Servitù di passaggio: chi la usa, la prova

I fatti allegati da una delle parti possono essere posti a fondamento della decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia, tuttavia, assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, ammettendone, così, implicitamente l’esistenza.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza. 8729, depositata il 15 aprile 2014. Il caso. I proprietari di un magazzino, adibito a deposito e avente accesso dalla strada vicinale, su cui avevano sempre esercitato il libero e continuato passaggio pedonale e carrabile, convenivano in giudizio gli abitanti di un edificio vicino, i quali, a loro giudizio, avrebbero ostacolato la servitù di passaggio mediante la costruzione di una recinzione. I convenuti eccepivano, invece, la carenza di una servitù attiva sul terreno indicato. La Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di reintegra degli attori, in quanto la ctu, richiesta dal tribunale di Savona, non aveva, in realtà, provato né una pratica convalidata di passaggio per camion di grandi dimensioni come sostenuto, invece, dagli attori né che il passaggio fosse in precedenza più ampio. Contestazione dell’onere probatorio. Gli attori ricorrevano in Cassazione, criticando i giudici d’appello per non aver tenuto conto che i convenuti non avevano contestato le loro affermazioni riguardanti l’usuale transito di mezzi di grandi dimensioni e la successiva difficoltà estrema su tale passaggio, in seguito alla costruzione della recinzione. Di conseguenza, i ricorrenti, rispetto alle circostanze di fatto affermate e non oggetto di specifica contestazione da parte dei resistenti, non avevano alcun onere probatorio. Fatti condivisi. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che i fatti allegati da una delle parti sono da considerarsi pacifici , e, quindi, possono essere posti a fondamento della decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia, tuttavia, assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, ammettendone, così, implicitamente l’esistenza. Tuttavia, nel caso specifico, i convenuti non avevano ammesso che gli attori, in precedenza alla costruzione, facessero transitare mezzi di grandi dimensioni, anzi avevano assunto una posizione difensiva incompatibile con un’ammissione anche implicita dei fatti allegati. Infatti, le parti non concordavano sull’estensione del possesso della servitù di passaggio e i convenuti avevano dedotto la stessa carenza di una servitù attiva in capo ai ricorrenti. Di conseguenza, l’onere di provare il preteso possesso competeva ai ricorrenti, i quali, però, a giudizio dei giudici d’appello, non lo avevano assolto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 gennaio – 15 aprile 2014, n. 8729 Presidente Oddo – Relatore Scalisi Svolgimento del processo I.A. e V. , con ricorso del 1 febbraio 1994 convenivano in giudizio davanti alla Pretura di Albenga, B.G. e G.L. e premettendo di essere proprietari di un immobile avente accesso dalla strada vicinale sulla quale I.A. aveva sempre esercitato il libero indisturbato e continuo passaggio pedonale e carrabile. Che al piano terra di detto immobile si trovava un magazzino adibito a deposito della ditta Albenga Bibite gestita da I.V. padre di I.A. , esercente attività di commercio al minuto di bevande ed acque minerali che anche I.V. , sin dall'inizio di tale attività, aveva esercitato il passaggio di cui si dice con furgoni e/o camions al fine di svolgere le operazioni di carico e scarico delle merci che nell'aprile dell'anno precedente i convenuti avevano eretto all'entrata di predetta stradella un pilastro in cemento che ostacolava il libero e comodo passaggio ad entrambi essi ricorrenti e, addirittura, impediva il transito di autocarri e furgoni diretti al negozio di bibite che alle proteste dei ricorrenti, il B. e la G. avevano reagito ostacolando ulteriormente il passaggio con l'installazione di muretti con ringhiere e cancello. Ciò premesso, chiedevano disporsi la reintegra di essi ricorrenti nel possesso della servitù attiva di passaggio carrabile previa demolizione dei predetti manufatti. Si costituivano B.G. e G.L. eccependo la nullità improponibilità ed inammissibilità della domanda per omessa qualificazione dell'azione proposta, la carenza di una servitù attiva sulla striscia di terreno indicata in ricorso, in capo ai ricorrenti e di corrispondente possesso da parte degli stessi la preesistenza in loco dei muretti già installati dal loro dante causa anteriormente alla data di acquisto dell'immobile risalente il 2 aprile 1990 il pilastrino eretto nel passaggio era stato installato a seguito di accordo. Il Tribunale di Savona cui la causa è pervenuta in conseguenza della soppressione delle Preture, con sentenza n. 278 del 2002 accoglieva la domanda di reintegra condannando B. e G. a demolire quanto edificato guardando la stradina di accesso alla proprietà di I.A. e V. , dalla cassetta Enel a centro strada, nonché alle spese legali e della CTU. Avverso tale sentenza proponevano appello B.G. e G.L. chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata. Resistevano I.V. e A. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1008 del 2007, accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava la domanda di reintegra proposta dagli I. e condannava questi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Secondo la Corte di Genova, il Tribunale aveva commesso l'errore di essersi curato dell'onere incombente sui ricorrenti di provare l'esercizio del passaggio con furgoni e camions di grossa portata e si era limitato ad indagare in ordine alla possibilità di passaggio di veicoli di questo tipo dopo l'installazione della recinzione. Piuttosto, la Corte di merito, ha chiarito che valutate le risultanze processuali non era provato che in base alla pratica dell'ultimo anno il passaggio fosse più ampio. Né le risultanze della CTU consentivano una valutazione diversa. Il Consulente del Giudice ha accertato che, non solo autocarri e camions di media dimensione, ma anche quelli di grande dimensione riuscivano a passare sulla svolta sia pure assoggettandosi ad una serie di manovre. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da I.V. ed A. con atto di ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. G.L. e B.G. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo I.A. e V. lamentano la violazione dell'art. 360 n. 5 cpc, per erronea grave e manifesta e/o carente motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui disattende le conclusioni a cui è giunto il CTU designato nel primo grado del giudizio. Secondo i ricorrenti la Corte di Genova avrebbe disatteso le conclusioni cui era pervenuto il CTU senza indicare le ragioni tecniche per le quali quelle conclusioni non fossero attendibili. In particolare, chiariscono i ricorrenti, il CTU nominato nel primo grado di giudizio a mezzo di prove effettuate da propri incaricati e l'analisi dello stato dei luoghi, ha accertato che i mezzi di medie-grandi dimensioni per accedere nel viottolo dovevano compiere un numero di manovre superiore a quello occorrente per accedere in epoca anteriore al posizionamento del paletto. Sennonché la Corte di appello di Genova, specificano i ricorrenti, avrebbe ritenuto arbitraria tale conclusione peritale perché nessuna esperienza concreta e specifica di pregressi passaggi è stata portata a conoscenza del medesimo tecnico . Epperò, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che il CTU dall'esame degli atti di causa ha avuto modo di constatare che la circostanza del transito di automezzi di medie e grandi dimensioni non era contestata e dall'esame dello stato dei luoghi, effettuate le opportune misurazioni, ha accertato che vi era una diminuita praticabilità dell'acceso nel senso che i mezzi transitanti su tale stradella, per imboccare la stessa dovevano effettuare un numero maggiore di manovre. Pertanto, concludono i ricorrenti dica l'Ecc.ma Corte di cassazione se il Giudice dopo che sia stata disposta una consulenza tecnica di ufficio, possa disattendere le valutazioni cui perviene il CTU senza l'indicazione delle ragioni tecniche che rendono inattendibili le conclusioni del medesimo e se, quindi, nella fattispecie la decisione del Giudice di appello sia da considerarsi viziata. 1.1.- La censura è infondata essenzialmente perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di merito ha avuto modo di precisare che nel caso in esame non era in contestazione il possesso da parte dei ricorrenti di una situazione di fatto corrispondente ad una servitù di passo pedonale e carrabile sulla stradina in questione, ma la disputa riguardava solo l'estensione di tale possesso o più precisamente la denunziata variazione in peius di tale estensione dopo l'esecuzione delle opere di recinzione in corrispondenza del punto di svolta a sx per i veicoli provenienti dalla via con direzione mare-monti che immette nella stradina. Sennonché, la Corte di merito ha accertato a che dalla prova testimoniale esperita non emergeva assolutamente una pratica convalidata di passaggio attraverso furgoni e camions di grande portata della ditta Albenga bibite o di chi per essa b e di più, che valutate le risultanze processuali non era possibile affermare che in base alla pratica dell'ultimo anno il passaggio fosse più ampio. A fronte di queste risultanze probatorie la Corte di merito ha chiarito che il CTU non avrebbe potuto affermare che i mezzi di grande dimensione dovevano eseguire un numero di manovre inferiore perché non vi era prova afferma la sentenza nessuna esperienza concreta e specifica di pregressi passaggi di tali mezzi con un numero inferiore di manovre risultava portata a conoscenza del CTU che il passaggio di cui si dice nel passato fosse stato adibito anche per i veicoli di grande dimensione furgoni o camions della ditta Albenga bibite o di chi per essa . E, comunque, a ciò si aggiungeva che le conclusioni cui era pervenuto il CTU non erano condivisibili in base alla considerazione che lo spuntone preesistente avanzato di 10-20 cm rispetto alle opere poi realizzate, già restringeva l'accesso agli autocarri, non essendo per la sua altezza di circa 15 - 20 cm. superabile dalle ruote dei mezzi. Pertanto, come ha chiarito la sentenza impugnata Né le risultanze della CTU giustificano una valutazione diversa. In definitiva, il consulente del giudice ha accertato che non solo autocarri e camions di media dimensione, ma anche quelli di grande dimensione riuscivano a passare sulla svolta sia pure assoggettandosi ad una serie di manovre. Ciò che risulta assolutamente immotivata è l'affermazione del CTU secondo cui in passato tali mezzi dovevano eseguire un numero di manovre inferiore , perché, secondo la Corte di merito, avrebbe comportato la dimostrazione di pregressi passaggi di tali veicoli, che in giudizio non era stata acquisita e che l'esistenza del preesistente spuntone avanzato di 10-20 cm non restringesse già in passato l'accesso agli autocarri. 1.1.a .- Sotto altro aspetto va detto che la Corte di merito, ha posto a fondamento della sua decisione le prove che ha ritenuto maggiormente idonee a dimostrare quanto ha affermato. Con la conseguenza, che può dirsi insussistente il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, erroneità, insufficienza, contraddittorietà della medesima, dato che nel ragionamento del giudice di merito, non è rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dei punti decisivi della controversia, né esiste contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate. 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2697 cc. Secondo i ricorrenti la Corte di Genova non avrebbe tenuto conto che i resistenti non avevano contestato le affermazioni dei ricorrenti ossia che essi anteriormente al posizionamento del contestato paletto e succedaneamente della recinzione transitavano e/o facevano transitare mezzi di medio grandi dimensioni, mentre dopo il posizionamento non riuscivano più o riuscivano con estrema difficoltà. Sicché l'attore, rispetto alle circostanze di fatto che egli affermava e che non erano state oggetto di specifica contestazione da parte del resistente, non aveva alcun onere probatorio. Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema di Cassazione se l'attore ricorrente ex art. 2967 cc, abbia l'onere di provare anche i fatti non contestati e se il Giudice possa porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, ancorché non oggetto di una specifica prova positiva. 2.1.- Anche questa censura non è fondata per la semplice considerazione che non c'è stata nessuna inversione del principio dell'onere della prova. È orientamento pacifico in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 5488 del 14/03/2006 che i fatti allegati da una delle parti vanno considerati pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione - quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte, oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. Epperò, nel caso in esame, appare di tutta evidenza che B.G. e G.L. , non solo non hanno ammesso che i sigg. I.A. e V. , anteriormente al posizionamento del contestato paletto e successivamente della recinzione, transitavano e/o facevano transitare mezzi di medio grandi dimensioni, ma hanno assunto una posizione difensiva incompatibile con un'ammissione anche implicita dei fatti allegati. Come ha avuto modo di evidenziare la Corte di merito le parti non erano d'accordo in ordine all'estensione del possesso della servitù di passo sent. pag. 7 , e di più, che B.G. e G.L. deducevano tra l'altro la carenza di una servitù attiva in capo ai ricorrenti sulla striscia di terreno in corso e di corrispondente possesso da parte degli stessi sent. pag. 3 , ed ancora, che gli stessi deducevano che già prima del posizionamento del pilastro esisteva in loco un paletto infisso al suolo a segnalazione del confine e che il paletto in ferro con base in cemento risultava ancora presente a recinzione avvenuta sent. pag. 8 . Pertanto, l'onere di provare il preteso possesso dedotto in causa competeva ad I.A. e V. e, come afferma la Corte di Genova, quell'onere probatorio non è stato assolto. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano motivazione insufficiente e/o contraddittoria, se non inesistente dell'impugnata sentenza, relativamente ad un altro punto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti, le considerazioni della Corte di merito relative alla mancanza di prova sul transito di veicoli medio grandi contraddice la riconosciuta pacificità del possesso vantato dai ricorrenti che hanno affermato di transitare sia pedonalmente sia veicolarmente con mezzi medio grandi e cozzano con quanto dichiarato dai testi e, in parte, non preso in considerazione dal Giudice. Per altro, un mezzo di medie grandi dimensioni ha l'assale più sollevato da terra rispetto ad un automobile e quindi, contrariamente a quanto immotivatamente assunto dalla Corte di Genova transita con maggiore facilità sopra un moncone alto 15-20 cm. piegato a terra, oppure non salendo con la ruota sul moncone che veniva lasciato in mezzo alle ruote. Pertanto, la motivazione circa l'insussistenza di una modifica in peius del possesso pacificamente riconosciuto in capo ai ricorrenti risulta motivato in maniera contraddittoria e/o insufficiente, se non addirittura inesistente. 3.1.- Anche questa censura non è fondata. Innanzitutto la impugnata sentenza ha esaminato singolarmente e nel loro complesso tutte le risultanze testimoniali ed ha concluso che i testi escussi non hanno fornito indicazioni univoche tali da poter considerare che il passaggio di cui si dice fosse stato utilizzato anche da furgoni e camions di grande portate della ditta Albenga Bibite o di chi per essa. Ciò in quanto anche a non voler considerare le ulteriori deposizioni per molti versi contrarie, dei testi di parte convenuta, dalle suindicate dichiarazioni non emerge assolutamente e tanto meno in tal senso si orientano le deposizioni dei testi di parte convenuta una pratica convalidata di passaggio attraverso la svolta di furgoni e camions di grande portate della ditta Albenga Bibite o di chi per essa. Ad ulteriore conferma del risultato affermato dalla prova testimoniale la Corte aggiungeva, ad abdantiam , un'ulteriore considerazione cioè, che non era, invero assolutamente credibile che un veicolo di qualsiasi tipo ed ancor meno un autocarro di grossa portata viaggiando a pieno carico potesse passare con le ruote su uno spuntone di ferro alto circa 15-20 cm sia pure con la punta ripiegata verso il basso. Non riscontrandosi, quindi, in tale motivazione alcun vizio logico, la censura in sostanza involge valutazioni strettamente di merito insindacabili in questa sede, risolvendosi, in definitiva, in una inammissibile richiesta di riesame del merito stesso da parte di questa Corte. Sul punto deve ribadirsi l'indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni, invece, che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata v. Cass. n. 42 del 2009 . In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.