Ricorso al Prefetto? Non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione

Nel caso di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, relativo a violazioni del c.d.s. 1992, non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16027/13, depositata il 26 giugno scorso. La fattispecie. Dopo aver ricevuto una cartella esattoriale emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, un avvocato proponeva opposizione. Tuttavia, per ottenere l’annullamento della stessa cartella, il legale ha dovuto aspettare il giudizio in cassazione, visto che il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso, qualificando l’opposizione come domanda ex art. 615 c.p.c., ovvero come opposizione all’esecuzione. Nella specie, infatti, l’opposizione a cartella esattoriale era stata proposta dinanzi al GdP, relativa ad un verbale di accertamento in tema di violazioni al c.d.s., che era stato impugnato con ricorso al Prefetto, ragion per cui il titolo avrebbe potuto essere costituito solo dalla successiva eventuale ordinanza-ingiunzione ove non vi fosse stata archiviazione . Ricorso presentato al Prefetto. La S.C. ha precisato che nel caso di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento, relativo a violazioni del c.d.s. 1992, non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione e che, se nonostante ciò, sia stata notificata una cartella per la sua esazione, il soggetto al quale è stato ingiunto il pagamento può contestare la regolarità e la legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo con l’opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 – nella loro versione ratione temporis applicabile nella fattispecie – recuperando il decorso del termine per la sua proposizione dalla data di notifica della cartella . Ed è a questo principio che dovrà conformarsi il giudice a cui la Cassazione ha rinviato la causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 24 maggio – 26 giugno 2013, n. 16027 Presidente Goldoni – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con ricorso del 15 giugno 2009, l'Avv. M V. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. OMISSIS , emessa a seguito del verbale di accertamento di violazione del Comune di Roma n. OMISSIS del 10 maggio 2005. Il Giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza, depositata il 29 luglio 2009, motivando che l'opposizione ex articolo 22-23 della legge 689/81 avverso la cartella esattoriale sarebbe stata proponibile solo ove fosse stato contestato il difetto di notifica del verbale presupposto mentre, per i motivi dedotti dal ricorrente, sarebbe stato necessario proporre l'opposizione ex art. 615 c.p.c Avverso la predetta ordinanza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l'Avv. M V. , sulla base di un unico motivo. Il Comune di Roma ha resistito con controricorso, mentre l'altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo formulato il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione del primo comma dell'art. 23 L. 689/81, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice di Pace avrebbe, con ordinanza, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non per dichiarare la tardività dello stesso, ma entrando nel merito e dichiarando che le censure proposte avverso il provvedimento impugnato andavano proposte con il rimedio dell'apposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. e non attraverso l'opposizione prevista dalla legge n. 689/81. Ha chiesto, quindi, a questa Corte di chiarire se, tenuto conto che l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, al 1 comma, prevede che il giudice dichiari l'inammissibilità del ricorso con ordinanza solo nell'ipotesi in cui il ricorso sia proposto oltre il termine previsto dal 1 comma dell'art. 22, se è illegittima o meno l'ordinanza di inammissibilità fondata su motivi diversi da quelli attinenti alla tardività della proposizione del ricorso, che, invece, è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato . 2. Ritiene il collegio che il ricorso, da qualificarsi ammissibile, è fondato nei termini che seguono. Infatti, nella specie, risulta essere stata proposta, dinanzi al Giudice di pace di Roma, un'opposizione a cartella esattoriale relativa ad un verbale di accertamento in tema di violazioni al c.d.s. che era stato impugnato con ricorso al Prefetto, ragion per cui il titolo avrebbe potuto essere costituito solo dalla successiva eventuale ordinanza-ingiunzione ove non vi fosse stata archiviazione . Il giudice di pace adito ha qualificato l'opposizione come domanda ex art. 615 c.p.c. ovvero come opposizione all'esecuzione , dichiarandola, conseguentemente, inammissibile. Orbene, tenuto conto di tale qualificazione e della circostanza che, al momento della proposizione del ricorso, era ancora in vigore il testo dell'art. 616 c.p.c., come novellato dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006, che prevedeva la diretta ricorribilità in cassazione della decisione di primo grado in tema di opposizione all'esecuzione, il ricorso, nella specie, deve considerarsi ammissibile cfr., ad es., Cass. n. 1031 del 2012, la quale ha, altresì, osservato che, in proposito, non può aver rilievo la sopravvenuta abrogazione di detta disposizione, prevista dall'art. 49, comma secondo, legge 18 giugno 2009, n. 69, in virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 58 della stessa legge, considerandosi che, nella fattispecie, il giudizio in primo grado era stato introdotto il 15 giugno 2009, ovvero allorquando la citata legge n. 69 del 2009 non era ancora entrata in vigore . Al riguardo deve, oltretutto, ribadirsi il principio che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post , ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ciò posto, considerando i motivi dedotti a sostegno del ricorso in primo grado, si ravvisa l'illegittimità del provvedimento impugnato in questa sede ed avente natura sostanziale di sentenza , dal momento che, con la formulata opposizione, l'odierno ricorrente non aveva inteso far valere motivi attinenti a vizi sostanziali della procedura esecutiva esattoriale, bensì l'insussistenza delle condizioni per l'emissione dell'impugnata cartella esattoriale che era stata fondata su un verbale di accertamento opposto in sede amministrativa, senza che fosse stata adottata in seguito un'apposita ordinanza-ingiunzione sanzionatoria. Al riguardo si evidenzia che, in materia di violazioni connesse alla circolazione stradale, la giurisprudenza di questa Corte ha univocamente chiarito che, ove il verbale di accertamento della violazione del codice stradale sia stato ritualmente notificato e l'interessato non abbia proposto opposizione al Prefetto ovvero al giudice ordinario nel termine prescritto, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso manifestare, con il suo comportamento, la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta ne consegue, pertanto, che - divenuto il verbale non opposto titolo inoppugnabile - può essere iniziata legittimamente l'esecuzione esattoriale i cui atti, e quindi, anche la cartella esattoriale e/o l'avviso di mora, non possono più essere impugnati dal trasgressore per denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Di contro, l'emissione di cartella esattoriale in pendenza di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione al c.d. codice della strada ai sensi dell'art. 203 dello stesso codice deve ritenersi illegittima per mancanza di esecutività di detto verbale nelle more della decisione prefettizia, con la conseguenza che l'interessato è legittimato a proporre opposizione contro la cartella esattoriale illegittimamente adottata ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981, nel termine decorrente dalla data della notifica della cartella medesima cfr. Cass. n. 17278 del 2005 e Cass. n. 22397 del 2009 , che avrebbe dovuto presupporre la preventiva notificazione di un'ordinanza-ingiunzione invece omessa . Deve, perciò, riaffermarsi il principio secondo cui, nel caso di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento relativo a violazioni del c.d.s. 1992, non può essere iscritta a ruolo alcuna somma a titolo di sanzione e che, se nonostante ciò, sia stata notificata una cartella per la sua esazione, il soggetto al quale è stato ingiunto il pagamento può contestare la regolarità e la legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo con l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 nella loro versione ratione temporis applicabile nella fattispecie , recuperando il decorso del termine per la sua proposizione dalla data di notifica della cartella. 3. Alla stregua delle ragioni esposte deve, perciò, pervenirsi all'accoglimento del formulato ricorso, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa all'Ufficio del giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante, che si conformerà al principio precedentemente richiamato e rivaluterà, quindi, la sussistenza delle condizioni per rilevare l'eventuale fondatezza dell'opposizione come originariamente proposta e regolerà anche le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, all'Ufficio del Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante.