Il notaio deve essere avvisato dell’inizio dell’attività accertativa?

Non è previsto debba darsi avviso al notaio dell’attività accertativa che l’organo abilitato all’iniziativa disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta, il che implica che l’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso si identifichi solo nella formulazione della richiesta di procedere disciplinarmente.

Lo ha affermato la Corte dei Cassazione, Sezioni Unite Civili, nel’ordinanza n. 26777, depositata il 29 novembre 2013. Il caso. Un notaio aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata, supponendo erroneamente che fosse stata denunciata soltanto la violazione dell’art. 7 comunicazione di avvio del procedimento l. n. 241/90, e non anche altre ulteriori violazioni, aveva omesso di pronunciare al riguardo, così incorrendo in errore di fatto risultante dalle diverse rappresentazioni emergenti da un lato dalla sentenza e dall’altro dagli atti di causa. A suo dire, tale asserito errore sarebbe sussumibile nell’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. revocazione per errore di fatto . Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Innanzitutto, gli Ermellini hanno ribadito che ai fini della verifica del requisito della decisività dell’errore dedotto poiché l’art. 155 l. n. 89/1913 Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co. Re. Di. – Commissione amministrativa regionale di disciplina - la richiesta di procedere e quindi, la fattispecie dell’inizio del procedimento agli effetti dell’avviso al notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell’organo cui è riconosciuta dall’art. 153 l’iniziativa disciplinare, atteso che l’art. 160 l. n. 89/1913 come modificato prevede l’applicabilità della l. n. 241/1990 soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della l. n. 89/1913 sanzioni disciplinari e considerato che nella specie nell’art. 155 si rinviene un’espressa disciplina . Promozione del procedimento disciplinare. Inoltre, Piazza Cavour ha evidenziato che le ulteriori violazioni lamentate risultavano tutte conseguenti alla mancanza della comunicazione dell’avvio del procedimento stesso. Infine, come rilevato dal Collegio, poiché nella fattispecie si trattava della fase preliminare che ha preceduto la promozione senza indugio del procedimento disciplinare, l’asserito errore in effetti neppure risulterebbe decisivo, in base al principio sopra enunciato. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 22 ottobre - 29 novembre 2013, n. 26777 Presidente Santacroce – Relatore Nobile Fatto e diritto Con decisione del 24-5-2010 la Commissione amministrativa regionale di disciplina per la Lombardia irrogava la sanzione della censura al notaio F S. , il quale era stato incolpato di 1 violazione dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 Legge Notarile , come modificato dal d.lgs. 1 agosto 2006 n. 249, per avere omesso di indagare la volontà delle parti e di curare, sotto la propria direzione e responsabilità, la compilazione integrale dell'atto 2 violazione dell'art. 58, punto 6 della medesima legge notarile, per non aver dato lettura dell'atto alle parti, con conseguente violazione dell'art. 28 della legge notarile 3 violazione dell'art. 147 punto a della legge notarile, per aver compromesso con la propria condotta e nell'esercizio delle proprie funzioni, la propria dignità e reputazione, nonché il decoro e prestigio della classe notarile , prosciogliendolo dai primi due addebiti e ritenendolo responsabile del terzo. Il procedimento era stato promosso dal Consiglio notarile di Brescia a seguito dell'esposto di S F. . Impugnata dal Dott. S. e in via incidentale dal Consiglio notarile, la detta decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano, che, con sentenza del 2-8-2011, rigettato il primo gravame ed accolto l'altro, dichiarava il notaio responsabile anche della violazione sub 1 ed applicava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi. Il Dott. S. proponeva ricorso per cassazione in base a dodici motivi e il Consiglio notarile di Brescia si costituiva con controricorso. Il ricorso veniva assegnato alle Sezioni Unite in quanto con il quarto motivo si censurava la decisione della Corte d'Appello di declinare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo sulla domanda di invalidazione dell'atto di deferimento alla Co.re.di. in difetto dell'osservanza della legge n. 241 del 1990. Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 13617 del 31-7-2012 hanno accolto il detto quarto motivo, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, hanno rigettato il motivo di reclamo relativo alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 hanno inoltre rigettato gli altri motivi di ricorso ed hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di merito e di legittimità. In particolare, affermata la giurisdizione del G.O., le Sezioni Unite, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto essendo incontroverso che il Presidente del Consiglio notarile di Brescia, ricevuto l'esposto di S F. e sentito costui, senza dare alcuna previa comunicazione al Dott. S.F. , ha investito il Consiglio stesso del promovimento del procedimento disciplinare , hanno deciso la causa nel merito e rigettato il motivo di reclamo relativo alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, rilevando che nella fattispecie non poteva ravvisarsi una violazione del detto articolo, il quale limita il proprio ambito di operatività, escludendone il caso dell'esistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento esigenze che nella materia di cui qui si tratta sono legislativamente presupposte dall'art. 153 della legge 89/1013, come sostituito dall'art. 39 del decreto legislativo 249/2006, il quale dispone che il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante . Così conseguentemente respinto il quinto motivo di ricorso, concernente la asserita illegittimità dell'intero procedimento , a causa della mancanza della comunicazione del suo avvio , le Sezioni Unite hanno poi respinto anche gli altri motivi di ricorso. Avverso la detta sentenza il Dott. S. in questa sede ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis ed ex art. 395 n. 4 c.p.c. . In specie, sull'ammissibilità del ricorso, con riguardo alla fase rescindente, il ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della articolata serie di censure riguardanti la violazione delle regole del giusto procedimento amministrativo e cioè degli articoli da 7 a 10 della legge 241/90, sul procedimento amministrativo ma ha invece emesso pronuncia solo sulle ragioni giustificative del mancato invio della comunicazione di inizio del procedimento disciplinare medesimo , così facendo emergere una evidente svista nell'ambito della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, aggravata dalla circostanza che il quarto motivo nella sua totalità, aveva per espressa ammissione del Supremo Giudice, carattere potenzialmente assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso . In sostanza, quindi, il ricorrente ha lamentato l'errore di fatto nell'apprezzamento degli atti difensivi e la conseguente omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. , posto che con il ricorso si era lamentata la violazione dei principi contenuti nella legge sul procedimento amministrativo n. 241/190 e direttamente applicabili al procedimento disciplinare notarile , con riguardo non solo all'art. 7 della detta legge, bensì anche con riferimento agli articoli 1, 8, 9, 10 e 21 octies della legge medesima. Per quanto riguarda, poi, la fase rescissoria, dopo aver riportato integralmente il quarto motivo del precedente ricorso eccezion fatta per la parte riguardante la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, accolta nella sentenza impugnata , il ricorrente, ribadendone la fondatezza, ne ha chiesto l'accoglimento con la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano e con la decisione nel merito, dichiarandosi la nullità, la inefficacia e comunque la radicale illegittimità dell'intero procedimento disciplinare ed in particolare della sua fase preliminare, per violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, di partecipazione procedimentale e di contraddittorio . Con un secondo motivo, inoltre, il ricorrente ha lamentato errore di fatto consistente in una svista attinente alle conseguenze dell'accoglimento del quarto motivo di ricorso , assumendo all'uopo che il Supremo Collegio non poteva pronunciare nel merito ex art. 384 c.p.c. a causa della omissione di un grado di giurisdizione come previsto dal codice di procedura civile e chiedendo l'accoglimento dei motivi di merito con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. Il Consiglio Notarile di Brescia ha resistito con controricorso, eccependo in primo luogo la inammissibilità del ricorso di controparte e rilevando in particolare che non vi è alcun errore di fatto nella decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite poiché il giudizio avanti la Co.Re.Di. è legittimamente iniziato con la richiesta di apertura formulata dal Consiglio notarile, da cui ha preso avvio il procedimento disciplinare nel quale il notaio incolpato ha assunto tutte le possibilità di dedurre, controdedurre e interloquire che l'errore di fatto non può consistere in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze in una fase preliminare al giudizio che, in effetti, le plurime disposizioni sulle quali il ricorrente lamenta una omessa pronuncia non sono altro che le norme che disciplinano gli aspetti di dettaglio e i profili attuativi conseguenti alla comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990 , di guisa che una volta giudicato inapplicabile l'art. 7 della l. 241 del 1990, tutte le disposizioni richiamate ex adverso sono a loro volta inapplicabili posto che ogni diritto di partecipazione segue all'avvio della fase innanzi alla Co.Re.Di, come giustamente deciso nella sentenza impugnata che in effetti non siamo di certo di fronte a una omessa pronuncia - la quale presuppone per definizione l'esistenza di una domanda autonoma - ma a una ridondante e pleonastica dissertazione sopra una serie di argomenti che sono palesemente e logicamente assorbiti nella decisione impugnata che l'errore che può dar luogo a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può riguardare l'erronea valutazione delle situazioni processuali, né errori di diritto, né valutazioni o giudizi, né errori di criterio che in ogni caso è altresì necessario il requisito della decisività, insussistente nel caso di specie, non vedendosi proprio quale decisività possa rivestire l'esame delle modalità di invio di un avviso che non era necessario inviare il rispetto delle garanzie partecipative del'interessato di fronte a un avviso che lo stesso non doveva ricevere la valutazione della trasparenza nella condotta di una Pubblica amministrazione che non abbia inviato un avviso che la stessa in effetti non era tenuta ad inviare . Sul secondo motivo il controricorrente ha dedotto che le varie asserzioni del ricorrente non possono certo scalfire una situazione che è processualmente certa la mancanza di necessità di ulteriori accertamenti di fatto , in base alla quale il Supremo Collegio ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio ex art. 377 c.p.c. ed il relatore designato, con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. depositata il 23-4-2013, si è così espresso Ciò posto, il relatore osserva che nella fattispecie non sembra che ricorrano i requisiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., richiamato doli 'art. 391 bis dello stesso codice di rito. La revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità presuppone - infatti - l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa e deve, quindi, 1 consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile 2 essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa 3 non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata 4 presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche 5 non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo v. fra le altre Cass. 3-2-2006 n. 2425, Cass. 14-2-2007 n. 3264 . Con riferimento, in particolare, all'omessa pronuncia da parte della Corte di Cassazione su un motivo di ricorso è stato più volte affermato che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. v. Cass. 21-7-2011 n. 16003, Cass. 20-11-2009 n. 24512 . Nel contempo è stato, però, anche precisato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso. v. Cass. 12-5-2011 n. 10466 Del resto è stata costantemente esclusa la configurabilità dell'errore revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi di ricorso v. fra le altre Cass. 15-5-2002 n. 7064, Cass. 28-6-2005 n. 13915 , così come è stata esclusa in ogni caso, la prospettabilità di una revisione di questioni già precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, in sostanza, un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione v. fra le altre Cass. 21-4-2006 n. 9396 . In definitiva, quindi, l'errore, in tal caso, per essere meramente percettivo, deve cadere sull'esistenza o sull'inesistenza di un motivo di ricorso, e non anche sulla interpretazione o valutazione dello stesso. Tanto meno, poi, potrebbe parlarsi di errore revocatorio ove in sostanza neppure sia configurabile una omessa pronuncia, come nell’ipotesi in cui la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia v. Cass. 4-10-2011 n. 20311, Cass. 10-5-2007 n. 10696, Cass. 21-7-2006 n. 16788 . Infine non va trascurato quanto meno ai fini della verifica del requisito della decisività dell'errore dedotto che, nella materia in oggetto, Cass. 26-6-2012 n. 10595 ha affermato il seguente principio Poiché l'art. 155 della l. n. 89 del 1913 prevede che il notaio debba essere avvisato del procedimento disciplinare una volta pervenuta alla Co. Re. Di. la richiesta di procedere e, quindi, la fattispecie dell'inizio del procedimento agli effetti dell'avviso al notaio è disciplinata espressamente con riferimento a detto momento, deve escludersi che sussista un onere di avviso ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche quanto alle fasi precedenti e segnatamente quanto alle attività accertative funzionali alla formulazione della richiesta da parte dell'organo cui è riconosciuta dall'art. 153 l'iniziativa disciplinare, atteso che l'art. 160 della l. n. 89 del 1913 come modificato prevede l'applicabilità della l. n. 241 del 1990 soltanto per quanto non espressamente previsto dal titolo VI della l. n. 89 del 1913 e considerato che nella specie nell'art. 155 si rinviene un'espressa disciplina. In particolare è stato precisato che delle attività precedenti e segnatamente dell'attività accertativa che l'organo abilitato all'iniziativa disciplinare possa avere svolto in funzione della formulazione della richiesta non è previsto debba darsi avviso al notaio, il che implica che l'inizio del procedimento agli effetti dell'avviso si identifichi solo nella formulazione della richiesta di procedere disciplinarmente. Orbene nel caso in esame il ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata, erroneamente supponendo che fosse stata denunciata soltanto la violazione dell'art. 7 della legge 241/90, e non anche le ulteriori citate violazioni di cui agli artt. 1, 8, 9 e 10 della stessa legge, in relazione anche all'art. 21 octies ha omesso di pronunciare al riguardo, così incorrendo in errore di fatto risultante dalle diverse rappresentazioni emergenti da un lato dalla sentenza e doli 'altro dagli atti di causa. Tale asserito errore non appare sussumibile nell 'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c Invero, innanzitutto, a ben vedere l'impugnata sentenza non si è limitata ad escludere che nella fattispecie potesse ravvisarsi una violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, avendo altresì affermato che da tale decisione ne consegue l'infondatezza del quinto motivo di ricorso, con cui si assume che la legittimità dell'intero procedimento è rimasta inficiata, a causa della mancanza della comunicazione del suo avvio. In tal modo la sentenza impugnata sembra aver così valutato nel complesso le violazioni denunciate dal ricorrente, in sostanza tutte conseguenti alla detta mancanza. Del resto lo stesso ricorrente afferma che le attività relative al diritto di partecipazione e di difesa art. 9 e 10 l. 241/1990 sono state illegittimamente precluse a causa dell'omessa comunicazione dell'avvio di un procedimento a suo carico ed è indubbio che anche le asserite violazioni dell'obbligo di trasparenza art. 1 e delle modalità di comunicazione del detto avviso art. 8 conseguono parimenti alla mancanza del detto avviso. Pertanto l'errore denunciato, piuttosto che meramente percettivo e relativo all'esistenza di un motivo di ricorso, appare incidere sulla valutazione dell'ambito del motivo stesso ed altresì cadere, in sostanza, su punti controversi sui quali le Sezioni Unite si sono, quanto meno implicitamente, già pronunciate. Le citate violazioni ulteriori, infatti, appaiono tutte conseguenti alla dedotta violazione del richiamato art. 7, chiaramente esclusa dal Supremo Collegio. Trattandosi, poi, comunque della fase preliminare che ha preceduto la promozione senza indugio del procedimento disciplinare, l'asserito errore in effetti neppure risulterebbe decisivo, in base al principio sopra richiamato affermato da Cass. n. 10595/2012 nello stesso senso con riguardo al procedimento disciplinare a carico degli avvocati cfr. Cass. S. U. 22-12-2011 n. 28336 . Inoltre non va trascurato che il ricorrente, seppure sembra spostare l'attenzione sulla fase rescissoria, in realtà denuncia soltanto un preteso errore ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. in sede di ricostruzione dell'ambito del motivo di ricorso, come tale riguardante in sostanza la sola fase rescindente. Infine anche la censura, di cui al secondo motivo, rivolta contro la decisione nel merito emessa dal Supremo Collegio in base all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 384 secondo comma c.p.c. non appare sussumibile nell'errore revocatorio ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. e neppure in quelli previsti dall'art. 391 ter c.p.c. , risolvendosi, in sostanza, in una richiesta di riesame del giudizio di cassazione . Sulla base di tali considerazioni il relatore ha pertanto concluso ritenendo che possa dichiararsi la inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis, terzo comma, c.p.c Sono stati, quindi, eseguiti gli adempimenti ex art. 380 bis c.p.c. All'esito, il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria. Tutto ciò premesso, il Collegio, esaminati i rilievi critici contenuti nella memoria del ricorrente, all'esito della adunanza in camera di consiglio, condivide in pieno le argomentazioni in diritto esposte nella relazione, la cui persuasività non è stata minimamente revocata in dubbio dai citati rilievi. In particolare, con la detta memoria, il Dott. S. insiste nel sostenere la ammissibilità del ricorso, da un lato assumendo che nella fattispecie ricorrerebbe l'ipotesi della omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso per evidente errore di fatto nella percezione dell'atto all'uopo richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità in materia e dall'altro evidenziando la diversità delle ulteriori denunciate violazioni della legge n. 241 del 1990, che sarebbero state ignorate nell'impugnata sentenza. Orbene osserva il Collegio che tali rilievi risultano del tutto infondati. Come già rilevato nella relazione, sulla base proprio della giurisprudenza di legittimità più recente invocata dal ricorrente, nel caso in esame, la sentenza impugnata, a ben vedere, non si è limitata ad escludere che nella fattispecie potesse ravvisarsi una violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, in quanto ha altresì affermato che da tale decisione ne consegue l'infondatezza del quinto motivo di ricorso con espresso riferimento alla legittimità dell'intero procedimento . Del resto, come pure è stato evidenziato nella relazione, è evidente che le ulteriori violazioni lamentate risultavano tutte conseguenti alla mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, di guisa che l'errore denunciato in questa sede, piuttosto che meramente percettivo e relativo all'esistenza di un motivo di ricorso, in realtà incide sulla valutazione dell'ambito del motivo stesso e cade, inoltre, su punti controversi sui quali queste Sezioni Unite si sono, più o meno implicitamente, già pronunciate. D'altra parte, così stando le cose, neppure potrebbe fondarsi la ammissibilità del ricorso soltanto sulla diversità delle dette ulteriori violazioni, comunque consequenziali. Infine, come pure è stato rilevato nella relazione, poiché nella fattispecie si trattava della fase preliminare che ha preceduto la promozione senza indugio del procedimento disciplinare, l'asserito errore in effetti neppure risulterebbe decisivo, in base al principio affermato da Cass. n. 10595/2012 citata. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore del Consiglio Notarile di Brescia. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Consiglio Notarile di Brescia le spese, liquidate in Euro 200.00 per esborsi e 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.