Appello notificato al procuratore, ma il domicilio eletto era presso lo studio dei difensori: il giudizio è nullo

La notifica dell’atto di impugnazione può essere alternativamente eseguita presso il domicilio eletto o il difensore, ma è evidente che quando la parte ha eletto domicilio presso lo studio del difensore, la notifica va eseguita in questo luogo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8509/13, depositata l’8 aprile. Il caso. I proprietari di un immobile lamentano che gli occupanti dell’edificio antistante, gestito da una società, hanno aperto abusivamente varchi e finestre, rischiando di provocare crolli e cedimenti. In riforma della decisione di primo grado, la Corte di Appello, dichiarata la contumacia degli attori, annulla la condanna della convenuta al risarcimento dei danni. La notifica era davvero valida? I proprietari ricorrono allora per cassazione, contestando proprio la dichiarazione di contumacia la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto valida la notifica dell’atto di appello nei loro confronti nonostante fosse stata effettuata presso il procuratore delle parti e non presso il domicilio eletto dalla parte in giudizio presso lo studio dei propri difensori, come previsto dall’art. 330 c.p.c L’indirizzo è diverso. Gli Ermellini rilevano che effettivamente l’atto di appello è stato notificato presso un indirizzo diverso da quello indicato dai ricorrenti nell’elezione di domicilio posta in calce al ricorso presumibilmente l’errore va collegato all’errata intestazione sul punto della sentenza di primo grado, ma tale dato non è rilevante ai fini della valutazione della validità o meno della notifica. Rileva il domicilio eletto. In conclusione, la notifica in oggetto è da ritenersi nulla, con conseguente nullità derivata del giudizio di secondo grado se è vero che in base all’art. 330 c.p.c. la notifica può essere alternativamente eseguita presso il domicilio eletto o il difensore, è evidente che quando la parte ha eletto domicilio presso lo studio del difensore, la notifica va eseguita in questo luogo. Indirizzo cambiato? Non è dimostrato. A tal proposito, la società controricorrente obietta che il difensore dei ricorrenti aveva trasferito lo studio all’indirizzo in cui era stato notificato l’atto questo, inoltre, era stato ricevuto da un collega di studio del procuratore cui era destinato. A giudizio della Cassazione, però, tali deduzioni sono infondate la prima, perché il cambio di indirizzo non è stato dimostrato la seconda, perché il difensore che abbia più studi ha comunque il diritto di vedersi notificati gli atti presso lo studio da lui indicato, a garanzia delle scelte organizzative della propria attività professionale. Per questi motivi, la S.C. cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello per la rinnovazione del giudizio di secondo grado.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 febbraio – 8 aprile 2013, n. 8509 Presidente Bursese – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo Con ricorso del 1995 D.V.V. e P.R. , proprietari di un immobile sito in omissis , lamentando che gli occupanti dell'edificio frontistante, di proprietà del Comune di Napoli e gestito dalla società Romeo Gestioni, avevano aperto abusivamente varchi e finestre che rischiando di provocare crolli e cedimenti dello stesso ponevano anche in pericolo il proprio edificio, chiesero al Pretore di Napoli di adottare i provvedimenti urgenti per eliminare il pericolo. Negato il provvedimento interinale e proseguita la causa per il merito nei confronti sia del Comune di Napoli che della società Romeo Gestioni, con sentenza del 2001 i convenuti vennero condannati ad eliminare a proprie spese le aperture abusive e, in mancanza, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di lire 30.000.000 a titolo di indennizzo. Interposto gravame da parte della società Romeo Gestioni, cui aveva aderito il Comune di Napoli, con sentenza n. 841 del 15 marzo 2006 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento parziale dell'appello, dichiarata la contumacia degli appellati D.V.V. e P.R. , riformò la decisione impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni, che annullò. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 20 febbraio 2007, ricorrono, affidandosi ad un solo motivo, D.V.V. e P.R. . Resiste con controricorso la società Romeo Gestioni, che propone anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi. Il Comune di Napoli resiste con distinti controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. L'unico motivo del ricorso principale proposto da D.V. e P. denunzia violazione degli artt. 327 e 330 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato la contumacia degli odierni ricorrenti, ritenendo così valida la notifica dell'atto di appello della società Romeo Gestioni nei loro confronti, nonostante che la stessa fosse stata effettuata presso il procuratore in via Mariano D'Ayala n. 14 in Napoli, invece che, come prescrive l'art. 330 cod. proc. civ., presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio presso lo studio dei propri difensori Paolo Esposito e Alfredo Cascone, in Napoli, c.so Arnaldo Lucci 96. Il mezzo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Va precisato in fatto che, come risulta dagli atti di causa - cui questa Corte ha accesso diretto in ragione della natura processuale del vizio denunziato - l'atto di appello avanzato dalla Romeo Gestioni venne notificato al procuratore dei ricorrenti in via Mariano D'Ayala n. 14 in Napoli, presso un indirizzo diverso da quello da essi indicato nella elezione di domicilio apposta in calce al ricorso, che era presso lo studio dei difensori in corso Arnaldo Lucci n. 96, e che ivi l'atto venne preso in consegna da un collega di studio . Presumibilmente l'errore fu determinato dalla errata intestazione sul punto della sentenza di primo grado, ma al riguardo la causa dell'errore appare irrilevante ai fini della valutazione della validità della notifica, dovendo il relativo giudizio essere condotto sulla base della effettiva realtà processuale, con criteri oggettivi, restando irrilevante il dato risultante dalla inesatta intestazione della sentenza impugnata Cass. n. 16925 del 2007 Cass. n. 286 del 1987 . Ciò premesso, la notifica così effettuata deve ritenersi nulla, con conseguente nullità derivata del giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., in quanto se è vero che la disposizione di cui all'art. 330 cod. proc. civ. prevede la possibilità che la notifica dell'atto di impugnazione possa essere eseguita, alternativamente, presso il domicilio eletto o presso il difensore, appare evidente tuttavia che quando la parte abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore la notifica debba essere eseguita in questo luogo. Obietta al riguardo la società controricorrente che il difensore dei ricorrenti aveva trasferito lo studio all'indirizzo in cui l'atto risulta notificato, con l'effetto che la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata, per il principio che, nel caso - considerato, privilegia il dato personale del procuratore su quello topografico. Aggiunge poi che qualsiasi irregolarità dovrebbe comunque ritenersi superata dal fatto che l'atto è stato ricevuto da un collega di studio del procuratore cui era destinato. Entrambe le argomentazioni non hanno pregio. Non la prima, che di per sé sarebbe dirimente, non avendo la parte dimostrato, producendo in giudizio la relativa certificazione del competente Consiglio dell'Ordine, che il procuratore dei ricorrenti aveva effettivamente trasferito il proprio studio all'indirizzo ove la notifica è stata eseguita. Non la seconda in quanto il difensore della parte in giudizio, che abbia più studi nello stesso comune, ha comunque diritto di vedersi notificati gli atti presso lo studio da lui indicato nella dichiarazione di domicilio fatta per il giudizio e ciò a garanzia delle scelte organizzative della propria attività professionale, che lo possono portare a privilegiare una sede piuttosto che un'altra. In tale ipotesi, pertanto la notifica deve ritenersi nulla Cass. n. 3819 del 1991 , tranne le ipotesi, merita aggiungere per completezza, in cui l'atto sia stato ricevuto personalmente dal procuratore ovvero anche da persona da questi addetta alla ricezione degli atti, potendosi presumere, dalla stessa presenza di una persona avente tale incombenza, l'indifferenza del professionista a ricevere l'atto nell'uno o nell'altro studio Cass. n. 17391 del 2009 Cass. n. 21291 del 2007 . Diverso è invece il caso di specie, in cui l'atto risulta ricevuto da un collega di studio , cioè da persona che non è risulta preposto dal difensore della parte alla ricezione degli atti a lui destinati. Nell'ipotesi considerata la notifica deve peraltro ritenersi nulla e non inesistente, come sostenuto dai ricorrenti in via principale, atteso che il diverso studio professionale in cui la notifica risulta eseguita ha all'evidenza un diretto riferimento con la persona del destinatario. Il ricorso principale deve essere pertanto accolto. Il ricorso incidentale avanzato dalla società Romeo Gestioni, che investe la statuizione di condanna confermata dalla Corte di appello, si dichiara invece assorbito. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la rinnovazione del giudizio di secondo grado. Al giudice di rinvio viene anche demandata la liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. riunisce i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito l'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.