Guida senza regole: pioggia di verbali. Sanzionato il giovane che usa l’auto. A inchiodarlo è il padre

Confermati tutti gli episodi contestati dagli agenti della Polizia Municipale. Resta il dubbio sull’identità del guidatore. Ma a far chiarezza bastano le dichiarazioni del proprietario del veicolo, che inchioda il figlio, dichiarando che è quest’ultimo ad usare abitualmente l’automobile.

Contravvenzioni a ripetizione ben cinque i verbali messi ‘nero su bianco’ dagli agenti della Polizia Municipale. A pagare è lo studente che usa abitualmente l’automobile a inchiodarlo alle proprie responsabilità è il padre, proprietario del veicolo. Cassazione, ordinanza n. 16716, sezione Sesta Civile, depositata il 4 luglio . Pirata a quattro ruote. Assolutamente folle il comportamento tenuto alla guida, e concretizzatosi, tra l’altro, nella scelta di circolare contromano , di tenere una velocità non commisurata alle condizioni ambientali e di effettuare il sorpasso di veicoli incolonnati . Destinatario dei verbali – cinque! – della Polizia Municipale è uno studente universitario. Ciò perché, come evidenziato dal Giudice di pace e confermato poi in Tribunale, a lui è di solito affidata l’automobile, di proprietà del padre. Chiavi in mano. Ad avviso del giovane, però, l’ottica adottata dai giudici è erronea. Perché egli, sostiene dinanzi ai giudici della Cassazione, non può essere ritenuto responsabile, avendo lasciato parcheggiata la vettura , di cui aveva la disponibilità , per poi seguire, per tutta la mattinata, le lezioni presso l’Università e non avendola più ritrovata, là dove l’aveva posteggiata, al suo ritorno . Secondo il giovane, quindi, era da tenere maggiormente in considerazione l’ipotesi dell’ uso abusivo del veicolo. Ma questa ricostruzione viene ritenuta non plausibile dai giudici della Cassazione, i quali, seguendo la linea tracciata nei primi due gradi, sottolinea il ‘peso specifico’ delle dichiarazioni rilasciate dal proprietario del veicolo e padre del giovane studente , dichiarazioni rilasciate agli agenti della Polizia Municipale e da valutare come conferma del fatto che normalmente la vettura era in uso del figlio . A rendere ancora più rilevanti queste parole, però, non solo il richiamo a una consolidata abitudine, ma anche, anzi soprattutto, il fatto che esse erano frutto di una ‘confessione’ del giovane fatta al proprio genitore, relativamente agli episodi contestati. Non si può parlare in pieno di confessione, chiariscono i giudici, ma le parole del padre possono, senza dubbio, legittimare il ragionamento proposto in secondo grado e che ha condotto alla conferma della responsabilità del giovane studente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 3 maggio - 4 luglio 2013, n. 16716 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Fatto e diritto Il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc 1 – M.B. impugnò innanzi al Giudice di Pace di Valenza cinque verbali di infrazioni al codice della strada elevatigli dalla locale Polizia Municipale in relazione al divieto di superamento della striscia longitudinale continua al divieto di circolare contro mano all’inottemperanza all’ordine di fermarsi al divieto di tenere una velocità non commisurata alle condizioni ambientali al divieto di sorpasso di veicoli incolonnati, deducendo di non esser responsabile di tali condotte, avendo lasciato parcheggiata la vettura della quale aveva la disponibilità, per poi seguire, per tutta la mattinata, le lezioni presso l’Università e non avendola più ritrovata là dove l’aveva posteggiata, al suo ritorno lumeggiò l’uso abusivo da parte di terzi che potevano essere a conoscenza della sua abitudine di lasciare una copia delle chiavi di accensione dentro il portabagagli dell’auto. 2 - Il Giudice di Pace respinse l’opposizione detta decisione venne gravata di appello dal B. che lamentò l’erroneità del ragionamento del giudice di primo grado allorquando aveva escluso che la vettura potesse essere stata sottratta alla disponibilità di esso appellante, solo basandosi su una dichiarazione del genitore dell’esponente che si era limitato a confermare che normalmente la vettura era in uso del figlio, ma che, non essendo in città al momento del fatto, non poteva certo affermare se al momento del fatto l’auto fosse effettivamente della disponibilità del predetto. 3 - Il Tribunale di Alessandria confermò la gravata decisione, condividendo le motivazioni del giudice di prime cure. 4 - Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto ricorso, articolato su due motivi il Comune non ha svolto difese. 5 - Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 cpc in relazione all’art. 2730 cod. civ., nonché genericamente, un vizio motivazionale, riproponendosi la tesi dalla non decisività delle dichiarazioni del ricorrente al padre, alle quali non poteva attribuirsi valenza confessoria circa la pretesa e riferita conferma dell’accaduto” fatta al genitore con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis d.lgs. 285/1992, addebitando all’ente territoriale di non aver notificato il verbale di contestazioni alla persona che il proprietario dell’auto avrebbe dovuto identificare come effettivo conducente. 6 - E’ convincimento del relatore che i due motivi siano infondati. 6.a - E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale esclusivamente al giudice del merito spetta di valutare le prove al fine del formarsi del proprio convincimento, essendo per contro inibito alla Corte di formulare una diversa delibazione del materiale istruttorio, a condizione che la scelta del giudice dell’impugnazione sia accompagnata da valida e convincente motivazione ciò posto lo scrutinio della dichiarazione dell’intestatario della vettura circa affermazioni allo stesso rese dal normale utilizzatore della medesima, se non permetteva di rinvenire in queste ultime i caratteri della confessione - se non in senso atecnico del termine - certo consentiva che esse fossero utilizzate al fine di costituire il presupposto del ragionamento che ha portato al rigetto dell’appello. 6.b - In particolare la circostanza che la dichiarazione del padre dell’attuale ricorrente, faccia fede fin a querela di falso, essendo stata riportata in un verbale redatto dalla Polizia Municipale in prossimità temporale della contestazione dell’accaduto, e che il B., non presente a tale assunzione di informazioni, non possa disconoscerne il tenore, forma la base - non irragionevole né insufficiente - del convincimento giudiziale il dato di fatto poi dell’uso, anche la mattina delle infrazioni, da parte dello stesso B., della vettura e la mancanza assoluta del riscontro delle sue affermazioni - in merito alla possibilità di un uso fraudolento da parte di terzi delle chiavi di avviamento lasciate nell’auto - consentono di rafforzare il valore indiziante costituito dalle riferite dichiarazioni dello stesso B. al padre. 6.c - Ne deriva che non è ravvisabile alcuna deficienza logica od argomentativa nel giudizio finale formulato dal Tribunale e, quindi, nessuna violazione dei parametri ai quali si deve attenere il giudice nella formazione del proprio convincimento art. 113 e 115 cpc va dunque respinta la censura nella pur diversa - e scarsamente argomentata - ottica del vizio di motivazione. 6.d - Se pertanto non è validamente revocabile in dubbio l’identità del B. con il guidatore dell’auto che si rese responsabile delle plurime infrazioni contestate, allora viene con ciò a cadere la base logica del secondo motivo. 7 - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni, il ricorso è idoneo ad esser trattato in camera di consiglio per esser quivi dichiarato manifestamente infondato. ” La suddetta relazione è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero. 8 - Ritiene il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, puntualizzando che la non valutabilità delle dichiarazioni del padre del ricorrente in termini di ammissione di fatti del terzo non impediva però la libera utilizzabilità del loro contenuto al fine della ricostruzione dei dati fattuali posti a base della contestazione, in disparte dunque della attribuibilità al loro contenuto del valore di prova privilegiata per il sol fatto del loro inserimento in un verbale redatto da pubblico ufficiale. 9 - Il ricorso va dunque rigettato, senza onere di spese, in assenza di difese della parte intimata. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.