Presenza in giudizio dell’avvocato non necessaria: ma questo non giustifica la compensazione delle spese

Si fa difendere da un avvocato, anche se non necessario, ma questo non giustifica la compensazione delle spese decisa dai giudici di merito.

Il caso. Una donna si vedeva accogliere l’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione stradale, tuttavia, subiva la compensazione totale delle spese del giudizio. Compensazione che veniva confermata dai giudici di primo e secondo grado. I motivi? In primis , perché l’accoglimento dell’opposizione prescindeva dall’accertamento di merito circa l’effettiva commissione dell’illecito, e poi perché il patrocinio tecnico nel giudizio innalzi al Giudice di Pace, in questi casi, non è necessario. Di parere contrario, fortunatamente per la ricorrente, è la Corte di Cassazione. Avvocato non necessario, ma il diritto di difesa va necessariamente garantito. La considerazione che l’opposizione sia stata accolta su una questione preliminare – chiarisce la S.C. con l’ordinanza n. 10026 depositata il 24 aprile 2013 – è del tutto inidonea al riguardo. Ma non solo. Ad essere inidonea alla compensazione delle spese, sempre secondo la Cassazione, è il riferimento alla non obbligatorietà del patrocinio tecnico, che costituisce pur sempre una facoltà di cui l’opponente, ove non si ritenga in grado di agire e difendersi personalmente, può legittimamente avvalersi nell’esercizio dei diritti di difesa riconosciuti dall’art. 24 Cost., senza che tale scelta possa risolversi a suo svantaggio , come in realtà avvenuto nel caso di specie. In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio limitatamente al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 marzo – 24 aprile 2013, n. 10026 Presidente Settimj – Relatore Piccialli Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, pronunziando sull’appello avverso quella n. 50033/09 del Giudice di Pace in sede, appellata in punto di regolamento delle spese da P.M., che, pur vedendosi accogliere, per tardiva emissione ex artt. 203, 204 C.d.S. del provvedimento, un’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione stradale, aveva subito la compensazione totale delle spese del giudiziosa rigettato il gravame,cui aveva resistito,quale ente delegato dalla Prefettura, Roma Capitale già Comune di Roma , compensando anche le spese di secondo grado. Ha ritenuto il giudice di appello che i giusti motivi ex art. 92 c.p.c., comma 2, pur non esplicitati dal primo giudice, potessero in concreto individuarsi nella circostanza che l'opposizione era stata accolta per motivi che prescindono dall'accertamento di merito circa la effettiva commissione dell'illecito , nella non necessità del patrocinio tecnico nel giudizio innanzi al G.d.P, nell'esenzione, all'epoca, di tali cause dal contributo unificato e nell'obbligo di notifica degli atti introduttivi a carico della cancelleria, non volendosi gravare l'interessato da alcun onere in relazione al limitatissimo valore della controversia . Ricorre contro tale sentenza la P. , con unico motivo, deducente violazione o falsa applicazione degli artt. 91 co.1, 92, co. 2, 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 co.2 disp.att., 111 Cost., omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione. Resiste l'amministrazione con controricorso. Il ricorso, ad avviso del relatore, è manifestamente fondato. L'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente,come previsto dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. 263/05 nella specie ratione temporis applicabile , gli altri giusti motivi diversi dalla reciproca soccombenza comportanti a compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto soltanto con l'indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia,e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o,ancora, alla limitata attività difensiva svolta v., tra le altre,Cass. nn 26897/11,15413/11 . Nella specie la considerazione che l'opposizione fosse stata accolta su una questione preliminare,senza esame del merito neppure delibato , deve ritenersi del tutto inidonea al riguardo, risolvendosi nel riferimento a ragioni che comunque non escludevano o attenuavano la soccombenza dell'amministrazione opposta,che con il provvedimento adottato oltre i termini di legge aveva dato causa al giudizio. Altrettanto inidonei risultano gli altri criteri esposti, non assurgenti a ragionevoli parametri equitativi, correlati alla specificità del caso in quanto correlati ad alcuni aspetti, processuali e fiscali propri del giudizio oppositivo ex art. 22 L. 689/81 di primo grado, valevoli nella generalità dei casi. In particolare inidoneo è il riferimento alla non obbligatorietà del patrocinio tecnico, che comunque costituisce pur sempre una facoltà di cui l’opponente, ove non si ritenga in grado di agire e difendersi personalmente, può legittimamente avvalersi nell'esercizio dei diritti di azione difesa riconosciuti dall'art. 24 Cost., senza che tale scelta possa risolversi a suo svantaggio, comportando in concreto,proprio in considerazione del modesto valore economico della controversia un sacrificio economico superiore a quello del legittimo vantaggio conseguito con l'accertamento giudiziale della fondatezza delle sue ragioni, così vanificando l'esercizio dei fondamentali diritti suddetti in tal senso, v., tra le altre Cass. nn. 12893/11,20017/07 . Si propone, conclusivamente, l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Tanto premesso,rilevato che alla riportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni di parte o del P.G., condividendo integralmente le ragioni esposteci collegio decide in conformità alla proposta del relatore, cassando la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese e rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altro magistrato del Tribunale di Roma, al medesimo demandando anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, limitatamente al regolamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito, e rinvia, anche per la pronunzia in ordine a quelle del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.