Contestazioni sulla determinazione della somma: può essere proposta opposizione agli atti esecutivi

Avverso l’ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, può essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all’inosservanza formale dei criteri di determinazione, ma anche contestazioni in ordine all’ammontare del credito del creditore procedente nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27542, depositata il 10 dicembre 2013. Il caso. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare – in forza di titolo esecutivo – il debitore aveva proposto istanza di conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c. conversione del pignoramento . Il giudice dell’esecuzione aveva, quindi, determinato l’importo da versare con ordinanza, avverso la quale il debitore aveva proposto opposizione, contestando la quantificazione dei crediti. Il Tribunale – accogliendo l’eccezione del creditore esecutante – aveva qualificato l’opposizione quale opposizione agli atti esecutivi e l’aveva ritenuta inammissibile perché tardiva. Infatti, il Tribunale aveva precisato che l’opposizione avverso l’ordinanza, con la quale il giudice dell’esecuzione determina l’entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate, concerne solo la verifica che la determinazione della somma in concreto sia conforme ai criteri di cui all’art. 495 c.p.c. Quindi, rilevato il mancato rispetto del termine di cinque giorni, applicabile ratione temporis , l’organo giudicante aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività. Contro tale sentenza, il debitore ha proposto ricorso per cassazione, argomentando che oggetto dell’opposizione non è il mancato rispetto dei criteri desumibili dall’art. 495 c.p.c., ma il quantum del credito per il cui soddisfacimento si procede in executivis . Il ricorrente, dunque, ha contestato il diritto del creditore di procedere a esecuzione per quella somma, essendo la stessa, a suo dire, superiore a quanto dovuto, considerando la qualificazione della opposizione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Per la Suprema Corte, sulla base della giurisprudenza di legittimità, la censura è infondata. Come far valere contestazioni in ordine all’ammontare del credito Gli Ermellini hanno ribadito che avverso l’ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può essere proposta l’opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all’inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma, ma anche contestazioni in ordine all’ammontare del credito del creditore procedente nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. Piazza Cavour ha aggiunto che, di conseguenza, l’esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo . Il Collegio, dunque, ha inteso dare continuità a tale orientamento, nella specie in questione, dove il ricorrente ha trascurato che tale accertamento resta ininfluente al di fuori del processo esecutivo, valendo solo ai fini dell’ordinanza determinativa della somma di conversione. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 novembre - 10 dicembre 2013, n. 27542 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Nel corso della procedura esecutiva immobiliare, in forza di titolo esecutivo - costituto dalla ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ., di pagamento di somma a titolo di ristoro del mancato godimento di un immobile - promossa da A P. in danno di R F. , e nella quale procedura la stessa creditrice era intervenuta per ottenere il soddisfacimento di un ulteriore credito vantato in forza di altro titolo esecutivo, costituito da sentenza di separazione giudiziale dei coniugi, il debitore F. propose istanza di conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 cod. proc. civ. Il giudice dell'esecuzione, in esito all'udienza, determinò in Euro 210.805,02 l'importo da versare con ordinanza del 17 marzo 2004. Con ricorso del 22 giugno 2004 il F. propose opposizione avverso la suddetta ordinanza, contestando la quantificazione dei crediti. Il Tribunale di Brescia, accogliendo l'eccezione del creditore esecutante, qualificò l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi e la ritenne inammissibile perché tardiva sentenza del 14 agosto 2007, notificata in data 29 novembre/1 dicembre 2007 . 2. Avverso la suddetta sentenza, F. ricorre per cassazione con unico motivo. La P. , ritualmente intimata, non svolge difese. Motivi della decisione 1. Il Tribunale ha ritenuto inquadrabile l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ A tal fine, ha rilevato che l'opposizione avverso l'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione determina l'entità della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate, concerne solo la verifica che la determinazione della somma in concreto sia conforme ai criteri di cui all'art. 495 cod. proc. civ. Ha aggiunto che l'ordinanza di conversione emessa dal giudice non ha contenuto decisorio rispetto all'agire in executivis . Quindi, rilevato il mancato rispetto del termine di cinque giorni, applicabile ratione temporis , ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività. 2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 495, 615 e 617 cod. proc. civ Si argomenta nel senso che oggetto dell'opposizione non è il mancato rispetto dei criteri desumibili dall'art. 495 cod. proc. civ., ma il quantum del credito per il cui soddisfacimento si procede in executivis , come determinato al momento della conversione sulla base delle indicazioni provenienti dal creditore pignorante con conseguente contestazione del diritto della P. di procedere ad esecuzione per quella somma, essendo la stessa superiore a quanto dovuto, e conseguente qualificazione della opposizione quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ 2.1. La censura è infondata sulla base della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha già ritenuto che Avverso l'ordinanza di determinazione della somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi e con tale rimedio possono essere sollevate non solo contestazioni relative all'inosservanza formale dei criteri di determinazione stabiliti da tale norma e delle regole procedimentali da essa espresse o sottese, ma anche contestazioni in ordine all'ammontare del credito del creditore procedente e all'ammontare nonché alla stessa esistenza dei crediti dei creditori intervenuti. L'accertamento che così si sollecita é richiesto, nella detta sede, soltanto in funzione dell'ottenimento del bene della vita costituito dall'annullamento o dalla modificazione dell'ordinanza determinativa della somma di conversione, in funzione del doversi provvedere sull'esecuzione a seguito dell'istanza di conversione, ed il giudicato che ne scaturirà avrà ad oggetto esclusivamente questo bene. Ne consegue che l'esecuzione potrà evolversi sulla base della nuova determinazione della somma di conversione accertata nel giudizio di opposizione agli atti, nel senso che dovrà considerare il credito di cui trattasi nel modo accertato oppure non dovrà considerarlo affatto ma tale accertamento resterà ininfluente al di fuori del processo esecutivo. Gli interessati potranno, comunque, far valere le loro ragioni in autonomi giudizi e resterà, inoltre, salva per il debitore la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione rimarrà, invece, preclusa la possibilità di riproporre, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ., le questioni decise dall'opposizione agli atti in sede di distribuzione della somma di conversione, essendo le stesse ormai state definite nel processo esecutivo dall'opposizione agli atti e cioè dal suo giudicato e la distribuzione riguarderà la somma acquisita per effetto della conversione per come ormai determinata” Cass. 28 settembre 2009, n. 20733 . Il Collegio, che condivide tale orientamento, intende darne continuità nella specie ora in questione, dove il ricorrente sostiene, senza offrire nuovi e ulteriori argomenti, che non sarebbe possibile far valere con opposizione agli atti esecutivi contestazioni in ordine all'ammontare del credito. Soprattutto, trascura il ricorrente che - come messo in evidenza nella decisione richiamata - tale accertamento resta ininfluente al di fuori del processo esecutivo, valendo solo ai fini dell'ordinanza determinativa della somma di conversione. 3. Il ricorso, pertanto, deve rigettarsi. Non avendo l'intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.