Tardiva proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale? No, entro 60 giorni

Allorché sia mancata la precedente contestazione della violazione stradale, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che non aveva potuto a suo tempo essere esperito, sicché l’opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non di 30, bensì di 60 giorni dalla notificazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21043, depositata il 13 settembre 2013. Il caso. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento in relazione a un verbale di contestazione della Polizia Stradale riguardante infrazione del codice della strada. L’opponente ha, pertanto, presentato ricorso. La censura proposta ha per oggetto la questione se l’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del CdS con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione debba proporsi nel termine di 30 giorni ovvero di 60 giorni, come previsto dall’art. 204 bis CdS. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e merita accoglimento. Innanzitutto, gli Ermellini hanno chiarito che, sul punto, in passato, si è registrato un contrasto giurisprudenziale di recente, l’orientamento prevalente è stato abbandonato a favore della soluzione più vantaggiosa per il ricorrente. Infatti, Piazza Cavour – dando continuità al nuovo orientamento - ha affermato che il termine di 60 giorni è applicabile proprio al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni di norme in materia di circolazione. Effettività della tutela giurisdizionale e dell’uguaglianza. Secondo i giudici di legittimità, questa soluzione restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione della violazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato. Mentre, la soluzione inversa comporta, come conseguenza a carico del ricorrente, la riduzione del termine di opposizione da 60 a 30 giorni per effetto di una mancanza – l’omessa notificazione del verbale – che invece è imputabile alla sola controparte Amministrazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 aprile - 13 settembre 2013, n. 21043 Presidente Settimj – Relatore Falaschi Considerato in fatto Con ordinanza pronunciata in data 6 dicembre 2010, relativa al procedimento R.G.N. 573/C/2010 depositata il 6 dicembre 2010 il Giudice di pace di Imperia dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla SOARDO e ASSOCIATI s.r.l. nei confronti della Prefettura di Genova e di EQUITALIA ESATRI s.p.a. avverso la cartella di pagamento n. 068 2010 05198088 86, ricevuta il 7.10.2010 in relazione al verbale di contestazione della Polizia Stradale di Imperia riguardante infrazione al codice della strada. La SOARDO e ASSOCIATI s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 7 e 8.6.2011 e depositato il 24.6.2011 , illustrato anche da memoria ex art. illustrato anche da memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., nei riguardi del predetto provvedimento formulando un unico motivo. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in questa fase. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c., formulando una proposta di rigetto del ricorso. Ritenuto in diritto Va pregiudizialmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 689 del 1981, atteso che il provvedimento opposto appare evidentemente fondato sulla considerazione del giudicante della tardività della proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale, pacificamene ricevuta dalla ricorrente il 7.10.2010. Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. La censura proposta ha per oggetto la questione se l'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada con cui si deduca 1 ' illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione debba proporsi nel termine di 30 giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, ovvero nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 204 bis C.d.S Sul punto invero in passato si è registrato un contrasto di opinioni da parte della giurisprudenza di questa Corte, il cui orientamento prevalente a favore della conclusione che sopra si è indicata per prima Cass. n. 9180 del 2006 Cass. n. 18730 del 2004 Cass. n. 4194 del 2004 Cass. n. 12545 del 2003 è stato di recente abbandonato a favore che della soluzione più vantaggiosa per il ricorrente Cass. n. 3647 del 2007 . Ad avviso del Collegio allorché sia mancata, come aveva dedotto l'opponente, la precedente contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che non aveva potuto a suo tempo essere esperito, sicché l'opposizione deve ritenersi proponibile nel termine non già di trenta, bensì di sessanta giorni dalla notificazione termine applicabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, proprio al ricorso avverso i verbali di accertamento di infrazioni di norme in materia di circolazione stradale v., per tutte, Cass. 13 giugno 2005 n. 12626 . L'opzione interpretativa accolta, oltre che trovare sostegno sul piano dogmatico, appare altresì quella più consona ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione della violazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, mentre la soluzione inversa comporta, come conseguenza a carico del ricorrente, la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa notificazione del verbale - che invece è imputabile alla sola controparte Amministrazione, finendo cosi per favorire, con riferimento ad un aspetto non certo trascurabile qual è quello del termine perentorio per impugnare, la stessa Amministrazione e, per converso, sanzionare il destinatario della cartella, che è chiaramente incolpevole dell'omissione. Per tali ragioni il ricorso è accolto e, per l'effetto, la sentenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Imperia, che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice di pace di Imperia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio di cassazione.