Adozione dei minori: i genitori privati della potestà sono litisconsorti necessari

Nel procedimento di adottabilità di minori, è necessaria la partecipazione dei genitori, quand’anche privati della potestà genitoriale ex art. 330 c.c. conseguentemente la violazione della norma sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal Giudice di primo grado che non dispone l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha rimesso la causa dinanzi al primo Giudice, comporta l’annullamento di ufficio delle pronunce emesse con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24482, depositata il 30 ottobre 2013, affronta la questione del litisconsorzio necessario dei genitori biologici in un procedimento teso alla dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono. La disciplina delle adozioni di minore, contenuta nella legge n. 184/83, come novellata dalla legge n. 149/2001, stabilisce oramai in modo chiaro che al procedimento di adottabilità del minore devono obbligatoriamente prendervi parte anche i genitori. Con la conseguenza che l’inosservanza di tale disposizione di legge comporta violazione del principio di litisconsorzio necessario. Il caso. Il Tribunale pronunciava lo stato di adottabilità di 3 minori, dopo che altro giudice territoriale aveva dichiarato decaduti entrambi i genitori dalla potestà genitoriale. La sentenza era appellata dagli zii dei bambini, cui gli stessi erano stati affidati in precedenza. La Corte di Appello rigettava i gravami proposti con particolare riferimento all’eccezione sollevata in relazione alla corretta instaurazione del contraddittorio. In particolare eccepiva parte appellante che vi fosse stata una lesione del diritto di difesa dei minori il Giudice di secondo grado riteneva invece che la nomina di un curatore speciale, intervenuta a seguito del decreto di apertura del procedimento per la dichiarazione di abbandono dei minori, nonostante la tardiva costituzione in giudizio del medesimo curatore, valesse ad escludere la sussistenza di qualsivoglia pregiudizio in danno dei bambini. Con riferimento al merito, lo stesso organo giudicante affermava come lo stato di abbandono dei minori fosse stato accertato dalle consulenze peritali, dalle quali emergeva l’inadeguatezza degli zii a seguire i nipoti tali evidenze, a parere del Giudice dell’Appello, trovavano fondamento nella personalità degli zii e nella relazione conflittuale dagli stessi instaurata con i servizi sociali, con riguardo alle necessità educative e formative dei minori. Veniva evidenziato come i bambini, affidati in epoca successiva ad una comunità, avevano registrato dei significativi miglioramenti dei disturbi comportamentali. Per la Cassazione della sentenza presentavano ricorso gli zii dei minori. Irregolare instaurazione del contraddittorio. Il Supremo Organo di legittimità attribuiva carattere preliminare ed assorbente all’eccezione relativa alla denunciata violazione dell’art. 10, comma 2, legge n. 184/83, per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio, in ragione della mancata partecipazione al giudizio di primo e secondo grado dei genitori biologici dei minori. Il predetto articolo 10 al suo comma 2, come novellato dalla legge n. 149/2001, prevede che i provvedimenti resi sullo stato di adottabilità del minore, debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Orbene, il Giudice di nomofilachia rilevava che, sebbene fosse previsto nel medesimo decreto di apertura della procedura per la verifica dello stato di adottabilità dei minori, che lo stesso venisse notificato ai genitori, di fatto la notifica non venne mai eseguita. I Giudici di legittimità evidenziavano come al procedimento in esame fosse applicabile la disciplina del titolo II legge n. 184/83, come novellata dalla legge n. 149/2001, secondo cui il procedimento di adottabilità deve svolgersi, fin dall'inizio, con l'assistenza legale del minore e dei genitori art. 8 che devono essere avvertiti dell’apertura del procedimento, essere invitati a munirsi di difensore, essere informati della nomina del difensore di ufficio ove non vi provvedano, con facoltà di partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, di presentare istanze, prendere visione degli atti del fascicolo art. 10 , riceve notificazione integrale del testo della sentenza per un corretto esercizio del diritto d’impugnazione. I predetti principi sono confortati a livello extranazionale anche dalla Convenzione Europea sui diritti del fanciullo del 1996 nonché dalla Convenzione di New York del 1989. Il litisconsorzio necessario dei genitori biologici. Da quanto prospettato emergono poteri e diritti conferiti ai genitori biologici dei minori, tali da conferire loro la qualifica di litisconsorti necessari dell’intero procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità dei figli. Tale qualità non viene meno neppure nel giudizio di appello, dovendosi anche in tale caso disporre l’integrazione del contraddittorio, ove i genitori non abbiano proposto appello. È in questo quadro normativo che gli Ermellini hanno evidenziato come la necessaria partecipazione dei genitori al procedimento si applichi anche con riferimento a quei soggetti privati della potestà sui figli ex art. 330 c.c Tale affermazione era ancorata ad una pronuncia di legittimità – Cass. Civ. n. 4062/1986 – in cui l’interesse del genitore alla opposizione allo stato di adottabilità trovava la propria giustificazione nella salvaguardia di interessi superiori tesi ad evitare le conseguenze più incisive e definitive implicanti la perdita della potestà ed il venir meno di ogni rapporto con i figli. In questi termini, quindi, la decadenza della potestà genitoriale, è inidonea ad incidere sulla qualità di litisconsorte necessario del procedimento di adottabilità ciò in quanto la legittimazione all’intervento del genitore nella procedura è scollegata alla rappresentanza legale del minore, risultando invece ancorata alle sue qualità che lo rendono portatore di interessi propri, quale quello di conservazione della famiglia naturale. Concludendo. Dalla violazione delle norme sul litisconsorzio, a causa della mancata partecipazione dei genitori al procedimento di primo e secondo grado, discende l’annullamento, anche di ufficio, di entrambe le pronunce con conseguente rinvio del procedimento al giudice di prime cure.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 luglio – 30 ottobre 2013, n. 24482 Presidente Luccioli – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con sentenza n. 310 del 2011 il Tribunale per i Minorenni di Bologna dichiarava lo stato di adottabilità dei minori C.R. , nata in data omissis , C.A. , nata il omissis , e Co.An. , nato il omissis . Avverso tale decisione proponevano appello S.M. e C.A.M. , zii dei predetti minori, i quali erano stati in precedenza loro affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari. 1.1 - La Corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, con sentenza depositata in data 25 giugno 2012, rigettava il gravame, rilevando in primo luogo l'infondatezza del rilievo concernente l'incompetenza territoriale del Tribunale felsineo, quanto al minore An Co. , non essendo stata fornita la prova della dedotta pendenza, davanti al tribunale minorile di Bari, di procedimenti che lo riguardavano al momento in cui si erano verificati i fatti che avevano determinato l'apertura del procedimento davanti al tribunale per i minorenni di Bologna. Veniva altresì rigettata l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, prospettata in relazione al difetto di integrità del contraddittorio, con particolare riferimento alla partecipazione al giudizio dei minori, osservandosi sia che con il decreto con cui si era disposta l'apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono era stato nominato un curatore, nella persona dell'avv. C D. , sia che non risultava né allegata, né dimostrata la sussistenza di alcun concreto pregiudizio alle esigenze di difesa dei predetti in relazione alla tardiva costituzione in giudizio del predetto curatore speciale. 1.2 - Nel merito, la sussistenza dello stato di abbandono veniva desunta dalle relazioni peritali che avevano evidenziato l'inadeguatezza della coppia costituita dagli zii, sia per la loro personalità che per l'atteggiamento conflittuale nei confronti degli organi preposti alla vigilanza sui minori, con particolare riferimento ai Servizi sociali, rispetto alle esigenze educative e formative dei minori, i quali, affidati successivamente a una comunità, avevano registrato significativi miglioramenti, essendo per altro bisognosi, in virtù dei disturbi comportamentali e dei ritardi nello sviluppo, di cure particolari. 1.3 - Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso C.A.M. e S.M. , deducendo nove motivi. Resiste con controricorso la curatrice speciale dei minori, mentre le altri parti non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, e 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, e success. mod., rilevandosi il mancato rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dei minori, in relazione alla carenza di assistenza degli stessi nella fase iniziale del procedimento. 2.1 - Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 10, comma 2, della citata L. n. 183/83, per difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata partecipazione al giudizio dei genitori biologici dei minori. 2.2 - Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 15, commi 2 e 3, della l. n. 184/83, per difetto di audizione del P.M. nel corso del primo grado del giudizio. 2.3 - Il quarto mezzo attiene alla violazione del principio della giusta durata del processo sancito dall'art. Ili Cost., per essere il procedimento davanti al Tribunale durato oltre quattro anni. 2.4 - Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e dell'art. 8 della L. n. 184/83, in relazione alla mancata verifica, in maniera rigorosa, dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. 2.5 - Con la sesta censura si denuncia motivazione assente o apparente in relazione allo stato di abbandono, incongruamente dedotto dal mero contrasto fra gli zii dei minori e i servizi sociali. 2.6 - Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della l. n. 184/1983, per irregolarità in ordine all'audizione dei parenti entro il quarto grado. 2.7 - Con l'ottavo mezzo si prospetta vizio di motivazione in relazione ai presupposti della dichiarazione dello stato di abbandono, con particolare riferimento alla esclusione, contraddetta da specifiche risultanze processuali, di richieste da parte dei minori di tornare con gli zii. 2.8 - Con il nono motivo si denuncia, infine, motivazione insufficiente e contraddittoria e violazione dell'art. 116 c.p.c. in merito alla valutazione delle prove. 3 - Assume carattere preliminare e assorbente l'esame del secondo motivo, con il quale si prospetta Mia nullità dell'intero giudizio in relazione alla mancata partecipazione, quali litisconsorti necessari, dei genitori dei minori. 3.1 - La circostanza dedotta con detta censura trova pieno riscontro nelle risultanze processuali, il cui esame è consentito dalla natura procedurale del vizio dedotto. Invero nello stesso decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna in data 31 agosto 2007, con il quale si disponeva l'apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono dei minori C.R. , A. e An. , figli di D.P.C. e M. dichiarati decaduti dalla potestà dal T.M. di Bari , veniva prevista la notifica, fra gli altri, ai genitori C.C. e D.P.M. . Tale notificazione, tuttavia, non venne eseguita, né risulta che i predetti genitori abbiano comunque partecipato ad alcuno dei gradi di merito del presente giudizio. 3.2 - Tanto premesso, deve rilevarsi che al procedimento di adottabilità in esame è applicabile, ratione temporis , il titolo II della L. 4 maggio 1983, n. 184, nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che riflette anche principi sovranazionali di cui anche agli artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge n. 176 del 1991 agli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con L. n. 77 del 2003 all'art. 24 della Carta di Nizza . Dalla lettura complessiva delle richiamate disposizioni in particolare, art. 8 comma 4, art. 10, commi 2 e 5, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 emerge che il procedimento deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale dei genitori, i quali devono essere avvertiti dell'apertura della procedura, essere invitati a nominare un difensore, essere informati della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che non vi provvedano, ed ancora che gli stessi, assistiti dal difensore, possono partecipare in primo grado a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale e debbono essere sentiti e ricevere la comunicazione dei provvedimenti adottati, nonché possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice, e devono ricevere la notificazione per esteso della sentenza, con contestuale avviso del loro diritto di proporre impugnazione. L'art. 17 prevede, inoltre, che il pubblico ministero e le altre parti possano proporre impugnazione avanti la Corte d'appello e non pone alcuna ulteriore restrizione al novero dei legittimati al gravame e, dunque, deroga al regime del contraddittorio previsto in via generale nel nostro ordinamento positivo processuale con riguardo ai procedimenti contenziosi ordinari. La novellata normativa attribuendo, dunque, ai genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, è atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie e formali dell'intero procedimento di adot-tabilità cfr. Cass. n. 7281 del 2010 e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio d'appello, quand'anche in primo grado non si siano costituiti, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame per le diverse connotazioni dell'abrogata normativa, cfr. in primis Cass. SU n. 1006 del 1995 . È stato altresì precisato che lo scopo di ottenere, in capo ai genitori, la legale conoscenza dell'altrui impugnazione non può ritenersi conseguito per effetto della sola notificazione, attuata d'ufficio anche nei loro confronti, del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello esperito dalle altre parti, posto che tale iniziativa officiosa non consente anche la conoscenza del contenuto dell'altrui ricorso e, dunque, il compiuto esercizio del loro diritto di difesa Cass., 4 luglio 2011, n. 14554, in cui si ribadisce la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti dei genitori biologici del minore . 3.3 - La necessaria partecipazione dei genitori al procedimento in esame non può escludersi neppure in relazione al genitore nei cui confronti - come nel caso in esame - sia stata pronunciata la decadenza dalla potestà sul figlio ex art. 330 cod. civ In proposito questa Corte ha affermato che il predetto è legittimato ad opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità del medesimo, stante il suo interesse ad evitare le diverse, più incisive e definitive conseguenze dell'adozione, cui la detta dichiarazione è preordinata, e che implicano, oltre la perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio Così Cass., 18 giugno 1986, n. 4062 . L'irrilevanza della pronuncia di decadenza dalla potestà, per i fini che qui interessano, emerge chiaramente dall'attribuzione della legittimazione al genitore non in quanto rappresentante legale del minore come a lungo ritenuto in relazione all'adozione in casi particolari Cass., 4 luglio 2002, n. 9689 in senso contrario, per altro, cfr. la recente Cass., 18 aprile 2012, n. 6051 , ma iure proprio , quale portatore di quell'interesse alla tendenziale conservazione della famiglia naturale cui la normativa in esame è prioritariamente ispirata. 4 - Tanto premesso, deve trovare applicazione il principio secondo cui la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ., comporta che resta viziato l'intero processo pertanto s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. Cass., 26 luglio 2013, n. 18127 Cass., Sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3678 Cass., 13 aprile 2007, n. 8825 . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale per i Minorenni di Bologna, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.