Passa con il rosso, ma la Cassazione ferma la liquidazione delle spese in favore del Comune

Soccombenti condannati al pagamento delle spese vive, dei diritti e degli onorari in favore dell’Amministrazione Comunale che era stata in giudizio senza servirsi del ministero di un avvocato? La Cassazione dice no, e detrae onorari e diritti dalla condanna alle spese.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 26885/13, depositata il 29 novembre scorso. Il caso. Non si cura del semaforo rosso e prosegue la marcia. Nessun incidente, per fortuna, ma un verbale per violazione degli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, c.d.s Il conducente dell’auto, quindi, propone opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ottenendo l’annullamento del verbale stesso, in quanto, secondo il Giudice, manca una prova idonea a sostenere in termini di ragionevole certezza la responsabilità del ricorrente. Infatti – pare – che il fatto non sia avvenuto in presenza degli agenti di polizia, ma presunto sulla base della mera successione di scansioni tra opposte lanterne semaforiche. La fede privilegiata si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza. Di opposto parere, tuttavia, è il Tribunale di secondo grado, a cui si è rivolto il Comune. Al verbale in questione, infatti, deve essere attribuita una fede privilegiata art. 2700 c.c. , con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui i ricorrenti abbiano dedotto sviste o errori percettivi da parte dei pubblici ufficiali verbalizzanti, è necessario proporre querela di falso . Se si deducono errori, è necessario proporre querela di falso. Il conducente dell’auto, e la proprietaria, si rivolgono così in Cassazione. I Supremi Giudici, in primis , hanno confermato la decisione del Tribunale, sottolineando che al verbale di accertamento deve essere attribuita la fede privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c Spese vive, diritti e onorari da pagare all’Amministrazione Comunale . Il motivo accolto dalla Cassazione, invece, è il secondo, con il quale i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale li abbia condannati al pagamento delle spese vive, dei diritti e degli onorari, anche se l’Amministrazione Comunale era stata in giudizio personalmente, senza servirsi del ministero di un avvocato. ma il Comune è stato in giudizio senza il ministero di un avvocato. In pratica – precisano gli Ermellini - l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dall’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota . In conclusione, dalla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale, vanno detratti 200 euro per onorari e 210 per diritti oltre IVA e CAP , relativi al giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 23 ottobre – 29 novembre 2013, n. 26885 Presidente Piccialli – Relatore Petitti Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso depositato il 12 aprile 2009, Z.E. e L.R.V. proponevano opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Pescara al fine di vedersi annullare il verbale emesso nei loro confronti dalla Polizia Municipale di Pescara per violazione degli artt. 41, comma undicesimo, e 146, comma terzo, C.d.S. che in particolare, veniva contestato a L.R.V. , conducente del veicolo di proprietà della Z. , di aver proseguito la marcia ed aver impegnato l'intersezione stradale, nonostante il semaforo indicasse luce rossa che il Giudice di Pace di Pescara accoglieva il ricorso, asserendo che, non potendo il verbale fare piena prova ex art. 2700 cod. civ. poiché il fatto non era avvenuto alla presenza degli agenti di polizia, ma presunto da essi sulla base della mera successione di scansioni tra opposte lanterne semaforiche , l'opposizione doveva essere accolta in quanto sarebbe stata assente una prova idonea a sostenere in termini di ragionevole certezza la responsabilità del ricorrente che avverso la predetta sentenza, il Comune di Pescara proponeva gravame, lamentando il mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, delle fede privilegiata da attribuire al contenuto del verbale della Polizia Municipale e, di conseguenza, censurando una erronea ammissione dei mezzi di prova subordinatamente, denunciava una errata valutazione delle risultanze istruttorie che si costituivano gli appellati, i quali contestavano i motivi di gravame deducendo che i fatti in oggetto non necessitavano di essere contestati mediante querela di falso, in quanto non avvenuti alla presenza degli agenti, ma da essi erroneamente dedotti che il Tribunale di Pescara accoglieva l'appello che secondo il giudice, al verbale in oggetto doveva essere attribuita una fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui i ricorrenti abbiano dedotto sviste o errori percettivi da parte dei pubblici ufficiali verbalizzanti, è necessario proporre querela di falso che per la cassazione di tale sentenza, Z.E. e L.R.V. hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi che con il primo motivo, si contesta la violazione degli artt. 2700 e 2729 cod. civ., in quanto il Tribunale non avrebbe colto che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., il verbale di accertamento, quale atto pubblico, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come percepiti direttamente ed immediatamente, mentre nel caso di specie, il transito con il semaforo rosso non era stato percepito direttamente dagli agenti come da loro ammesso nel corso del giudizio di primo grado , bensì era stato da loro dedotto in base ad alcune circostanze e presunzioni, la veridicità delle quali poteva benissimo essere superata fornendo prove idonee, senza la necessità di accedere al procedimento di querela di falso che con il secondo motivo di ricorso, i sig.ri Z. e L.R. denunciano violazione degli artt. 2229, 2230, 2231 cod. civ., nonché degli artt. 82, 86, 90, 91 e 92 cod. proc. civ., dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 1 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, dolendosi del fatto che il Tribunale di Pescara, relativamente al giudizio di primo grado, abbia condannato gli appellati soccombenti al pagamento, oltre che delle spese vive, dei diritti e degli onorari, anche se l'Amministrazione Comunale era stata in giudizio personalmente, senza servirsi del ministero di un avvocato che il Comune di Pescara ha resistito con controricorso che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero. Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione [ ] Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale di Pescara ha ritenuto correttamente che al verbale di accertamento fosse attribuita la fidefacienza prevista dal'art. 2700 cod. civ. e che, quindi, esso facesse prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso, la quale non era stata, nel caso di specie, proposta. In tal senso, il giudice d'appello si è attenuto al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Cass. n. 17355 del 2009 , secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti . Tale principio assegna particolare rilievo alla questione relativa all'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni alle norme del C.d.S., riguardanti i fatti oggetto di percezione sensoriale del pubblico ufficiale che le abbia accertate. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, la questione relativa alla ammissibilità della prova contraria, senza la necessità di accedere alla querela di falso, non va condotta con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita . Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare, senza preclusione di alcun mezzo di prova, qualsiasi alterazione nell'atto pubblico pur se involontaria o dovuta a cause accidentali della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto dalla tutela della certezza dell'attività amministrativa. In conclusione, il motivo di ricorso non merita accoglimento poiché nessuna censura si può muovere alla impugnata sentenza laddove essa, conformandosi al su esposto principio di diritto, afferma che la fede privilegiata si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale stesso, risulta necessario proporre querela di falso. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Poiché, nel caso di specie, il Comune di Pescara, nel corso del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, è stato in giudizio personalmente, tramite il Comandante della Polizia Municipale e senza l'ausilio di un avvocato, risulta applicabile il principio secondo cui l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato come è consentito dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981 , non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota Cass. n. 11389 del 2011 in senso conforme Cass. n. 2872 del 2007 Cass. n. 12232 del 2003 . In applicazione di tale principio, vanno dunque detratti dalla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Pescara Euro 200,00 per onorari e 210,00 per diritti oltre IVA e CAP , relativi al giudizio di primo grado. Per questi motivi, si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, n. 5 , cod. proc. civ.” che il Collegio condivide la proposta di decisione, non apparendo le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale idonee ad indurre a diverse conclusioni che, in particolare, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata emerge che nel verbale risultava accertato quanto segue proseguiva la marcia senza arrestarsi nonostante il semaforo indicasse luce rossa ” che, dunque, se il Tribunale ha correttamente ritenuto che il detto accertamento potesse essere contrastato solo attraverso la proposizione della querela di falso, si deve aggiungere che la prova testimoniale sulla detta circostanza di fatto non avrebbe neanche potuto essere ammessa nel giudizio di primo grado che pertanto il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta che tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., escludendo dalla liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale l'importo indicato per diritti e per onorari, e quindi la condanna alle spese, non risultando provato che il Comune abbia sostenuto spese vive ai fini della difesa nel giudizio di primo grado, spese peraltro non liquidate dalla sentenza impugnata, sul punto non censurata che quanto alle spese del giudizio di legittimità, il Collegio ritiene che, in considerazione del limitato accoglimento del ricorso, le stesse possano essere compensate per intero tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, elimina dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna alle spese del giudizio di primo grado compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.