Ritorno in patria: per i minori nessun pericolo a causa dell’approdo in un Paese estraneo e povero

Rigettata la richiesta dei due genitori di ottenere un permesso straordinario. Assolutamente non dimostrata la tesi degli effetti negativi sulla crescita dei due figli minori per il ritorno forzato in un Paese, l’Albania, povero ed estraneo.

Permanenza in Italia per salvaguardare il nucleo familiare, e, di sponda, anche i due figli minori. Ma questa visione, fondata sui presunti pericoli provocati dal rimpatrio forzato in Albania, non può reggere manca, difatti, la ‘prova provata’ del grave danno per i due ragazzi, in caso di ritorno nel Paese d’origine. Cass., ord. n. 27330/2013, Sezione Sesta Civile, depositata oggi Condanna. Davvero assurda la condotta da una coppia di coniugi, di origini albanesi, i quali, regolarmente soggiornanti in Italia , a seguito di condanna per traffico di stupefacenti si ritrovano privi di titolo di regolare soggiorno . Ciò comporta, inevitabilmente, il ritorno in patria. E ad accompagnare la coppia ci saranno anche i due figli minori Difatti, per i giudici, non vi è alcuna possibilità di riconoscere un permesso ‘straordinario’ non sono credibili le presunte esigenze dei minori di non essere allontanati dal territorio nazionale , richiamate dai due genitori. Ritorno in patria. Chiarissima l’ottica proposta dai due coniugi, centrata non sul pericolo di danno ai minori per effetto della separazione dai genitori – separazione non prevista in questa vicenda –, bensì sul pericolo di danno ai minori per rimpatrio dell’intero nucleo familiare . Di sicuro questo potenziale pericolo va valutato con attenzione, ammettono i giudici del ‘Palazzaccio’, però è possibile accordare tutela nei soli casi di grave comprovato e definitivo danno allo sviluppo psicofisico che il rimpatrio indurrebbe sul minore nonostante la presenza accanto a lui dei genitori . Detto in maniera ancor più chiara, è ipotizzabile una tutela solo in caso di acclarato danno da mutamento d’ambiente . Ma questo danno non è assolutamente dimostrato dai due genitori, i quali si limitano a richiamare, in teoria, la percezione di forte estraneità dei minori nei confronti dell’Albania, Paese povero e estraneo e il forte pregiudizio evolutivo per i minori nel caso di loro rimpatrio . Altrettanto irrilevanti sono i presunti effetti pregiudizievoli per i minori provocati dalla frustrazione della aspettativa di crescere nell’ambiente sociale più familiare, quello italiano. Tutto ciò conduce i giudici a ritenere assolutamente non escluso lo sviluppo dei minori in caso di ritorno, assieme ai genitori, nel Paese di origine .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 ottobre – 5 dicembre 2013, n. 27330 Presidente Di Palma – Relatore Macioce Rileva Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.comma ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso. I cittadini albanesi D. e A. V., genitori dei minori D. 2005 ed E. 2000 , già regolarmente soggiornanti in Italia e quindi privi di titolo di regolare soggiorno dopo la condanna adottata ex art. 444 C.P.P. per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990, chiesero al T.M. di Milano la concessione di permesso ex art. 31 comma 3 del d.lgs. 286/1998 per le indifferibili e gravi esigenze dei minori di non essere allontanati dal territorio nazionale. Il T.M. adito ebbe a respingere la ri chiesta e la Corte di Milano, innanzi alla quale gli interessati avevano presentato reclamo, con decreto 24.10.2012 ha respinto il gravame. Per la cassazione di tale decreto i V. hanno proposto ricorso con due motivi notificato il 19.12.2012 al P.G. presso la CdA di Milano che non ha svolto difese . Il relatore ha ritenuto essere evidente la totale infon datezza dei ricorso e la difesa dei ricorrenti non ha mosso rilievi critici Osserva La Corte di merito, pur nella sua sintesi espositiva, ha rammentato che entrambi i richiedenti sono privi di permesso di soggiorno e pertanto in predicato” di espulsione e che pertanto non si pone in radice un pro blema di pericolo di danno ai minori per effetto della separazione dai ge nitori ma solo di pericolo di danno ai minori per trasferimento o rimpa trio dell’intero nucleo familiare. Tale ipotesi non è affatto esclusa dalla sfera di tutela dell’art. 31 comma 3 del T.U. secondo la ricostruzione fattane dalle SU 21799/2010 di questa Corte, ma è da riguardare con particolare rigore onde evitare i rischi di un uso strumentale dell’istituto al fine di accordare tutela nei soli casi di grave comprovato e definitivo danno allo sviluppo psicofisico che il rim patrio indurrebbe sul minore nonostante la presenza accanto a lui dei genitori. E si tratta di un danno da mutamento di ambiente per nulla di verso da quello che registrano i minori nelle ipotesi in cui il mutamento sia frutto di una libera scelta di emigrazione” dei genitori. Ebbene, le censure che il primo motivo del ricorso svolge al decreto della Corte di Milano attengono a profili valutativi desunti dalla prodotta relazione psicopedagogica che evidenziano la percezione di forte estraneità dei minori nei confronti dell’Albania, paese povero e estraneo, e concludono per una prognosi di forte rischio di pregiudizio evolutivo per i minori nel caso di loro rimpatrio. Appare di totale evidenza quindi che le deduzioni di omessa valutazione poste in ricorso non centrano la realtà del pro blema della applicabilità alla specie dell’art. 31 comma 3 ed anzi finiscono per auspicare letteralmente pag. 11 punto A che sia nell’interesse del nu cleo familiare nel suo insieme e di riflesso dei minori la permanenza in Italia, interesse che pare appena il caso di notare che sia diametral mente estraneo alle finalità di tutela specifica, straordinaria e mirata di cui alla norma della quale si contesta il malgoverno. Ed anche la censura alla sintetica ma chiara affermazione del decreto per la quale lo sviluppo dei minori nel paese di origine non sarebbe affatto escluso si fonda sul richiamo alla relazione psicologica che non evidenzia in alcun modo una ipotesi di trauma irreversibile e certo ma - pervero in totale assenza della valutazione della presenza genitoriale anche in Albania – affaccia l’ipotesi di effetti pregiudizievoli della frustrazione della attuale aspetta tiva dei minori, quella di crescere nel già acquisito ambiente sociale. Si tratta dunque di critiche di mera natura valutativa che non intaccano la corretta applicazione delle norme effettuata nel decreto. Si rigetta dunque il ricorso senza provvedere sulle spese stante la natura dell’intimato P.M. neanche costituito. P.Q.M . Rigetta il ricorso.