Unità familiare solo incrinata: e allora, ai fini della prescrizione, meglio prevenire che curare

Con riferimento al rapporto di coniugio, la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale implica solo un’attenuazione del vincolo.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7533 del 1° aprile 2014. Il fatto. Un uomo si opponeva al pignoramento notificatogli a istanza della ex moglie per il pagamento di una somma di denaro, da lui dovuta a titolo di assegni di mantenimento maturati dalla data della separazione fino alla notifica del precetto. Posto che parte dei crediti erano prescritti, egli chiedeva l’accertamento dell’ammontare del suo debito residuo. La moglie, dal canto suo, contestava l’eccezione di prescrizione, assumendo che la decorrenza della stessa era rimasta sospesa, ex art. 2941, n. 1, c.c. Il Tribunale di Palermo dichiarava prescritta la pretesa debitoria, assumendo che il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, periodiche e distinte, si prescrive dalle singole scadenze delle prestazioni dovute. La donna ricorre per cassazione, lamentando la negata operatività della sospensione durante il regime di separazione personale. Prescrizione natura dell’istituto. Il ricorso merita accoglimento l’art. 2941, n. 1 c.c. si applica fino a quando non venga meno il rapporto di coniugio. Occorre tenere a mente che la prescrizione mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto che non viene esercitato per un certo tempo. Ecco, quindi, che la sospensione può operare solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. Operatività della sospensione nel rapporto di coniugio. In riferimento al rapporto di coniugio, la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale implica solo un’attenuazione del vincolo. Ciò in quanto ci si trova di fronte, in quest’ultimo caso, solo ad un’incrinatura e non a una frattura definitiva dell’unità familiare e poiché la coesione del nucleo potrebbe anche essere ricostituita, proprio per salvaguardare tale eventualità, si è ritenuto opportuno ricomprendere nella disciplina della sospensione della prescrizione l’ipotesi della separazione, esonerando la coppia dal compiere atti che prescriverebbero i rispettivi diritti, inasprendo, così, le ragioni del contrasto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 5 febbraio – 1° aprile 2014, n. 7533 Presidente Russo – Relatore Amendola Svolgimento del processo Il presente ricorso ha ad oggetto la disciplina della prescrizione, e in particolare, l'operatività della sospensione di cui all'art. 2941, n. 1, cod. proc. civ., con riferimento ai crediti tra coniugi separati. Con ricorso depositato il 15 maggio 2006 innanzi al Tribunale di Palermo, A.T. si oppose al pignoramento presso terzi notificatogli a istanza della ex moglie R.G. per il pagamento della somma di euro 31.164,03, da lui asseritamente dovuta a titolo di assegni di mantenimento maturati dalla data della separazione, avvenuta nel febbraio del 1992, fino alla data di notifica del precetto. L'opponente eccepì che i crediti anteriori al gennaio 2000 erano prescritti di talché residuava un debito di soli euro 8.000,45, per sorte capitale. Chiese, quindi, che, previa sospensione dell'esecuzione, venisse accertato l'ammontare, nel predetto importo, del suo debito residuo nonché l'eccedenza dei diritti e degli onorari chiesti con l'atto di precetto, rispetto allo scaglione di competenza. Resistette l'opposta, segnatamente deducendo che il credito azionato era costituito da assegni di mantenimento, a seguito di separazione personale dei coniugi e di successivo divorzio, mai pagati dal precettato. Contestò l'eccezione di prescrizione, assumendo che la decorrenza della stessa era rimasta sospesa, ex art. 2941, n. 1, cod. civ. Con sentenza del 22 maggio 2007 il giudice adito ha dichiarato prescritta la pretesa creditoria con riferimento agli assegni di mantenimento antecedenti al gennaio 2000. Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte R.G., formulando tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 Nel motivare il suo convincimento ha rilevato il giudice di merito che il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze delle prestazioni dovute. Sulla base di tali premesse, ha quindi ritenuto prescritta la pretesa creditoria azionata con l'atto di precetto, con riferimento ai ratei maturati prima del gennaio 2000. 2 Di tale valutazione si duole quindi l'esponente che, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 2941, n. 1, e/o 2948 cod. civ., censura la sentenza del Tribunale di Palermo nella parte in cui ha ritenuto assorbita la questione della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 1, cod. civ., in quella della decorrenza e della durata della stessa, così di fatto negando l'operatività della predetta sospensione durante il regime di separazione personale, laddove, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la separazione non implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione del vincolo. 3 Le censure sono fondate. Il giudice di merito ha implicitamente ma inequivocabilmente risolto in senso negativo il problema della operatività della sospensione del termine di prescrizione durante il regime di separazione personale, posto che ha ritenuto tout court prescritti i ratei antecedenti al gennaio 2000, laddove la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata pronunciata dal Tribunale di Venezia il 19 agosto 2002. Così statuendo, il decidente è tuttavia incorso in un errore di giudizio, perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'art. 2941, n. 1, cod. civ., trova applicazione fino a quando non venga meno il rapporto di coniugio. L'esegesi si fonda sul rilievo che l'istituto della prescrizione è finalizzato all'obiettivo di garantire certezza dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non esercitato per un determinato periodo di tempo. In tale prospettiva la sospensione della prescrizione non può non caratterizzarsi per la tassatività dei casi previsti dalla legge. Se infatti è vero che ogni diritto, salvo specifiche eccezioni, si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge art. 2934 cod. civ. , ne deriva, coerentemente e specularmente, che non è possibile riconoscere ipotesi di sospensione che non siano espressamente regolate dal codice civile o da altre norme speciali. Non a caso gli artt. 2941 e 2942 cod. civ. elencano, con icastico nitore, i casi, enucleabili in base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla particolarità delle situazioni previste, in cui la decorrenza del termine di prescrizione rimane sospesa. 4 Peraltro, proprio il carattere blindato dell'intera disciplina - e la connessa tassatività dei casi di sospensione legislativamente previsti - ne impongono un'applicazione rigida il che, con riferimento al rapporto di coniugio, comporta che la regola della sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deve ritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, come è ben noto, implica solo un'attenuazione del vincolo confr. Cass. civ. 23 agosto 1985, n. 4502 Cass. civ. 19 giungo 1971, n. 1883 . 5 Tale approccio ermeneutico ha del resto ricevuto il significativo avallo del giudice delle leggi. Chiamata a scrutinare la compatibilità con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2941, n. 1, del codice civile, nella parte in cui, secondo l'interpretazione qui accolta, dispone che resti sospesa la prescrizione tra coniugi anche se legalmente separati, in ragione dell'ingiustificato privilegio che verrebbe, in tal modo, riconosciuto al coniuge separato, nei riguardi della generalità degli altri cittadini, la Corte ha ritenuto infondata la questione. Ha rilevato, in proposito, che, pur tenuto conto delle limitazioni degli effetti del vincolo matrimoniale che il regime di separazione personale comporta, è tuttavia indubitabile che, nei rapporti reciproci anche patrimoniali , la posizione dei coniugi, finché il matrimonio non sia dichiarato nullo o sciolto per le cause previste dall'ordinamento giuridico, resti, comunque, qualificata dalla perdurante vigenza anche se in forma attenuata del vincolo coniugale. Tale qualificazione - ha osservato - diversificando la situazione esaminata da quella del rapporto che intercorra tra soggetti non coniugati, esclude la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. E ciò tanto più che lo stato di separazione, pur rivelando una incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitiva frattura potendo anche evolversi nel senso della ricostituzione mediante la conciliazione della coesione familiare, di talché non è irrazionale che, per salvaguardare, nei limiti del possibile, siffatta eventualità, il legislatore comprenda nella disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 2941, n. 1, cod. civ. l'ipotesi che i coniugi siano separati, esonerandoli così dal compiere atti - come quelli necessari ad interrompere la prescrizione dei rispettivi diritti - che potrebbero, invece, inasprire le ragioni del contrasto confr. Corte cost. 19 febbraio 1976, n. 35 . 5 Deriva da tanto che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l'esame degli altri, volti a denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sull'eccezione di sospensione della prescrizione tempestivamente opposta dalla precettante secondo motivo , nonché vizi motivazionali con riferimento alla medesima questione terzo mezzo , la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Palermo, in diversa composizione.