Violazione del diritto di autore: la pregiudizialità penale non può essere rilevata d’ufficio

Anche con riguardo al rito speciale di cui alla legge n. 689/1981, il giudice – salvo le ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato - non ha il potere di annullare d’ufficio il provvedimento stesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate nell’atto di opposizione.

La sentenza n. 22637, depositata il 3 ottobre 2013, della Seconda Sezione Civile della Cassazione, ha affrontato un caso inerente la violazione del diritto d’autore, dando chiare direttive specialmente sotto il profilo ‘processuale’ in merito ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. Il caso. La Prefettura di Venezia notificava una ordinanza ingiunzione per la somma di quasi euro 40.000 ad una Radio della zona. Il motivo? Secondo la Prefettura la società sanzionata aveva illecitamente duplicato n. 42 compact disc e n. 1.316 brani in formato mp3. La Radio proponeva opposizione all’ingiunzione art. 22, l. n. 689/1981 , che il Tribunale accoglieva, sul presupposto - però rilevato d’ufficio - che la sanzione amministrativa opposta ex art. 174 bis della cosiddetta legge sul diritto di autore legge n. 633/1941 non poteva essere irrogata senza che fosse stata preceduta dal pregiudiziale accertamento, da parte del giudice penale, della responsabilità, appunto penale, per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 171 ter della medesima legge. Sanzione amministrativa pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione. Per comodità si ricorda che il corpo normativo qui in rilievo è la Legge n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio . L’ingiunzione sanzionatoria oggetto di opposizione è stata pronunciata con riferimento all’art. 174- bis della menzionata legge, secondo il quale, ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella sezione dedicata alla difese e sanzioni penali , è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. Questo, dunque, il quadro normativo di riferimento. Il giudice non poteva rilevare d’ufficio la c.d. pregiudizialità penale. Secondo la Prefettura ricorrente per cassazione, il giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la mancanza del previo accertamento penale del medesimo fatto, facendone inoltre discendere l’inesistenza del provvedimento sanzionatorio la cosiddetta pregiudizialità penale . I giudici di legittimità danno ragione alla ricorrente, atteso che, per costante insegnamento della giurisprudenza, anche con riguardo al rito speciale di cui alla legge n. 689/1981, il giudice - salvo le ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato - non ha il potere di annullare d’ufficio il provvedimento stesso per ragioni diverse rispetto a quelle indicate nell’atto di opposizione. E, nel caso specifico, evidentemente era mancata, da parte della società sanzionata, una specifica censura di tale portata. Un principio generale applicabile anche in casi analoghi le violazioni del codice della strada. Del resto, la sentenza oggetto di questa nota, ricorda che, in analoga fattispecie, è stato affermato che l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada art. 204 bis dello stesso codice della strada e artt. 22 e 23 l. n. 689/1981 , configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della p.a., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa. Di conseguenza, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. Il provvedimento non poteva neppure essere considerato inesistente. Inoltre, l’atto, anche se invalido, non era comunque inesistente. Aggiunge infatti la Suprema Corte che il giudice non poteva rilevare d’ufficio il profilo della cosiddetta pregiudiziale penale nemmeno sotto il profilo della inesistenza del provvedimento inesistenza che andava esclusa. A questo riguardo gli Ermellini ricordano l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui deve considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso. Situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 24, l. n. 689/1981, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa. Per cui, la sentenza impugnata è stata infine cassata, con rinvio ad un altro magistrato del Tribunale di Venezia.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 luglio – 3 ottobre 2013, numero 22637 Presidente Oddo – Relatore Bergese Svolgimento del processo La Prefettura di Venezia con atto notificato il 30.06.2006 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza numero 110/05 deposita in data 28.12.2005 con la quale il Tribunale di Venezia - sez. dist. di Chioggia, aveva accolto l'opposizione formulata ai sensi dell'art. 22 legge 689/81 da Radio Chioggia Sottomarina sas e dal suo amminumero re in proprio B.A. , avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 39.000,00, per violazione di cui all'art. 174 bis della legge 633/1941 ed legge sul diritto d'autore . Il provvedimento sanzionatorio era stato emesso per avere la società illecitamente duplicato numero 42 compact disc e numero 1.316 brani in formato MP3 il tribunale, d'ufficio, aveva rilevato che la sanzione amministrativa ex art. 174 bis non poteva essere irrogata senza che fosse stata preceduta dal pregiudiziale accertamento da parte del giudice penale della responsabilità penale per il medesimo fatto ai sensi dell'art. 171 ter legge 633/1941. Il ricorso per cassazione si fonda su di due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. resiste la società con controricorso. La Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ad B.A. , in proprio. Motivi della decisione Occorre esaminare la pregiudiziale eccezione d'improcedibilità del ricorso per avere il ricorrente notificato il ricorso stesso nella cancelleria del tribunale anziché al domicilio eletto presso il difensore. L'eccezione non appare fondata atteso che è emerso dalla relata di notifica che il ricorso stesso era stato notificato non solo nella cancelleria del tribunale, ma anche presso la sede della società. Nella fattispecie la notifica dell'atto non è inesistente in quanto non ricorre quell'assenza di qualsiasi collegamento con il destinatario che la determinerebbe. Quindi si deve ritenere che l'ipotesi in esame configuri una semplice nullità sanabile con la costituzione della parte Cass. N. 4356/2000 . Al riguardo ha precisato questa S.C. che qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato nella cancelleria del giudice di appello, nonostante l'avvenuta elezione di domicilio presso il procuratore costituito per il precedente grado di giudizio in un luogo situato nell'ambito del Comune dell'ufficio giudiziario adito, la notifica è inesistente, ma il deposito del controricorso prima della scadenza del termine per l'impugnazione ne determina la sanatoria con effetto ex nunc , rendendo ammissibile il ricorso Cass. Sez. 3, numero 8377 del 07/04/2009 . Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo la Prefettura ricorrente denunzia la violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 22 e 23 legge 689/81. Lamenta che il giudice aveva ritenuto d'ufficio che la mancanza del previo accertamento penale del medesimo fatto valesse a determinare l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio la ed pregiudizialità penale Con il 2 motivo la ricorrente denunzia la violazione e o errata applicazione dell'art. 20 e 24 legge 689/81. Deduce l'inesistenza di un rapporto di pregiudizialità penale rispetto alla sanzione amministrativa in esame. L'art. 174 bis c.p.c. prevede invero una sanzione amministrativa autonoma che non presuppone alcun previo accertamento di quella penale, nella quale lo stesso fatto si configuri. Ad avviso del Collegio, appare fondato il primo motivo del ricorso, atteso che, per costante giurisprudenza di questa S.C., anche nella speciale rito di cui alla legge 689/81, il giudice, salvo le ipotesi di inesistenza del provvedimento impugnato, non ha il potere di annullare d'ufficio il provvedimento stesso per ragioni diverse da quelle indicate nell'atto di opposizione. Ha precisato questa S.C. in analoga fattispecie, che L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, numero 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo Cass. Sez. 2, numero 656 del 18/01/2010 Cass. numero 18288 del 05/08/2010 . Deve peraltro escludersi che nella fattispecie, il provvedimento impugnato ancorché invalido fosse anche inesistente. In proposito ha precisato questa S.C. che deve considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981 numero 689, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa Cass. numero 24961 del 24/11/2006 Cass. numero 13667 del 17.9.2003 Cass. 9987 del 24.6.2003 . Conclusivamente dev'essere accolto il 1 motivo del ricorso, ciò che comporta l’assorbimento del 2 motivo la sentenza dev'essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio al tribunale di Venezia. P.Q.M. la Corte accoglie il 1 motivo del ricorso, assorbito il 2 motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, al tribunale di Venezia in persona di altro magistrato.