Automobile di famiglia, volante per tutti: ma il proprietario deve monitorarne l’utilizzo

Respinta l’idea che la messa a disposizione del veicolo per i componenti del nucleo familiare possa rappresentare un alibi per il proprietario. Su quest’ultimo ricade comunque l’onere di avere sempre ben presente la persona a cui la conduzione del veicolo viene affidata, per poter poi adempiere all’obbligo di comunicare l’identità del soggetto che ha compiuto una violazione del Codice della strada.

Automobile familiare unica soluzione che può proteggere l’ambiente – meno veicoli in strada, meno smog –, e, soprattutto, può rendere più sostenibili i bilanci domestici, con spese potenzialmente ridotte. Ma tale situazione non libera il proprietario – ufficiale – del veicolo dall’onere di monitorarne costantemente l’utilizzo Cassazione, ordinanza n. 16952, Sesta sezione Civile - 2, depositata oggi . Troppo veloce Casus belli è l’ eccesso di velocità contestato dalla Polizia stradale, che, però, può soltanto prender nota della targa, senza riuscire a identificare il conducente. Passaggio successivo è, per questo, il confronto col proprietario del veicolo, che però non fornisce i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo, al momento del rilevamento dell’infrazione . Conseguenziale è il verbale della Polizia stradale , con cui viene contestata al proprietario del veicolo la violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada. E per i giudici – prima il Giudice di pace, poi quello del Tribunale – l’azione della Polizia stradale è assolutamente legittima. Monitoraggio . Anche dinanzi ai giudici della Cassazione, però, l’uomo contesta le ragioni del verbale, ribadendo di non aver potuto fornire i dati del conducente, avendo egli , il giorno della violazione del Codice della strada, affidato il veicolo a terze persone – delle quali forniva le generalità – e non essendo egli a bordo della vettura . Ma appiglio fondamentale, in realtà, è il richiamo alla idea di automobile di famiglia, guidata da parenti stretti del proprietario non è possibile, in questi casi, sostiene l’uomo, un dovere di conoscenza, là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell’ambito familiare . Perché, allora, domanda infine l’uomo, non ritenere giustificata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del conducente ? Nonostante tutto, però, la linea portata avanti dall’uomo viene ritenuta non apprezzabile dai giudici della Cassazione, i quali, condividendo quanto stabilito in secondo grado, spiegano che, anche di fronte all’idea di auto di famiglia , il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione , proprio per potere adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente laddove venga contestata una violazione del Codice della strada.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 maggio – 8 luglio 2013, n. 16952 Presidente Settimj – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha deposita to, in data 28 dicembre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Con ricorso depositato in data 4 novembre 2009 presso la cancelleria del Giudice di pace di Brescia, G.P. propose opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Brescia con cui gli era stata conte stata lit violazione dell’art. 126-bis del codice della strada per non avere fornito i dati. personali e della patente da guida del conducente del veicolo targato DM 281 AV, di sua proprietà, al momento del rilevamento dell’infrazione per eccesso di velocità, avvenuta il 6 maggio 2009. A sostegno dell’opposizione, il P. dedusse di a vere tempestivamente comunicato di non essere in grado di fornire i dati del conducente, avendo egli quel giorno affidato il veicolo a terze persone - delle quali forniva le generalità - e non essendo egli a bordo della vettura. Si costituì il Ministero dell’interno, resistendo. il Giudice di pace di Brescia, con sentenza in data. 2S aprile 20 L0, rig~ettà il ricorso. Il Tribunale di Brescia, con sentenza resa pubblica me diante deposito in cancelleria il 22 agosto 2011, ha ri gettato l’appello del P., condannandolo al paga mento delle spese processuali. Per la cassazione della sentenza del. Tribunale il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 febbraio 2012, sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricor so. Con l’unico mezzo violazione e falsa applicazione dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada il ricorrente si duole che non sia stata ritenuta giustifi cata la non conoscenza, da parte sua, dei dati del con ducente, essendosi di fronte ad un caso di auto di fami glia guidata da parenti. stretti del proprietario e non essendo predicatile un dovere di conoscenza in capo all’intestatario al PRA là dove ci si trovi in presenza di un libero utilizzo della macchina dell’ambito fami liare. Il motivo è infondato, essendosi il giudice del merito attenuto al principio secondo cui il proprietario del veicolo è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale inca pacità di. identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in modo da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente Cass., Sez. II, 3 giugno 2009, n. 12842 . Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, per esservi rigettato”. Letta la memoria del ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra che le critiche del ricorrente non colgono nel se gno e non offrono elementi suscettibili di mutare l’orientamento di questa Corte, espresso, oltre che dal la pronuncia richiamata nella relazione, da Casa., Sez. II, 12 giugno 2007, n. 13748, e da Cass., Sez. 11, 16 ottobre 2009, n. 22042 che, pertanto, il ricorso va rigettato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 600 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.