Ci si accorge solo in Cassazione che il contraddittorio non era completo con tutti i litisconsorti? Meglio tardi che mai!

In tema di diritti reali e di accertamento, in particolare, della proprietà comune o meno di un cortile condominiale, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi, essendo dedotto in giudizio un rapporto unico ed inscindibile e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo ove pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto stesso, sicché la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la sentenza inutiliter data”.

Con la sentenza n. 10996 del 9 maggio 2013, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro processo civile se si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e il giudizio non si è celebrato nel contraddittorio di tutti i litisconsorti, la sentenza emessa è inutiliter data e il processo deve essere svolto nuovamente. Il caso. Nella fattispecie in esame le parti avevano discusso in primo e in secondo grado della titolarità comune o meno di un cortile condominiale e della conseguente inefficacia di un atto di compravendita avente ad oggetto tale porzione immobiliare. In particolare, ricorrenti e resistente fondavano le proprie pretese su titoli configgenti, sostenendo il reciproco acquisto per usucapione in comune i ricorrenti condomini, in esclusiva la resistente del cortile. Gli altri abitanti dello stabile erano rimasti però estranei ai primi due gradi di giudizio. È evidente quindi che le domande volte ad accertare la titolarità esclusiva o comune del cortile, necessitavano della partecipazione in giudizio di tutti condomini, nessuno escluso. È questo infatti, ricorda la Cassazione, uno dei tipici casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tale per cui la sentenza emessa in assenza di tutti è da ritenersi inutile, inefficace, tamquam non esset. La sentenza sarebbe inoltre inidonea a produrre i propri effetti anche nei confronti delle sole parti presenti, perché, stante la natura necessariamente plurisoggettiva, inscindibile e sostanzialmente unica del rapporto dedotto in giudizio, il rapporto stesso rimane immutabile se non c’è la partecipazione di tutti i suoi titolari Cass. n. 4890/2004 . Il litisconsorzio necessario e le conseguenze della sua inosservanza nella sentenza della Cassazione . Come è stato possibile non accorgersi di tale situazione in primo e in secondo grado e rilevare il vizio solo in Cassazione? Tutto è dovuto al fatto che l’art. 102 c.p.c. è una norma in bianco che si limita a descrivere le conseguenze della mancata completezza del contraddittorio, ne fornisce una definizione per così dire astratta , ma non esemplifica specificamente i casi in cui si applica. Infatti è l’interprete che, al di là dei casi – sparsi – specificamente previsti nell’ordinamento ad esempio l’art. 784 c.p.c. , deve riconoscere il litisconsorzio necessario. Ciò si verifica quando, per la natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi soggetti così ricorda Cass. n. 4714/2004 . Se però l’interprete non si accorge , i litisconsorti pretermessi sono comunque protetti dall’inefficacia della sentenza emessa in un giudizio in cui non hanno preso parte. Non opera infatti in tema di diritti reali il criterio di cui all’art. 1306 c.c. valido solo per i rapporti obbligatori secondo cui gli effetti favorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell’obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri vedi Cass. n. 6056/2006 . Sotto altro punto di vista, la non integrità del contraddittorio, data la sua importanza vitale può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite della formazione del giudicato ricorda Cass. n. 23628/2006 e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’eccezione rilevata per la prima volta in Cassazione. Va detto però che la parte che solleva l’eccezione per la prima volta in Cassazione ha l’onere di indicare gli atti della fase di merito che dimostrino la fondatezza del rilievo sollevato e deve esplicitare il terzo o i terzi necessari così Cass. n. 8894/2001 . Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai ricorrenti non era infatti stata contestata la presenza di altri condomini e dagli atti di acquisto prodotti dalle parti risultava che la controversia riguardava porzioni immobiliari comprese in un unico condominio e, stante la conseguente nullità dell’intero processo nei termini sopra ricordati, hanno rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado in diversa composizione perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi. Si precisa infine che l’eventuale inottemperanza delle parti all’ordine di integrazione ex art. 102 c.p.c. comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile - 9 maggio 2013, n. 10996 Presidente Triola – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con sentenza 31.3.2003 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di B.R. avente ad oggetto la nullità ed inefficacia nei propri confronti, dell'acquisto, da parte di M.L. , in comunione con F.A. , in virtù della scrittura privata di vendita autenticata 8.11.1998, del cortile sito nel fabbricato in omissis . Assumeva l'attrice di essere proprietaria di un immobile facente parte di detto fabbricato e gravato da diritto di passaggio per accedere alle unità immobiliari tra cui quella dell'istante. Avverso tale sentenza la B. proponeva appello cui resistevano il M. e la F. . Con sentenza depositata il 29.5.2006 la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del primo motivo di appello, assorbiti gli altri, dichiarava inefficace, nei confronti di B.R. , il contratto di compravendita 8.11.1998 con riferimento all'acquisto, da parte di M.L. in comunione con F.A. , del cortile interno del fabbricato di via omissis e condannava gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte di merito che il primo giudice non aveva tenuto conto della mancanza dell'originario titolo di proprietà esclusiva sul cortile non essendo stato dimostrato che lo Strino avesse costruito in proprio oppure che si fosse riservato la proprietà del cortile in concomitanza dell'alienazione della prima unità immobiliare o, ancora, che fosse proprietario del suolo del cortile in guisa di area autonoma dal perimetro di fabbrica , sicché, mancando un titolo di proprietà esclusiva sul cortile, sussisteva la presunzione non superata che lo stesso fosse a servizio dell'edificio condominiale, ex art. 1117 n. 1 c.c Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso M.L. e F.A. formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto, ex art. 366 bis c.p.c. illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso R B. . I ricorrenti deducono 1 nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado, per violazione dell'art. 102 c.p.c. la Corte di merito, nel riconoscere il carattere condominiale del cortile ed il Tribunale, nel negarlo, avevano, rispettivamente, attribuito e negato diritti, a favore ed in danno di soggetti che non avevano partecipato al giudizio, senza che fosse stato integrato il contraddittorio nei loro confronti l'esistenza di condomini litisconsorti necessari pretermessi risultava dall'atto di acquisto degli appellati attuali ricorrenti ove si dava atto dell'acquisto di unità immobiliari, facenti parte dello stesso condominio, da parte di F A. e della F.lli Fiorentino s.a.s., in persona del socio accomandatario 2 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione su un punto decisivo la Corte d'appello aveva presunto la proprietà condominiale del cortile oggetto di causa, nonostante che i convenuti avessero provato la sussistenza di un titolo contrario alla presunzione di comunione, mediante l'atto di compravendita e la denuncia di successione dei loro danti causa peraltro, dalla domanda di sanatoria, ex L. 47/85, presentata dall'allora comproprietaria C.T. , in data 29.3.1986, si evinceva che sul cortile de quo era stata effettuata la costruzione di un locale terraneo realizzato nel 1960 nell'area cortilizia di proprietà dei richiedenti la sanatoria di superficie utile di mq. 50,00 dalle prove testimoniali assunte in primo grado emergeva,inoltre, che coloro che abitavano nello stabile condominiale chiedevano ad essi ricorrenti le chiavi del cancello per accedere al cortile in questione. Il primo motivo di ricorso è fondato. Premesso che il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del giudizio, incontrando il solo limite della formazione del giudicato Cass. n. 23628/06 n. 17581/2007 , va rilevato che, nel caso in esame, le parti fondano le loro domande su titoli confliggenti oltreché, in via subordinata, sul reciproco acquisto per usucapione, l'attrice, della comunione del cortile condominiale ed, i convenuti, della proprietà esclusiva del cortile stesso. L'accertamento di dette contrapposte pretese costituisce, evidentemente,il presupposto logico-giuridico della questione concernente la validità o meno del contratto di compravendita 8.11.1988 con cui il M. , in comunione dei beni con F.A., aveva acquistato detto cortile. Dette domande comportano la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini pretermessi, essendo dedotto in giudizio un rapporto unico ed inscindibile e potendo la sentenza conseguire un risultato utile solo ove pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto stesso sicché la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la sentenza inutiliter data Cass. n. 19385/09 n. 6056/2006 n. 15447/2005 n. 5190/2002 . Al riguardo, come di recente affermato da questa Corte Cass. n. 6607/2012 , va, infatti, evidenziato che l'esigenza del litisconsorzio necessario fra tutti i condomini è da rapportarsi all'opponibilità del giudicato relativo alla comproprietà dei condomini su un bene ovvero alla proprietà esclusiva di esso nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio, posto che gli altri partecipanti al condominio, rimasti pretermessi, non potrebbero giovarsi del giudicato sull'accertamento della natura comune del bene facente parte dell'edificio condominiale, né restare esclusi dalla proprietà di esso in forza dell'accoglimento della contrapposta domanda di accertamento della proprietà esclusiva. Va aggiunto che non è applicabile ai rapporti assoluti, quale quello di specie, la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, secondo cui gli effetti favorevoli di una sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell'obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri Cass. n. 6056/06 , non essendo estensibile il criterio dettato in materia dall'art. 1306 c.c., in forza del rinvio ex art. 1317 c.c Non essendo contestato, nella specie, l'esistenza di altri condomini,va cassata la sentenza di primo e di secondo grado Cass. n. 10034/2004 n. 1462/2003 , stante la nullità dell'intero processo, con rimessione delle parti innanzi al giudice di prime cure Tribunale di Napoli , in diversa composizione, perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio in via OMISSIS , provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 383 u.co. c.p.c. L'accoglimento di detto motivo è assorbente della seconda doglianza in quanto strettamente connessa. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo cassa la sentenza di primo e di secondo grado e rimette le parti innanzi al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.