Per il terzo la clausola derogatoria della competenza è res inter alios acta

Nel contratto a favore di terzo, quest’ultimo - non essendo parte né in senso sostanziale, né in senso formale - non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.

È quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24415, depositata il 29 ottobre 2013. Il caso. Una società aveva acquistato da un’altra macchine per la lavorazione delle olive, da consegnare presso lo stabilimento - che tale società avrebbe dovuto realizzare - di un terzo. Nell’ordine di acquisto era stata inserita una clausola che prevedeva la competenza esclusiva di un determinato foro. Il terzo aveva convenuto in giudizio la società venditrice, chiedendo – previo accertamento della responsabilità a qualsiasi titolo della società stessa – il risarcimento del danno derivante da un asserito inesatto adempimento all’obbligo di consegna delle macchine. Il Tribunale adito aveva declinato la propria competenza territoriale, in favore del foro prescelto nella clausola contrattuale. Contro tale provvedimento, la parte attrice ha proposto regolamento di competenza. Il ricorrente ha censurato la statuizione del Tribunale che ha ritenuto operante la clausola derogatoria della competenza. Per la Suprema Corte la censura è fondata, in quanto l’accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all’accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è res inter alios acta . Clausola derogatoria della competenza pattuita nell’ambito di un accordo al quale il ricorrente è rimasto estraneo. Secondo gli Ermellini, il terzo non ha aderito al rapporto contrattuale intercorso tra le due società e il caso in esame non ricade nelle determinate ipotesi di contratto a favore del terzo in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l’estensione di operatività di detta clausola cfr. Cass. n. 13474/2000 11261/2005 , né la ricorrente ha esercitato i diritti di uno degli originari contraenti in via surrogatoria . Fondato è stato ritenuto anche l’ulteriore motivo, con il quale si è affermato che il Tribunale ha ritenuto comunque applicabile l’art. 1182, comma 4, c.c. in riferimento al luogo dell’adempimento dell’obbligazione con conseguente competenza del Tribunale risultante dalla convenzione anche per tale ragione , sull’erroneo presupposto che fosse stata azionata soltanto la responsabilità contrattuale. A riguardo, il Collegio ha evidenziato che la domanda originaria è incentrata sull’inadempimento della convenuta all’esatto obbligo, dedotto, però, come fatto inerente un rapporto contrattuale al quale l’attrice/ricorrente è estranea, configurandosi la richiesta come accertamento di responsabilità extracontrattuale, con conseguente radicamento della competenza nel luogo in cui il pregiudizio è stato effettivamente risentito . Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, con dichiarazione della competenza del Tribunale adito dall’attrice/ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 - 29 ottobre 2013, n. 24415 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1. Con ordine di acquisto del 21.12,2006, contenente la clausola n. 15 che prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Monza, espressamente sottoscritta, Mediterranea Immobiliare s.p.a. acquistava da Alfa Laval s.p.a. macchine per la lavorazione delle olive, da consegnare presso lo stabilimento della S. che tale società avrebbe dovuto realizzare. 2. Con successiva scrittura, redatta in omissis in data 13.11.2008 le parti modificavano le pattuizioni originarie quanto a tipologia delle macchine e prezzo, fissato in due rate di Euro 156.200,00 da corrispondersi entro determinate scadenze a garanzia di tali pagamenti S.M. si impegnava a consegnare due assegni di pari importo, privi di data, autorizzandone il completamento e l'incasso ove i pagamenti suddetti non fossero intervenuti nei termini si specificava altresì che l'accordo, sottoscritto dalla S. , da Alfa Laval e Mediterranea, non costituiva novazione della precedente compravendita. 3. Con atto di citazione del 15.7.2011, la S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù - Alfa Laval s.p.a. chiedendo, previo accertamento della responsabilità a qualsiasi titolo della società stessa A il risarcimento del danno derivante da un asserito inesatto adempimento all'obbligo di consegna delle macchine - cagionato dall'erronea compilazione dei documenti di trasporto - dal quale sarebbe derivata la perdita del finanziamento regionale, nonché B del danno derivante sia dalla presentazione all'incasso degli assegni suddetti e sia dal protesto degli stessi. 4. Con sentenza depositata il 21 novembre 2012, il Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù - ha declinato la propria competenza territoriale, in favore del Tribunale di Monza, a conoscere della descritta domanda, proposta dalla S. avverso l'Alfa Laval. 5. - Avverso tale provvedimento, con atto notificato il 18.12.2012, la S. propone regolamento di competenza sulla base di quattro motivi, chiedendo che questa S.C. dichiari la competenza del giudice da essa originariamente adito. 6. - Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Le conclusioni sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. 7. - Ritenuto che 7.1. - sono fondati i primi due motivi - che possono essere trattati congiuntamente, data l'intima connessione - con cui la ricorrente censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto operante la clausola derogatoria della competenza. Invero, l'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è res inter alios acta . Pertanto nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti Cass. n. 21875/2004 Cass. n. 1962/2000 . Non si reputa pertanto condivisibile l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'odierna ricorrente avrebbe aderito al rapporto contrattuale intercorso tra la Mediterranea immobiliare e la Alfa Laval. La sottoscrizione opposta dalla ricorrente, in calce alla scrittura del 13.11.2008, riguarda, invece, esclusivamente l'obbligazione di garanzia da essa assunta e le modalità attuative della stessa. Pertanto, non si può ritenere operante nei confronti dell'odierna ricorrente la clausola derogatoria della competenza a favore del Tribunale di Monza, poiché pattuita nell'ambito di un accordo alla quale ella è rimasta estranea. Tantomeno il caso particolare ricade in determinate ipotesi di contratto a favore del terzo in cui la giurisprudenza ha riconosciuto l'estensione di operatività di detta clausola cfr. Cass. Cass. n. 1205/1975 2384/1997 13474/2000 11261/2005 , né la S. ha esercitato i diritti di uno degli originarii contraenti in via surrogatoria cfr. Cass. n. 9314/2008 . 7.2. L'accoglimento delle prime due censure implica l'assorbimento del terzo motivo, con il quale la ricorrente ha correttamente lamentato l'affermazione della sentenza impugnato che ha fatto derivare dalla qualificazione dell'obbligazione assunta dalla S. come accessoria l'estensione alla stessa della clausola sull'elezione del foro. 7.3. Si rivela fondato anche il quarto motivo, con cui la ricorrente deduce violazione degli artt. 20 c.p.c. e 2043 c.c., lamentando che il Tribunale ha ritenuto in via ulteriore ed alternativa comunque applicabile l'art. 1182, quarto comma c.p.c. in riferimento al luogo dell'adempimento dell'obbligazione con conseguente competenza del Tribunale di Monza anche per questa ragione , sull'erroneo presupposto che fosse stata azionata soltanto la responsabilità contrattuale e della non facile determinabilità della somma richiesta , mentre la ricorrente aveva agito anche per l'accertamento del titolo aquiliano. Da quanto sopra esposto, si evince che la domanda è incentrata sì sull'inadempimento della convenuta all'esatto obbligo di consegna delle macchine, dedotto però come fatto inerente un rapporto contrattuale al quale la S. è estranea, configurandosi la richiesta come accertamento di responsabilità extracontrattuale, con conseguente radicamento della competenza nel luogo in cui il pregiudizio mancata percezione del finanziamento regionale è stato effettivamente risentito Cass. n. 7687/2005 6591/2002 . 8. Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese. Condanna l'intimata alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, di cui 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge.