presupposto . Ciò stante, avuto riguardo alla realtà fattuale verificata e presupposta, deve escludersi che la decisione sia affetta dal denunciato vizio, tenuto conto, peraltro, che Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e1 condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dal provvedimento in concreto richiesto Cass. numero 20322/2005, numero 27/2000, numero 8879/2000 . Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, rigetta i motivi del ricorso, riconoscendo e dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario.