L’esatto adempimento dell’obbligazione impedisce ipso facto il trasferimento coatto dell’immobile

In tema di opposizione all’esecuzione immobiliare ed adempimento in corso di procedura e quindi di rapporti tra obbligazione e procedimento esecutivo, la prova dell’integrale adempimento dell’obbligazione, da parte del debitore o del terzo, per capitale, interessi e spese determina l’estinzione del giudizio pendente e genera carenza di interesse alla prosecuzione del medesimo, obbligando il giudice dell’esecuzione a sospendere il procedimento.

E’, così, illegittima la sentenza con cui, accertato il completo adempimento dell’obbligazione anche a mezzo verbale d’udienza e dichiarazione del creditore, venga completata la procedura esecutiva ed aggiudicato l’immobile. Il principio si argomenta dalla sentenza n. 22587, depositata il 3 ottobre 2013. Il caso. Un soggetto, in qualità di debitore nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare, promosso da una S.p.A., si opponeva all’aggiudicazione al terzo incanto, in favore di altra società, di un appartamento di proprietà e chiedeva la sospensione della procedura, affermando la notevole differenza tra prezzo-base del primo incanto e valore commerciale nonché tra prezzo di aggiudicazione e prezzo reale. Tale istanza di sospensione veniva, però, respinta con ordinanza cui si opponeva il medesimo debitore il quale evidenziava che il creditore procedente aveva fatto rilevare al giudice dell’esecuzione, nel verbale d’udienza, l’integrale adempimento dell’obbligazione anche nel successivo giudizio di cognizione, instaurato su disposizioni del giudice dell’esecuzione, l’istanza di sospensione veniva respinta, col richiamo per relationem a precedenti ordinanze del giudice dell’esecuzione. L’obbligazione tra adempimento ed obblighi giudiziali. In primis , vanno richiamati gli artt. 79 d.lgs. n. 46/1999 e 61 d.p.r. n. 602/1973, 2697 c.c., 586 c.p.c. e 187 bis disp. att. c.p.c All’uopo, premessa la generale non convertibilità del pignoramento all’atto dell’aggiudicazione, è da sottolineare che l’adempimento di un’obbligazione elimina in radice la fonte-presupposto, il debito art. 1173 c.c. , per il perfezionamento e la realizzazione dell’azione creditoria in tal caso, infatti, il debitore ha diritto di chiedere ed ottenere la sospensione della procedura esecutiva e, quindi, il magistrato dell’esecuzione deve accogliere la relativa istanza e non può disporre, invece, per l’instaurazione del giudizio di cognizione. Così, il magistrato non può emettere il decreto di trasferimento dell’immobile ed il debitore, non più tale, ha diritto ad ottenere l’annullamento del provvedimento giurisdizionale anche se egli stesso ha introdotto, su disposizioni del giudice dell’esecuzione, il giudizio di cognizione. Peraltro, la mera valutazione di oggettiva sproporzione per inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione costituisce il presupposto per la sospensione della vendita Cass. n. 6269/2003 . L’adempimento esclude l’aggiudicazione. In ambito di esecuzione forzata, sussiste, contrariamente a quanto sostenuto da Trib. Ragusa n. 320/2007, compatibilità tra potere di sospensione ed esecuzione esattoriale così, il debitore ha diritto alla tutela e quindi alla conservazione del proprio bene se ha adempiuto, anche in corso di procedura, alla propria obbligazione e, quindi, se il creditore è stato soddisfatto e, dunque, tutelato. Ergo , il ricorso va accolto e la sentenza va annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 marzo – 3 ottobre 2013, n. 22587 Presidente Segreto – Relatore Travaglino Svolgimento del processo P.G. , in qualità di debitore nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla Montepaschi Serit s.p.s., propose opposizione avverso l'aggiudicazione, al terzo incanto, in favore della s.r.l. ProgettoInsieme, di un appartamento di sua proprietà per il prezzo di circa 48 mila Euro, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva ex art. 586 c.p.c Espose l'opponente che il prezzo di aggiudicazione era notevolmente inferiore a quello reale, e che il prezzo-base del primo incanto, determinato ai sensi dell'art. 79 del D.lgs. 26.2.1999 n. 46, appariva a sua volta ben lontano dall'effettivo valore commerciale del bene espropriato. Non poteva per altro verso dubitarsi, a detta del P. , del potere di sospensione dell'esecuzione del G.E. anche nell'ambito delle esecuzioni c.d. esattoriali. Il giudice adito respinse l'istanza con ordinanza avverso la quale il debitore propose opposizione evidenziando, tra l'altro, che il creditore procedente aveva fatto rilevare al G.E., nel verbale di udienza del 9.3.2006, l'integrale adempimento dell'obbligazione, con evidente, sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio - giudizio del quale l'art. 46 del D.lgs. citato sanciva appunto l'estinzione in conseguenza dell'integrale pagamento da parte del debitore o del terzo. Il giudice dell'esecuzione, rigettata l'istanza di sospensione, dette disposizioni per la instaurazione del giudizio di cognizione, che venne introdotto dal P. con citazione del giugno 2006. Il tribunale di Ragusa, negata in limine la compatibilità del potere di sospensione di cui all'art. 586 c.p.c. con l'esecuzione esattoriale, rigettò le opposizioni. Per la cassazione della sentenza del giudice siciliano P.G. ha proposto ricorso illustrato da 2 motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la srl ProgettoInsieme. Le parti hanno entrambe depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 586, 495, 584 c.p.c, 61 ex 49 D.P.R. 602/1973, nonché dei principi in tema di trasferimento del diritto per effetto dell'esecuzione forzata difetto totale e assoluto di motivazione circa un punto o fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c La censura è corredata dal seguente quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006 1 Poiché il decreto di trasferimento dell'immobile subastato ha efficacia traslativa, esso può essere emesso se prima di tale momento il debitore abbia soddisfatto il credito per capitale, interessi e spese? 2 Poiché la motivazione della sentenza deve essere effettiva, a tanto può ritenersi possa adempiersi il giudice della cognizione con il semplice richiamo per relationem a precedenti ordinanze del giudice dell'esecuzione. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 586, 584 c.p.c., 61 D.P.R. 602/1973, difetto di attività e difetto di motivazione circa un punto o fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La censura è corredata dal seguente quesito Posto che l'art. 586 c.p.c. è espressione di un principio generale applicabile ad ogni specie di esecuzione forzata, esso va applicato anche a quella esattoriale pur se il prezzo base d'asta è predeterminato per legge? I motivi sono, nel loro complesso, fondati. Da un canto, difatti, va rilevato come la modifica dell'art. 187 bis delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile in tema di non convertibilità del pignoramento al momento successivo dell'aggiudicazione non trova il suo necessario pendant in materia fiscale art. 63 delle norme sull'esecuzione esattoriale , onde la disposizione dell'art. 586 citato deve realmente ritenersi espressione di un principio generale posto a tutela del creditore e della stessa legittimità procedura tanto che la sospensione della vendita presuppone soltanto una valutazione di oggettiva sproporzione per inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione Cass. 6269 del2003 . Dall'altro, va osservato che nessuna risposta è stata fornita all'opponente sul punto decisivo dell'ormai realizzato e completo adempimento dell'obbligazione, che avrebbe dovuto ipso facto risultare ostativo alla definitiva realizzazione del trasferimento coatto, non potendo il decreto di trasferimento dell'immobile subastato essere emesso se, prima di tale momento, il debitore abbia soddisfatto il credito per capitale, interessi e spese. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Ragusa in diversa composizione.