E’ inammissibile il reclamo al collegio contro l’ordinanza di ammissione di un ATP

Se il Presidente del Tribunale ritiene ammissibile un accertamento tecnico preventivo, nessun controllo immediato a favore del resistente che subisce l’iniziativa è ammesso. Quindi, nessun reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. può essere speso pena la declaratoria di inammissibilità del gravame e la condanna alle spese .

Il Tribunale di Lecco, Prima sezione Civile, con ordinanza depositata l’11 aprile 2013, ha affrontato un tema invero piuttosto inedito la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento dell’ATP. La soluzione proposta dal Tribunale lecchese è molto secca il reclamo al collegio è inammissibile in tali ipotesi. A sostegno di questa scelta interpretativa viene citato un precedente della Corte costituzionale. Tuttavia, una diversa interpretazione potrebbe essere sostenibile. Ma, anzitutto, proviamo a descrivere in poche parole la vicenda che ha fatto da sfondo al provvedimento che qui si annota. Il caso . Anche se l’ordinanza non lo specifica, si trattava di un appalto pubblico tanto è vero che la parte resistente era un Comune stazione appaltante , mentre la parte ricorrente era l’appaltatore, affidatario del contratto all’esito di una procedura ad evidenza pubblica. L’appaltatore introduceva un ATP nel corso della fase esecutiva dell’appalto pubblico, chiedendo di assegnare al CTU un nutrito numero di quesiti, alcuni dei quali tesi anche alla verifica della bontà della progettazione posta a base di gara. Il Comune resistente si costituiva nei termini assegnati, contestando sotto plurimi profili l’ammissibilità dell’invocato ATP. Tuttavia, il Presidente del Tribunale riteneva di proseguire con la procedura senza esaminare le eccezioni sollevate, ritenendo le medesime verificabili nel successivo giudizio di merito in effetti, anche se non risulta sia stato citato espressamente, l’art. 698 c.p.c. - Assunzione ed efficacia delle prove preventive -, al secondo comma avverte L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito profilo sul quale si tornerà peraltro tra poco . L’incarico al CTU veniva quindi confermato. La stazione appaltante reagiva a tale provvedimento di ammissione proponendo reclamo al collegio, con il quale venivano riproposte le eccezioni il cui esame era stato trascurato nella prima fase. Ma il Tribunale di Lecco dichiarava inammissibile il reclamo per le ragioni appresso meglio indicate. Il decisivo precedente della Corte costituzionale quel caso riguardava però il rigetto del’istanza non il suo accoglimento . La Consulta si era già occupata di una questione molto simile alla nostra, pronunciando una sentenza additiva con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice sentenza 16 maggio 2008, n. 144 . Quindi, all’esito di tale decisione, il reclamo al collegio contro la decisione di rigetto di un ATP facendo riferimento al nostro caso specifico , è sicuramente ammissibile. L’opinione del Tribunale di Lecco. Il Collegio lecchese non ha dubbi nell’individuare nella già menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008 il puntuale precedente capace di risolvere senza incertezze la questione sottoposta al suo esame. Infatti, viene ricordato, attingendo alla motivazione assunta dalla Consulta, che la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all’ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile. Il Collegio tira le fila di tale premessa con decisione condividendo la predetta argomentazione, ritiene pertanto di escludere la reclamabilità dei provedimentio di accoglimento dell’ATP . Morale della favola reclamo inammissibile e condanna alle spese. Qualche possibile spunto di riflessione. Se da un lato la decisione del Tribunale di Lecco trova nell’autorevole precedente della Corte costituzionale un indubbio sostegno, dall’altro lato qualche margine di perplessità rimane. La Corte costituzionale si è occupata della reclamabilità dei provvedimenti di rigetto, non di quelli di accoglimento anche se ne parla in motivazione . La sentenza additiva della Consulta, come detto, riguardava il caso opposto al nostro del rigetto dell’invocato ATP. Quindi, in tema di accoglimento”, invero manca una decisione specifica. Certo la motivazione della sentenza n. 144/2008 tratta anche questo tema. Ma lo fa in modo abbastanza bislacco, perché la Consulta finisce per censurare una disparità di trattamento introducendo un’altra disparità di trattamento. Nella prassi un ATP ammesso in assenza dei presupposti ben può portare ad un pregiudizio definitivo o comunque decisivo ai danni di chi subisce l’iniziativa. La considerazione della Consulta - per cui la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti -, non convince appieno. Soprattutto non persuade la considerazione a tenore della quale il rigetto del ricorso diretto ad ottenere un provvedimento di istruzione preventiva può provocare un pregiudizio irrimediabile al ricorrente mentre la non reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento non produce eguali danni al resistente . Invero, ottenere, magari al di fuori dei presupposti stabiliti dal legislatore, una CTU preventiva, significa segnare immediatamente e in linea tendenzialmente già definitiva l’esito della lite. Nel caso scrutinato dal Tribunale di Lecco, il mancato immediato esame di alcuni profili preliminari e pregiudiziali potrebbe portare ad una CTU che non tenga conto delle peculiarità del caso concreto appalto pubblico, con tutto ciò che ne consegue in tema di specifica normativa applicabile si pensi al d. lgs. n. 163/2006 o al dpr n. 207/2010 . Ma una volta depositata una CTU, solo se si ragiona ingenuamente si può sostenere che questo profilo pensando ovviamente ad una perizia favorevole al ricorrente non possa pregiudicare davvero la parte resistente. Inoltre, nel caso dell’ATP non è neppure necessario introdurre la causa di merito nel noto termine perentorio. Per cui, la parte resistente sarebbe gravata dall’introdurre un giudizio di merito allo scopo di far accertare quei profili di inammissibilità che forse potevano essere esaminati in precedenza. Per tacer del caso in cui il giudice del merito ritenga effettivamente inammissibile l’originario ATP vi sarebbe in tale ipotesi un inutile spreco di attività processuale. Le regole generali in materia. Il reclamo al collegio è stato sollecitato dalla resistente per ottenere l’esame di diverse eccezioni preliminari e pregiudiziali rinviate al merito” , tali da rendere potenzialmente inammissibile il proposto ATP. Ebbene, l’art. 696 c.p.c. indica i presupposti richiesti per l’ammissibilità dell’ATP. Tra gli altri vi deve essere il requisito dell’urgenza chi ha urgenza di , fatti salvi tutti gli altri profili che, per regola generale, devono comunque essere verificati giurisdizione competenza, legittimazione attiva interesse ad agire, e via dicendo. Insomma i generali presupposti processuali. Secondo autorevole dottrina Il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa l’udienza di comparizione delle parti. Il ricorso viene notificato alla controparte. Si svolge l’udienza in cui il giudice valuta, nel contraddittorio delle parti, l’ammissibilità dei presupposti per l’istruzione preventiva. La decisione è presa con ordinanza, con la quale si accoglie o si rigetta l’istanza per la raccolta della prova Luiso, Diritto processuale civile, I processi speciali, Milano, 2000, pag. 216 . Aggiunge l’Autore appena menzionato Il giudice deve valutare non solo i presupposti dell’urgenza, ma anche la rilevanza delle prova richiesta con riferimento al diritto rispetto al quale la prova deve essere utilizzata op. cit., pag. 216 . Inoltre, con riguardo alla disposizione contenuta nell’art. 698 c.p.c, viene precisato Il giudizio di ammissibilità fatto dal giudice che ha disposto l’istruzione preventiva deve essere ripetuto da parte del giudice della causa di merito quest’ultimo potrebbe anche non ammettere mezzi di prova che il giudice dell’istruzione preventiva aveva ritenuto ammissibili op. cit., pag. 217 . Secondo questa linea interpretativa non è esatto affermare che ogni valutazione quanto ai profili di ammissibilità di un ATP debbano essere riservati al giudice del merito. Certo, in questo senso vi è una chiara indicazione fornita dal già citato art. 698, comma 2, c.p.c Ma ciò non toglie che il giudice competente per l’ATP debba provvedere ad una prima valutazione, nel contraddittorio delle parti.

Tribunale di Lecco, sez. I Civile, ordinanza 23 marzo – 11 aprile 2013 Presidente Lombardi – Relatore Quartarone Fatto e diritto premesso - che con ricorso proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. il reclamante ha chiesto la revoca dell'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva ammesso l'accertamento tecnico preventivo promosso dalla società Perregrini deducendo la mancata valutazione della ricorrenza dei presupposti legali dell'ATP e che l'oggetto del quesito formulato travalicava ampiamente i limiti dell'istruzione preventiva. Costituitasi, la società eccepiva l'inammissibilità del reclamo per non essere impugnabile il provvedimento di ammissione dell'A.T.P. e, nel merito, sosteneva la piena legittimità del medesimo. osserva il reclamo è inammissibile. Come ha, infatti, osservato la Corte Costituzionale nella sentenza che ha dichiarato la illegittimità incostituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 dello stesso codice, la non impugnabilità dei provvedimenti sia di rigetto che di accoglimento non comporta tuttavia parità di tutela tra le parti. Mentre, infatti, il pregiudizio che può subire il resistente per effetto della concessione ed esecuzione di un provvedimento di istruzione preventiva non è definitivo, in quanto ogni questione relativa all'ammissibilità e rilevanza è rinviata al merito, il danno che può derivare al ricorrente da un provvedimento di rigetto può essere irreparabile sent. n. 144/2008 . Il Collegio, condividendo la predetta argomentazione, ritiene pertanto di escludere la reclamabilità dei provvedimenti di accoglimento dell'ATP, quale è quello in oggetto. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo condanna il Comune di Colico, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore della Costruzioni Pellegrini srl che liquida in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.