Casa demolita: è lo Stato a dover rompere il salvadanaio

In caso di espropriazione al fine di demolire un edificio pericolante, è lo Stato, non il Comune, a dover indennizzare il proprietario, anche in presenza di un piano di recupero sottoscritto dal primo cittadino.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4812, depositata il 28 febbraio 2014. Il caso. Il Tribunale di Napoli condannava il Comune di Pozzuoli al pagamento di una somma pari alla metà dell’indennità per l’espropriazione di un fabbricato pericolante, escludendo la responsabilità del Consiglio dei Ministri, sebbene il sindaco avesse agito anche in qualità di ufficiale di governo. La Corte d’appello riformava la sentenza, rigettando le domande proposte nei confronti del Comune e condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile, sul presupposto che il sindaco avesse agito quale commissario di governo, espressamente delegato dal Ministero con atto richiamato nell’ordinanza sindacale di demolizione. I giudici consideravano poi che il piano di recupero adottato dal comune, che contemplava la demolizione dell’edificio, era stato annullato e permaneva, quindi, il diritto del proprietario di essere indennizzato per la demolizione compiuta dal sindaco, quale ufficiale di governo. Una situazione di emergenza. La l. n. 74/1996 prevedeva il trasferimento di fondi dall’Amministrazione Statale al Comune di Pozzuoli per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato in seguito al terremoto del 1980, ma non essendoci prova di tale trasferimento, l’obbligo al pagamento doveva essere posto a carico dello Stato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorreva in Cassazione, deducendo che la legittimazione passiva al risarcimento del danno fosse del Comune, il quale aveva adottato il piano di recupero comportante l’abbattimento dell’edificio, a nulla rilevando che il piano fosse poi stato annullato. Analizzando la richiesta, la Cassazione sottolineava che la controversia riguardava il diritto all’indennità per la demolizione di un fabbricato, disposta per ragioni di sicurezza dal Comune su delega del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile. Un paino nullo. Non aveva, quindi, rilevanza l’approvazione del Comune di un piano di recupero che avrebbe implicato egualmente la demolizione del fabbricato, perché, a seguito dell’annullamento del piano, questo doveva considerarsi come mai esistito. A norma del d. lgs. n. 1010/1948, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile, tra cui anche demolizioni, dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi. Ambasciatore non porta pena. Di conseguenza, il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti appartiene, comunque, allo Stato, anche se nell’atto siano implicati interessi locali, in quanto il Sindaco agisce da ufficiale di governo. La stessa l. n. 74/1996, secondo cui la Protezione Civile era autorizzata a trasferire al Comune gli stanziamenti previsti, conferma semplicemente la legittimazione passiva dell’amministrazione centrale. Perciò, il trasferimento di fondi, che, nel caso di specie, inoltre, non è stato provato, non implica anche il trasferimento della legittimazione. Per questo motivo, la Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 gennaio – 28 febbraio 2014, n. 4813 Presidente Vitrone – Relatore Didone Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 29 febbraio 2000, il Tribunale di Napoli condannò il Comune di Pozzuoli al pagamento di £ 20.000.000, oltre agli interessi, somma pari a un mezzo dell'indennità per l'espropriazione del fabbricato perico lante del signor D.C., a norma della legge n. 74 del 1996, escludendo la responsabilità della Presi denza del consiglio dei Ministri sebbene il sindaco avesse agito anche quale ufficiale di governo. 2. Con sentenza in data 25 gennaio 2006, la corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte nei confronti del Comune di Pozzuoli, e ha condannato la Presidenza del Con siglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, al pagamento in favore dell'attore di € 10.329,13, oltre agli accessori, quale indennità per la demolizione dell'appartamento del quale era comproprietario. La corte ha ritenuto che il sindaco avesse agito quale commissario di governo, espressamente delegato dal Ministero per il coordinamento della protezione civile con atto richiamato nell'ordinanza sindacale di demolizione del 19 febbraio 1988, e ha tenuto conto del trasferimento della provvista di cui all'art. 15 sexies della legge n. 74 del 1996. Ha inoltre considerato che il piano di recupero adottato dal comune, e che contemplava la demolizione dell'edificio, era stato annullato, e permaneva il diritto del proprieta rio di essere indennizzato per la demolizione compiuta dal sindaco di Pozzuoli quale ufficiale di governo. In mancan za di prova circa il trasferimento dall'amministrazione statale al Comune di Pozzuoli dei fondi a ciò destinati dalla legge, l'obbligo di pagamento dell'indennità doveva essere posto a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Per la cassazione di questa sentenza, non notifi cata, ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto notificato il 12 gennaio 2007, per due motivi. L'amministrazione ha depositato memoria. 4. Il Comune di Pozzuoli resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Motivi della decisione 5. I due ricorsi, proposti contro la medesima senten za, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. 6. Con il primo motivo, per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e falsa applicazione dell'art. 15 sexies legge n. 74 del 1996, la Presidenza del consiglio deduce che la legittimazione passiva al risarcimento del danno per la demolizione del fabbricato era del Comune di Poz zuoli, che aveva adottato il piano di recupero comportante l'abbattimento, a nulla rilevando che il piano stesso fos se poi stato annullato mentre la legge 26 febbraio 1996, n. 74, che aveva convertito in legge il d.l. 29 dicembre 1995, n. 560 e in tal modo trasferito al comune i mezzi per far fronte agli indennizzi, era posteriore alla noti ficazione dell'atto di citazione. 6.1. Il motivo è infondato. La controversia verte sul diritto all'indennità per la demolizione di un fabbricato in zona di bradisismo, disposta per ragioni di sicurezza dal Comune di Pozzuoli su delega del Ministero per il co ordinamento della protezione civile al quale subentrò poi il Dipartimento della protezione civile presso la Presi denza del Consiglio dei Ministri . Nessun rilievo ha la vicenda dell'approvazione, da parte del comune, di un pia no di recupero che avrebbe implicato egualmente la demoli zione del fabbricato, poiché, a seguito dell'annullamento del piano in sede di giurisdizione amministrativa, il pia no medesimo deve considerarsi tamquam non esset. Né poi offre il fianco a censure l'affermazione della corte territoriale, che la demolizione fosse imputabile all'amministrazione centrale. A questo riguardo opportuna mente la sentenza ricorda che, a norma dell'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 1948 n. 1010 disposizione che era ri chiamata nella delega , il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe e altre calamità naturali e che in particolare tali lavori possono riguar dare lett. a puntellamenti, demolizioni, sgombri e altri lavori a tutela della pubblica incolumità. E così è esatto che il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'ema nazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, agendo il Sindaco quale ufficiale di governo Cass. 16 marzo 2007 n. 6293 . La delega conferita dall'amministrazione centrale al Sindaco del Comune di Pozzuoli, a intervenire a salva guardia della pubblica incolumità e per l'esecuzione degli interventi di cui alla lett. a dell'art. 1 del d.lgs. 12 aprile 1948 n. 1010 s'inserisce nel predetto quadro norma tivo, che vale anche da solo a giustificare la conclusione che nella fattispecie il Sindaco del Comune di Pozzuoli agì quale ufficiale di governo mentre il successivo ri chiamo dell'art. 15 sexies comma 3, della legge 26 febbra io 1996, n. 74, come novellato dall'art. 6 bis della legge 3 agosto 1998, n. 267 per cui per il recupero del patri monio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area fle grea e dal terremoto del 1980, di cui all'art. 1, commi I ter e l-quater, del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché per la corresponsione delle indennità di espropriazione o per il subito detrimento dei fabbrica ti demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità, il dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Comune di Pozzuoli gli stanziamenti indicati nella tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e nella tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550 ha valore solo di conferma della legittimazione passiva dell'amministrazione centrale, sicché la posteriorità del la norma da ultimo citata, alla citazione introduttiva del presente giudizio è irrilevante. Per la stessa ragione, irrilevante deve ritenersi il fatto che alla legge abbia fatto effettivamente seguito il trasferimento di fondi au torizzato, essendo comunque escluso - per quel che in que sta sede può rilevare - che il trasferimento dei fondi, che il giudice di merito ha dichiarato non provata, impli casse trasferimento della legittimazione, e privasse il privato, insoddisfatto del suo diritto, di agire nei con fronti dell'amministrazione responsabile. 7. Con il secondo motivo si deduce che il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto con il decorso del quinquennio prima della notificazione della citazione. La tesi è argomentata dalla pretesa natura risarcitoria del diritto del privato, per l'inapplicabilità della legge n. 74 del 1996, posteriore, e la conseguente mancanza di titolo per la demolizione. Esso è dunque assorbito dal ri getto del motivo precedente, e dal consolidamento della ricostruzione della corte territoriale, secondo cui nella fattispecie si trattò di responsabilità del Ministero per atto lecito l'ordine di abbattimento , che si prescrive nel decennio. 8. Il rigetto del ricorso principale assorbe l'esame del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Pozzuoli. 9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricor rente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi e 4.200,00, di cui e 4.000,00 per compenso, oltre agli oneri accessori come per legge.