Con il rinvio della causa il termine di decadenza slitta di 20 giorni

Se il Giudice rinvia la prima udienza ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. i termini per l’appello incidentale decorrono dall’udienza di rinvio e non quella indicata in citazione.

E’ ammissibile l’appello incidentale proposto con comparsa depositata assumendo, a parametro temporale per il rispetto del termine decadenziale dei venti giorni prima, non già la data fissata nell’atto di appello, ma quella alla quale il Presidente dopo aver nominato il Giudice istruttore, abbia rinviato la causa facendo uso del potere attribuito dal quinto comma dell’articolo 168, quinto comma, codice di rito. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18326 del 31 luglio 2013. La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto nella comparsa di costituzione e risposta in quanto tardivo. A dire del Giudice di gravame il difensore avrebbe dovuto depositare la comparsa almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di appello senza tenere conto del differimento effettuato dal Collegio designato. L’interessato, ovviamente, ha investito la Corte di legittimità in quanto il Giudice dell’impugnazione non aveva tenuto conto che il rinvio era stato effettuato ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, codice di rito. Designazione del giudice istruttore. Il Giudice designato, al fine di meglio organizzare il proprio ruolo, può differire l’udienza indicata dall’avvocato nell’atto di citazione. All’uopo è opportuno precisare che tale rinvio può essere effettuato ai sensi dell’art. 168-bis quarto o quinto comma codice di rito. La differenza non è di secondaria importanza in quanto se nel primo caso i termini per la proposizione dell’appello incidentale decorrono dall’udienza fissata in citazione nella seconda ipotesi detti devono essere computati dall’udienza fissata dal Collegio. Ammissibile l’appello incidentale. Nella fattispecie in esame la Corte di gravame territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale in quanto proposto nel termine di venti giorni prima dall’udienza differita e successivamente a quella indicata nell’atto di citazione nonostante il rinvio operato ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, codice di rito. Ovviamente la sentenza è stata cassata, stante il grossolano errore commesso dal Giudice di merito, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 maggio - 31 luglio 2013, n. 18326 Presidente Massera – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1. Con atto di citazione notificato il 26.09.1996, S.S. e T.R. convenivano in giudizio U.G. e INA Assitalia S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., per sentir condannare il primo al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale occorso in omissis . Lo S. e la T. affermavano che, mentre procedevano a bordo del ciclomotore Honda 50 in via omissis , giunti all'incrocio con Via omissis , venivano in collisione con l'auto Jeep Cherokee dell'U. , condotto dal figlio P. , che proveniva da sinistra rispetto alla direzione di marcia. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dallo S. e dalla T. e ritenuta la responsabilità dell'U. nella misura del 60% nella causazione del sinistro, lo condannava al pagamento in favore del primo, della somma di L. 10.905.600 e, in favore della seconda, della somma di L. 34.364.800 dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Fin Renault S.p.a. oggi incorporata nella RCI BANQUE, S.A. e risultata proprietaria dell'automezzo concesso in locazione finanziaria alla s.r.l. Termoidraulica Zara , compensando interamente le spese di giudizio del rapporto processuale tra attori e quest'ultima dichiarava inammissibile la domanda avanzata nei confronti di S.i.s. Ass.ni oggi Milano Ass.ni S.p.a. , assicuratrice per la R.C.A. dell'autoveicolo Jeep Cherokee. 2. Con la sentenza qui impugnata, depositata l'8.11.2006, la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto dall'U. avverso la sentenza di primo grado, dichiarando altresì inammissibili gli appelli incidentali proposti dallo S. e dalla T. dichiarava le spese del grado interamente compensate tra le parti e condannava l'U. al pagamento delle spese in favore della S.p.A. Assitalia e della S.i.s. Ass.ni S.p.A In particolare, la Corte Territoriale esaminava preliminarmente gli appelli incidentali -con i quali la T. chiedeva di accertare e dichiarare, in via autonoma, la legittimazione passiva dell'Impresa S.I.S. Ass.ni spa ovvero quella de Le Assicurazioni d'Italia nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S la responsabilità esclusiva dell'U. e della S.I.S. o comunque quella de Le Assicurazioni d'Italia liquidare il risarcimento in 32.364,13 Euro o in altra somma ritenuta equa, condannando l'U. e la S.I.S. ovvero Le Assicurazioni d'Italia a risarcire tutti i danni - dichiarandoli inammissibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c Infatti, richiamando una pronuncia di questa S.C. secondo cui è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma c.p.c. Cass. 13427/2001 , osservava che, nella specie, l'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, alla quale deve farsi riferimento per l'individuazione del termine decadenziale per la costituzione del convenuto e quindi per la proposizione dell'appello incidentale, era quella dell'8.10.2002, mentre dagli atti risultava che lo S. e la T. si erano costituiti, rispettivamente, il 4.3.2003 e il 30.1.2003. Inoltre, il giudice di merito rigettava l'appello principale, precisando che, alla data del sinistro, il contratto di locazione finanziaria non era più operante e che, a seguito di un compiuto esame delle risultanze processuali, doveva affermarsi la proprietà del veicolo in capo all'U. . Inoltre, U.P. risultava il titolare del contratto di assicurazione per la R.C.A. la cui ultima rata, insoluta dal omissis veniva pagata il giorno successivo a quello del sinistro, cioè il omissis . I giudici di secondo grado, condividevano nel resto la sentenza emessa dal Tribunale, precisando ulteriormente che il fatto che U.P. avesse omesso di dare la precedenza e avesse, con il suo automezzo, attinto il ciclomotore, che transitava sulla via del Plebiscito, fosse desumibile dalla circostanza che la Jeep Cheeroke, alla luce del rapporto dei VV.UU., avesse riportato danni esclusivamente sulla parte anteriore destra. 3. Ricorre per cassazione la T. , sulla base di due motivi, illustrati con memoria resistono con controricorso la RCI Banque S.A., la Milano Ass.ni S.p.a. già S.I.S. , Ina Assitalia S.p.a. e U.G. . Quest'ultimo e l'Ina Assitalia propongono, inoltre, ricorso incidentale. Anche la Milano e FINA hanno illustrato i rispettivi controricorsi con memorie. I motivi dedotti dalla ricorrente principale sono i seguenti 3.1 Sulla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto art. 360 n. 3 c.p.c. di cui agli artt. 166, 168 bis, comma quinto, 343 e 347 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto se deve o meno considerarsi tempestiva la proposizione dell'appello incidentale a mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata nei gg. 20 antecedenti l'udienza fissata - rispetto a quella indicata per la prima comparizione dell'appellante principale nell'atto introduttivo - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 166, 168bis, quinto comma, 343 e 347 del c.p.c. . In particolare, la T. si duole che il termine dei 20 giorni, scadenti antecedentemente all'udienza di prima comparizione, doveva e deve ritenersi a far capo dalla data di rinvio, cosicché essendo stata questa postergata al 15.01.2004, la costituzione effettuata il 30.01.2003 sarebbe tempestiva, non dovendosi tenere presente la data indicata nell'atto d'appello dell'8.10.2002. 3.2 Sulla omessa valutazione del rapporto dei VV.UU. al fine di valutare l'efficacia della copertura assicurativa del veicolo di proprietà del sig. U.G. , formulando il seguente quesito di diritto dica la Suprema Corte se il Giudice dell'impugnazione abbia erroneamente ritenuto che il pagamento della rata di assicurazione da parte del sig. U. fosse avvenuto il ., ovvero se sulla scorta di quanto riportato sul rapporto dei VV.UU. avrebbe dovuto ritenere che il pagamento fosse avvenuto il ., e cioè nove giorni prima dell'incidente , derivandone così la copertura assicurativa dell'autoveicolo. 3.3. All'esito del secondo articolato motivo, l'odierna ricorrente ripropone, inoltre, i punti con i quali autonomamente aveva impugnato la sentenza emessa dal tribunale di Roma, ai fini di un eventuale giudizio di rinvio 3.3.a - Omessa valutazione dell'attività processuale espletata e della acquisizione dei documenti ai fini della determinazione della responsabilità solidale civile della S.I.S. Assicurazioni Spa o de Le assicurazioni d'Italia Assitalia Spa, n.q. di impresa designata dal F.G.V.S. 3.3.b - Sulla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai fini della individuazione della responsabilità nella realizzazione dell'incidente e sulla liquidazione in favore della signora T.R. , in quanto viaggiava in qualità di trasportata sul veicolo di proprietà del conducente S. e per questo non doveva esserle ascritta alcuna responsabilità con conseguente liquidazione integrale del danno 3.3.c - Sulla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla determinazione del quantum debeatur 3.3.d - Sulla erronea e ingiusta condanna alle spese di lite in favore di Le Assicurazioni d'Italia Spa e la S.i.s 4. L'Ina Assitalia S.p.a. F.G.V.S. propone ricorso incidentale, adesivo alla prospettazione di cui al secondo motivo proposto dalla ricorrente principale precedente punto 3.2 , nella denegata ipotesi che venga accolto il primo motivo, formulando il seguente quesito dica la Suprema Corte, in difetto di specifica impugnazione da parte della S.I.S. Assicurazioni S.p.a. e di altre parti avverso la sentenza di primo grado, se sia passato in giudicato l'accertamento circa l'avvenuto pagamento della rata di assicurazione, da parte dell'U. , effettuato il OMISSIS cioè 9 giorni prima dell'incidente dica la Suprema Corte se il Giudice dell'impugnazione abbia erroneamente ritenuto che il pagamento della rata di premio da parte del Sig. Ussia ebbe a verificarsi il omissis ovvero se, sulla scorta di quanto riportato nel rapporto dei VV.UU., avrebbe dovuto ritenere il pagamento avvenuto il OMISSIS cioè 9 giorni prima dell'incidente . Contesta, invece, la fondatezza del primo motivo della ricorrente principale e l'inammissibilità ed infondatezza delle ragioni fatte valere dalla stessa nel terzo motivo. 5. Anche U.G. propone ricorso incidentale, con cui lamenta che la sentenza di primo grado e conseguentemente la motivazione della sentenza d'appello, che testualmente richiama la motivazione del primo giudice, non prendono minimamente in considerazione, senza esplicarne la ragione, gli elementi di fatto che erano stati evidenziati nell'atto di appello, quali l'ormai completato attraversamento di Via del Plebiscito da parte dell'U. il luogo di impatto tra i veicoli carreggiata di Via omissis la velocità dei mezzi come emergente dalle dichiarazioni dell'unico teste oculare sentito. Tutti fatti che se presi in considerazione avrebbero dovuto far concludere per la responsabilità esclusiva o quanto meno prevalente del conducente del ciclomotore. 6. La Milano Ass.ni S.p.a., con controricorso, eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso principale per essersi formato il giudicato sul punto della sentenza di 1^ grado, che l'aveva estromessa dal giudizio, dichiarando inammissibile la domanda nei suoi confronti, non essendo stata autorizzata dal giudice la chiamata in causa dell'allora S.I.S. Ass.ni Spa. Infatti, nell'atto di appello, l'U. non procedeva all'impugnazione di tale statuizione d'inammissibilità la T. , invece, nell'appello incidentale, reclamava la legittimazione della S.I.S., ma non impugnava l'inammissibilità della domanda nei confronti dell'assicurazione per il motivo dedotto dal Tribunale. Per queste ragioni, la Milano Ass.ni Spa sostiene che su tale punto si sarebbe formato il giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione da nessuna delle parti in causa. 7. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza art. 335 c.p.c. 8. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Risulta, infatti confermato, sulla base dell'esame del fascicolo d'ufficio — che questa Corte può condurre, stante il carattere sostanzialmente processuale del vizio denunciato - l’iter processuale in appello descritto a pag. 5 del ricorso principale atto di appello notificato il 7.6.2002, con indicazione da parte dell'U. di udienza di comparizione del 7.6.2002 iscrizione a ruolo n. 5520 il 17.6.2002 in data 6.6.2002, designazione del giudice P. e fissazione dell'udienza di prima comparizione al 15.1.2004. Si deve considerare che, ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 cod. proc. civ. poiché tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ., ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione Cass. n. 1567/2011 . Infatti, il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a norma dell'art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione, ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, quinto comma, quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore conseguentemente è inammissibile, perché tardivo, l'appello incidentale, quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, anche se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. Cass. n. 17032/2008 . Pertanto, nel caso in esame, deve concludersi che è ammissibile l'appello incidentale proposto con comparsa depositata assumendo, a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei venti giorni prima , non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale il presidente dopo aver nominato il giudice istruttore, abbia rinviato la causa facendo uso del potere attribuito dal quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ. Cass. n. 8897/2005 . 9. Restano assorbiti in tale statuizione gli altri motivi del ricorso principale, stante il nuovo esame dell'appello incidentale che dovrà condurre il giudice di rinvio lo stesso dicasi per il ricorso incidentale, esplicitamente condizionato ed adesivo, spiegato dall'INA quale gestore del F.G.V.S., nonché quello dell’U. , attinente alle censure della sentenza di primo grado relativamente alla ricostruzione del sinistro. 10. L'eccezione preliminare d'inammissibilità, sollevata dalla Milano Ass.ni è assorbita, stante il nuovo esame dell'appello incidentale della T. che il giudice di rinvio dovrà condurre anche in ordine, ovviamente, all'ambito ed al contenuto dello stesso . 11. Pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti quelli incidentali dell'INA Assitalia e dell'U. e l'eccezione preliminare della Milano, va cassata le sentenza impugnata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese, incluse quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbita ogni altra censura dello stesso, nonché i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.