L’unico soggetto indispensabile, che deve necessariamente far parte del giudizio, è il beneficiario

Nella procedura per l’istituzione di un’amministrazione di sostegno, che è un procedimento unilaterale, non vi sono altri parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione stessa, e non esiste quindi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti eventualmente partecipanti al giudizio.

Questo è il principio stabilito dalla Prima sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 14190 depositata il 5 giugno 2013, chiamata ad esprimersi sul ricorso di V.L., destinataria del provvedimento di amministrazione di sostegno, sul controricorso del fratello, e sul ricorso di un altro fratello, poi riuniti, contro il decreto della Corte d’Appello di Roma che rigettava il ricorso avverso il provvedimento di primo grado. Con detto provvedimento, veniva rigettato il reclamo della sig.ra V.L., con cui veniva confermato, da parte del giudice tutelare, il provvedimento provvisorio del Tribunale di Roma che, rigettando le domande di inabilitazione e di interdizione, nominava alla stessa un amministratore di sostegno, nella persona di un avvocato, estraneo alla famiglia. Il caso. Con decreto del 18 aprile 2007, la Corte d’Appello di Roma decideva sul ricorso della sig.ra V.L., sottoposta ad amministrazione di sostegno, procedimento in cui si era costituito uno dei fratelli, che chiedeva di essere nominato al posto dell’amministratore scelto dal Tribunale, nonché un altro fratello con la moglie , che chiedevano il rigetto del ricorso. Il ricorso era basato sostanzialmente sulla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio nel procedimento di primo grado e, nel merito, sul fatto che la ricorrente, a suo dire, fosse pienamente capace di badare ai propri interessi. La decisione della Corte era basata sul principio per cui, come da essa osservato, l’art. 713 c.p.c., applicabile anche al procedimento in questione per effetto della disposizione estensiva dell’art. 720-bis, limita la partecipazione necessaria al ricorrente, alla persona nel cui interesse l’amministrazione è richiesta e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni ma solo in questa veste e non in quanto parte del giudizio , il giudice ritenga utili ai fini del provvedimento da adottare. Contro detta statuizione hanno presentato ricorsi la sig.ra V.L. e con ricorso incidentale poi riunito , il fratello D.L. Peraltro, nelle more della fissazione del giudizio di Cassazione, questi ha presentato memoria in cui dichiarava di non avere più interesse, dato che il Tribunale di Roma lo aveva nominato amministratore di sostegno della sorella. Ha resistito con controricorso l’altro fratello. Non esiste litisconsorzio necessario nel procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. La Corte ha riunito tutti i ricorsi, rigettando quello principale e dichiarando inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quello incidentale e dichiarando compensate tra le parti le spese di giudizio. La Cassazione ha statuito che, nella procedura per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno, non esistono parti che debbano essere necessariamente coinvolte nel giudizio, al di fuori del beneficiario del provvedimento stesso e unico realmente interessato allo stesso, dato che la sua sfera giuridica è l’unica che subisce effetti nel procedimento. Di conseguenza, non è ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio dinanzi al Tribunale. La Suprema Corte ha confermato la corretta applicazione, da parte del giudice di merito, dell’art. 713 c.p.c , cui rinvia l’art. 720-bis dello stesso codice, e che espressamente prevede che unica parte necessaria del giudizio sia il beneficiario, e che le altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, e le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini del decidere, non siano parti indispensabili del procedimento. Di conseguenza, la Cassazione, in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto corretta la conclusione cui la Corte di merito è pervenuta, escludendo la configurabilità di una violazione del contraddittorio per non aver previsto la partecipazione al procedimento di altri che non fosse la sig.ra V.L., beneficiaria del provvedimento e quindi parte necessaria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 novembre 2012 - 5 giugno 2013, n. 14190 Presidente Luccioli – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con sentenza depositata il 6 settembre 2005, il Tribunale di Roma rigettò le domande di interdizione o di inabilitazione presentate nei confronti di L.V. D.L.A.M. , nominando alla stessa un amministratore di sostegno provvisorio nella persona dell'avv. U. , e stabilendo che la L.V. non potesse compiere atti di straordinaria amministrazione, né contrarre obbligazioni per importi superiori ad Euro 50,00. Quindi furono trasmessi gli atti all'ufficio del giudice tutelare presso il Tribunale di Roma per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno. 2. - Questi, con decreto del 14 gennaio 2006, confermò la nomina dell'amministratore in via definitiva, ritenendo opportuno il conferimento dell'incarico a persona estranea alla famiglia della beneficiarla, in considerazione dei forti contrasti esistenti tra i suoi parenti. La L.V. propose reclamo avverso tale decreto, chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del provvedimento per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio nel procedimento concluso con il rigetto della domanda di interdizione o di inabilitazione, e, nel merito, la revoca del decreto per essere pienamente capace di badare ai propri interessi, e, in subordine, la sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato con il proprio fratello Do. , con il quale viveva e che la aveva sempre aiutata, peraltro con il conforto degli altri fratelli, tranne, nell'ultimo periodo, D. . Nel giudizio si costituirono Le.Do. e C. , chiedendo l'accoglimento delle domande. Si costituirono anche l'altro fratello, D. , e la moglie, avv. A M. , che eccepirono, in via preliminare, la nullità o la inammissibilità del reclamo per difetto di mandato, stante la incapacità della L.V. ed il mancato consenso del Giudice tutelare e dell'amministratore. Nel merito chiesero la conferma del decreto. 3. - Con decreto depositato il 18 aprile 2007, la Corte d'appello di Roma, Sezione della persona e della famiglia, rigettò il reclamo. Il giudice di secondo grado ritenne infondata la doglianza relativa alla mancata convocazione dinanzi al Giudice tutelare di tutti coloro che avevano partecipato al giudizio innanzi al Tribunale, avuto riguardo alla completa autonomia dei due procedimenti. D'altra parte - osservò la Corte di merito - l'art. 713 cod.proc.civ., applicabile anche al procedimento in questione per effetto della disposizione estensiva di cui all'art. 720 bis, limita la partecipazione necessaria al ricorrente, alla persona nel cui interesse l'amministrazione è richiesta e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. Nel merito, la Corte di merito osservò che erano emerse circostanze che confermavano l'esistenza tra i fratelli della L.V. e le loro famiglie di un grave conflitto che impediva ogni forma di collaborazione nell'interesse della donna. Era altresì emersa la impossibilità dell'amministratore di sostegno nominato anche solo di entrare in contatto con l'amministrata, sicché, con provvedimento emesso il 29 dicembre 2006, il Giudice tutelare aveva proceduto alla nomina di altro amministratore nella persona di altro avvocato, autorizzandolo al compimento dei medesimi atti previsti nel decreto impugnato. Rilevò la Corte che l'efficacia del provvedimento si era ridotta a mera protezione del patrimonio della L.V. . Tuttavia, le modalità comportamentali della donna, il suo totale rifiuto di comprendere le ragioni del provvedimento emanato inducevano a ritenere più che giustificati gli interventi già disposti a sua tutela. I familiari conviventi con la L.V. avevano, poi, dimostrato di non essere, nella situazione di conflitto venutasi a creare con gli altri congiunti, le persone più idonee ad occuparsi della gestione delle risorse patrimoniali della stessa. Non sussistevano, pertanto, secondo la Corte capitolina, i presupposti per la revoca o l'annullamento del provvedimento reclamato. 4. - Per la cassazione di tale decreto ricorre la L.V. sulla base di nove motivi. Resistono con controricorso sia L.D. e l'avv. N M. in proprio, sia L.D. , che ha proposto altresì ricorso incidentale. Quest'ultimo, con successiva memoria, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno di V L. con lui stesso. Ha depositato memoria anche la ricorrente. Motivi della decisione 1. - Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell'art. 335 cod.proc.civ., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza. 2. - Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 101, 132, 135, 161, 719, 120-bis e 739 cod.proc. civ., per la mancanza nella intestazione e nella narrativa dello stesso, della indicazione di tutte le parti del giudizio ivi costituite. In particolare, non appariva in esso alcun riferimento a L.D. , che si era costituito chiedendo l'accoglimento del reclamo proposto dalla L.V. . Né era fatta menzione dei parenti entro il quarto grado della odierna ricorrente, evocati in giudizio, ancorché non costituiti, pur ritenendo il giudice l'importanza delle figure parentali nella valutazione della ritenuta conflittualità familiare posta dal medesimo giudice ad unico parametro valutativo delle proprie scelte in ordine alla persona dell'amministratore di sostegno. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie ratione temporis L'omissione nell'intestazione del decreto della Corte d'appello reso ai sensi dell'art. 720 bis c.p.c. di una delle parti costituite nel giudizio d'appello medesimo e del suo procuratore determina la nullità del decreto stesso, soprattutto laddove l'omissione riguardi le persone indicate nell'art. 401 c.c. e/o designate ai sensi dell'art. 408 c.c.”. 3. - Con il secondo motivo si deduce ancora la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 101, 132, 135, 161, 719, 720 bis e 739 cod.proc. civ., per l'omessa menzione del nominativo delle parti evocate nel giudizio di appello e per l'omessa considerazione delle rispettive posizioni processuali. Il reclamo, infatti, era stato proposto dalla attuale ricorrente nei riguardi di tutti i partecipanti al giudizio di interdizione poi rimesso al giudice tutelare, che aveva escluso la qualifica di contraddittori di alcuni degli originari evocati in causa, obliterando illegittimamente il carattere necessario del litisconsorzio creatosi con la notifica del ricorso. Tanto più che l'art. 120 bis cod.proc.civ. non prevede, per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, l'applicabilità dell'art. 718 cod.proc.civ., dettato in materia di impugnazione dei provvedimenti di interdizione e inabilitazione, che conferisce il potere di impugnazione della sentenza emessa in esito ai relativi procedimenti anche a coloro che non parteciparono al giudizio. E poiché tale mancato richiamo non potrebbe essere interpretato nel senso di privare i prossimi congiunti titolari del diritto di proporre la domanda di amministrazione di sostegno, ma pretermessi nel relativo giudizio, del potere di impugnare il provvedimento reso all'esito del giudizio, esso dovrebbe, invece, far ritenere la natura necessaria della loro partecipazione al giudizio finalizzato all'adozione del provvedimento che coinvolge il loro prossimo congiunto. La illustrazione della doglianza si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto Integra una nullità insanabile del decreto reso in esito all'impugnazione del provvedimento del giudice tutelare emesso nel corso della procedura di amministrazione di sostegno l'omessa indicazione nell'epigrafe del provvedimento dei soggetti che avrebbero potuto proporre il ricorso indicati nell'art. 406 c.c. e che hanno partecipato al giudizio?”. 4. - Con il terzo motivo si denuncia ancora la nullità del decreto impugnato per violazione del combinato disposto degli artt. 406 e 407 cod.civ., e 101, 102, 112, 292, 132, 135, 161, 719, 720 bis e 739 cod.proc.civ. per la omessa integrazione del contraddittorio nella fase dinanzi al giudice tutelare conseguente alla rimessione degli atti del procedimento da parte del Tribunale ex art. 418 cod.civ. e per l'omessa notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi a detto giudice tutelare a tutte le parti del giudizio svoltosi innanzi al giudice rimettente, ancorché non costituite. Infatti, il ricorso introduttivo era stato proposto nei riguardi di venti familiari della interdicenda, che dovevano, perciò, ritenersi tutti partecipanti al giudizio di interdizione poi rimesso al giudice tutelare. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Integra una nullità insanabile del provvedimento del giudice tutelare emesso nel corso della procedura di amministrazione di sostegno conseguente alla rimessione del procedimento ex art. 418, 111 co., c.c. e in via derivata del decreto reso in esito alla sua impugnazione, l'omessa notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio innanzi al giudice tutelare a tutti i soggetti destinatari della notificazione dell'originario ricorso introduttivo innanzi al tribunale remittente ex art. 418, III co., c.c.?”. 5. - Con il quinto motivo, che, per ragioni di connessione logica con i precedenti, deve essere esaminato con priorità rispetto al quarto, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 406, 407, 417 e 418 c.c., 713, 719, 718 e 120-bis cod.proc.civ Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere infondata la eccezione relativa alla omessa integrazione del contraddittorio nella fase innanzi al giudice tutelare conseguente alla rimessione degli atti del procedimento da parte del Tribunale ex art. 418 cod.civ., omettendo la lettura anche sistematica delle norme invocate. La doglianza, che si fonda sulle medesime argomentazioni poste a base delle precedenti censure, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto Nella procedura di amministrazione di sostegno conseguente alla rimessione del procedimento ex art. 418, III co., c.c. sussiste una ipotesi di contraddittorio necessario innanzi al giudice tutelare di tutti i soggetti destinatari della notificazione dell'originario ricorso introduttivo?”. 6. - Le illustrate censure, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione già evidenziata, sono prive di fondamento. 6.1. - Deve, anzitutto, rilevarsi che l'art. 135 cod.proc.civ. non richiede a pena di nullità la indicazione nella intestazione del decreto di tutte le parti del giudizio. Del resto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche nelle sentenze detta indicazione ha una funzione puramente indicativa, mentre gli errori e le omissioni sono emendabili con la procedura di correzione di cui all'art. 287 cod.proc.civ., sempre che si accerti la regolare instaurazione del contraddittorio e che non sussistano incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce v., ex multis, Cass., sentt. n. 10853 del 2010, n. 7959 del 2009, n. 4796 del 2006 . 6.2. - In particolare, poi, nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod.proc.civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare. Risulta, in definitiva, esatta la conclusione cui la stessa Corte è pervenuta in ordine alla non configurabilità, nella specie, di alcuna violazione del contraddittorio, per non essere prevista la partecipazione al procedimento di altri che non fosse la L.V. . 7. - Con il quarto motivo si deduce la nullità del decreto impugnato e del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, e degli artt. 407, terzo comma, cod.civ., e 61, 62, 115, 116, 156, 157, 159, 191, 194 e 195 cod.proc.civ. Nel procedimento di cui si tratta, il c.t.u. avrebbe illegittimamente disposto accertamenti psicologici nei confronti della perizianda, ulteriori rispetto a quelli già concordati tra le parti, e costituenti trattamenti sanitari al pari dei prelevamenti di campioni organici dell'individuo, senza acquisire il consenso della interessata né del suo curatore. La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto È nullo il provvedimento pronunciato nel giudizio di interdizione o inabilitazione o amministrazione di sostegno derivato e fondato sulla consulenza tecnica d'ufficio a carattere medico espletata sulla persona del soggetto della cui capacità si tratta, laddove gli accertamenti anche a carattere psichico e psicologico sulla persona non siano stati richiesti dalla perizianda stessa e non siano stati preceduti dal suo consenso nonché dal consenso del curatore provvisorio eventualmente nominato?”. 8. - La doglianza risulta immeritevole di accoglimento. Premesso che la futura beneficiaria dell'amministrazione di sostegno si sottopose consapevolmente ai test psicologici di cui si tratta, deve comunque rilevarsi che, nella procedura per la istituzione dell'amministrazione di sostegno, l'accertamento delle capacità cognitive del soggetto, che costituisce il presupposto dell'adozione della misura di protezione, postula la effettuazione di indagini volte appunto alla constatazione delle capacità psicofisiche del soggetto cui la misura stessa si indirizza. 9. - Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 6 del 2004, 406, 407 e 408 cod.civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere la sussistenza nella specie dei gravi motivi che, a norma dell'art. 408 cod.civ., giustificherebbero la nomina ad amministratore di sostegno di persona estranea al nucleo familiare anche in difformità alla designazione dell'interessata, e nel non considerare affatto le richieste della stessa, che aveva insistito per la nomina del proprio fratello Do. , con il quale aveva sempre convissuto, come unica persona in grado di salvaguardare i propri interessi anche di carattere non patrimoniale. Rileva la ricorrente che l'art. 407 cod.civ. impone l'obbligo di tenere conto delle richieste e dei bisogni manifestati dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno quali elementi centrali ed imprescindibili di valutazione cui applicare un giudizio di stretta compatibilità con gli interessi e le esigenze di protezione dello stesso. Nella specie, sarebbe stata disattesa la parte fondamentale di tali valutazioni, e l'attenzione del giudice si sarebbe limitata ai soli aspetti patrimoniali della tutela da accordarsi alla beneficiarla. La illustrazione della censura si completa con la formulazione del seguente quesito di diritto Nel giudizio relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno è illegittima la scelta da parte del giudice tutelare di un amministratore di sostegno diverso dal soggetto indicato dal beneficiario ed estraneo alla famiglia sulla base della ricorrenza dei soli gravi motivi di cui all'art. 408 c.c. ed avuto riguardo prevalente alla sfera patrimoniale dei suoi interessi?”. 10. - La censura è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, nelle more del giudizio, il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato con il fratello della ricorrente Le.Do. , come da lei stessa auspicato. 11. - Con il settimo motivo si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella esistenza e nella valutazione delle ragioni del conflitto tra i familiari della L.V. , dal quale il giudice ha fatto discendere la necessità della misura come adottata. 12. - La censura è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod.proc.civ., applicabile nella specie, come già chiarito, ratione temporis. Alla stregua del costante indirizzo di questa Corte, è inammissibile perché privo di autosufficienza e concretezza, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in cui non siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti, per essersi il ricorrente limitato ad enunciare la necessaria esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza indicare la premessa minore cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione e svolgere il successivo momento di sintesi dei rilievi, attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura v. Cass., S.U., sentt. n. 16528 e n. 25117 del 2008 e successive . 13. - Per le medesime ragioni sono inammissibili altresì l'ottavo motivo, con il quale si lamenta la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella residua capacità personale della L.V. , per avere il giudice di merito tratto argomenti a favore della necessità di applicare la misura di cui si tratta dal rifiuto della donna a comprendere le ragioni del provvedimento ed a collaborare nella individuazione delle modalità più consone alle sue concrete esigenze nonché il nono motivo, avente ancora ad oggetto la contraddittoria motivazione in relazione alla idoneità del provvedimento ad assurgere a strumento di tutela anche delle relazioni non patrimoniali, quali quelle familiari, della interessata. 14. - Passando all'esame del ricorso incidentale di Le.Do. , esso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse di quest'ultimo. Ciò in quanto il Le. , con successiva memoria, ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio in quanto il giudice tutelare del Tribunale di Roma ha provveduto alla sostituzione dell'amministratore di sostegno di L.V. con lui stesso. 15. - Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato, e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura ed all'esito della controversia, vengono compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 Codice in materia di protezione dei dati personali .