Tod’s contesta solo le modalità di vendita: la competenza è del Tribunale ordinario

Gli illeciti contestati riguardano le modalità di vendita dei prodotti e non la miglior tutela del prestigio e della rinomanza del marchio, per questo la competenza è del Tribunale ordinario.

E’ quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24418/2013, depositata il 29 ottobre. Il caso. La Tod’s conveniva in giudizio una s.r.l., per far accertare la violazione da parte di quest’ultima di 2 clausole del contratto stipulato per la vendita di prodotti. In particolare, l’inadempimento sarebbe consistito nella vendita in punti commerciali diversi da quelli indicati nel contratto e nell’aver effettuato svendite e sconti rispetto ai prezzi di listino. Secondo la convenuta, però, le clausole erano da considerarsi nulle in quanto restrittive della concorrenza. Competenza della sezione specializzata? Dopo che il Tribunale aveva dichiarato la competenza della sezione specializzata in materia industriale e commerciale, la Tod’s chiedeva alla Corte di Cassazione di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Fermo. Infatti, a parere della ricorrente, la competenza della sezione specializzata in materia industriale e commerciale riguarda i procedimenti giudiziari relativi a illeciti afferenti all’esercizio dei diritti di proprietà industriale. Nel caso in esame, invece, gli illeciti contestati riguardano le modalità di vendita dei prodotti, non rilevando – sempre secondo la ricorrente - che la disciplina pattizia sia anche, ma non solo, rivolta alla miglior tutela del prestigio e della rinomanza del marchio . Non è stato richiesto alcun accertamento relativo all’esistenza o al grado di tutela del segno distintivo dei prodotti. Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. ‘pure’, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum , nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza . E, nella fattispecie, la controversia di cui si è occupata la S.C. con la sentenza n. 24418 non comporta alcun accertamento dell’esistenza del diritto di privativa industriale. Pertanto, il ricorso viene accolto e viene dichiarata la competenza del Tribunale di Fermo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 maggio – 29 ottobre 2013, n. 24418 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Rilevato in fatto che 1. TOD'S s.p.a. ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Fermo per far accertare la violazione da parte della SIMOR s.r.l. di due clausole del contratto stipulato per la vendita di prodotti con i marchi TOD'S, FAY e HOGAN. L'inadempimento sarebbe consistito nella vendita in punti commerciali diversi da quelli indicati nel contratto e nell'effettuazione di svendite e sconti rispetto ai prezzi di listino. La SIMOR ha eccepito, costituendosi in giudizio, la nullità delle clausole in quanto restrittive della concorrenza e in contrasto con la disciplina comunitaria e con la legge n. 287/1990. 2. Il Tribunale di Fermo ha ritenuto la competenza della sezione specializzata in materia industriale e commerciale a giudicare sull'eccezione della SIMOR in forza del richiamo delle norme invocate dalla SIMOR da parte dell'art. 134 del d.lgs n. 30 del 2005 che stabilisce la competenza della predetta sezione specializzata. 3. Con ricorso ex art. 47 c.p.c. la TOD'S s.p.a ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Fermo. Rileva la ricorrente che la competenza della sezione specializzata in materia industriale e commerciale riguarda i procedimenti giudiziari relativi a illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, laddove gli illeciti contestati alla SIMOR riguardano le modalità di vendita dei prodotti a nulla rilevando che la disciplina pattizia sia anche, ma non solo, rivolta alla miglior tutela del prestigio e della rinomanza del marchio. La ricorrente contesta anche che la giurisprudenza di legittimità abbia interpretato estensivamente le disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 2005 dato che ha affermato la competenza della sezione specializzata Cass. civ. 921/2009 solo quando la controversia comporti l'accertamento sia pure indiretto di una proprietà industriale. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con nota del 18 febbraio 2013 sottoscritta dal sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi, ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Fermo. Ritenuto in diritto che 5. Il ricorso è fondato. Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale, sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pure, in cui la lesione dei diritti riservati non costituisca, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza Cass. civ. sezione I, ordinanza n. 12153 del 18 maggio 2010 . 6. La controversia intercorrente fra TOD'S s.p.a. e SIMOR s.r.l., come ha rilevato il Procuratore Generale, non comporta alcun accertamento, né principale né incidentale, della esistenza del diritto di privativa industriale dato che la domanda riconvenzionale, intesa a ottenere la dichiarazione di invalidità delle clausole contrattuali su cui si fonda la domanda della TOD'S per contrasto con la disciplina sulla concorrenza, non richiede alcun accertamento relativo all'esistenza o al grado di tutela del segno distintivo dei prodotti commercializzati. 7. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e dichiarazione di competenza del giudice ordinario di Fermo. 8. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del presente procedimento in quanto la SIMOR s.r.l., oltre a non essersi costituita in questo procedimento, non ha contestato, nel giudizio vertente inter partes sull'inadempimento contrattuale delle clausole afferenti alle modalità di commercializzazione dei prodotti della società attrice, la competenza del Tribunale adito dalla TOD'S. Né ha eccepito la competenza della sezione specializzata nel giudizio in relazione alla proposizione della descritta domanda riconvenzionale ma anzi ha convenuto espressamente, secondo quanto dedotto nel ricorso dalla TOD'S, sull'insussistenza di una ragione di attribuzione della competenza alla sezione specializzata per effetto della proposizione di tale domanda riconvenzionale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e dichiara la competenza del Tribunale di Fermo. Nulla sulle spese del presente procedimento.