Fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione va adeguatamente motivata

La compensazione totale o parziale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3724/13, depositata il 14 febbraio. Il caso. Un Giudice di Pace accoglie il ricorso di una donna contro il provvedimento di fermo amministrativo di un’autovettura, dichiarando prescritto il credito per le somme pretese, ma compensa interamente le spese di giudizio poiché le parti opposte non avevano presentato argomenti puramente dilatori. La pronuncia è sostanzialmente confermata dal Tribunale e la donna ricorre allora per cassazione. Applicabile la motivazione implicita? Gli Ermellini rilevano che il giudice di appello, tentando di trovare una giustificazione più ragionevole rispetto a quella di primo grado, ha fatto riferimento al criterio della motivazione implicita cioè desumibile dal contesto complessivo della decisione , elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle controversie nelle quali era applicabile l’art. 92 c.p.c. compensazione delle spese nel testo previgente alle modifiche introdotte dalle leggi n. 263/2005 e n. 69/2005. No le ragioni vanno esplicitate. La sentenza non ha però tenuto conto che, secondo l’ultima formulazione della predetta norma, applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto, la compensazione totale o parziale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Poiché dette condizioni non ricorrono nel caso di specie, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al regolamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 gennaio – 14 febbraio 2013, numero 3724 Presidente Goldoni – Relatore Piccialli Fatto e diritto Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c. Con sentenza numero 3087.10 il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto l'I 1.8.2009 da L G. , contro il Comune di Torino e la soc. Equitalia Nomos, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando prescritto il credito per le somme pretese dall'ente, compensò interamente le spese del giudizio con la motivazione secondo cui la parti opposte non avevano presentato argomenti puramente dilatori. Appellata dalla G. su tale capo,gravame resistito dal Comune,contumace l'esattrice, la suddetta sentenza veniva confermata da quella in epigrafe del Tribunale di Torino, con condanna dell'appellante alle spese del grado, sul la base della considerazione che la statuizione del primo giudice appariva comunque giustificata essendo stato il ricorso accolto solo con riguardo all'annullamento della procedura di fermo amministrativo, senza tenere conto delle altre domande formulate dalla ricorrente,tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti, risultando così conforme a quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sussistenza dei giusti motivi compensatori avrebbe e potuto emergere se non da una motivazione esplicitamente specifica quanto meno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia Ricorre la G. , deducendo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 nnumero 3 e 5 erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 91 co. 1, 92 co. 2 c.p.c Resiste il Comune con controricorso non consta, allo stato il perfezionamento della notifica nei confronti di Equitalia Nomos. Tanto premesso, ad avviso del relatore il ricorso si palesa fondato. Il giudice di appello nel tentativo di sostituire una più ragionevole giustificazione a quella, criptica ed incomprensibile fornita dal primo giudice, ha fatto riferimento al criterio della motivazione implicita, desumibile dal contesto complessivo della decisione, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alle controversie nelle quali era applicabile l’art. 92 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte prima dalla legge numero 263/05 e poi da quella numero 69/05. Ma non ha tenuto conto detto giudice che,secondo l'ultima formulazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c., applicabile con decorrenza dal 4.7.2009 - e dunque, ratione temporis, alla presente controversia, introdotta con ricorso dell'11.8.2009 - la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza nella specie non risultante ,avrebbe potuto essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione. Sussistendo dunque la dedotta violazione di una norma di diritto,si propone ferma restante la riserva con riferimento alla non costituita intimata l'accoglimento del ricorso. Roma 2 ottobre 2012. Il Cons. rel. L. Piccialli . Tanto premessoci collegio ritiene di dover condividere integralmente le ragioni esposte nella relazione che precede,cui non hanno fatto seguito memorie delle parti, rilievi del P.G. o significativi argomenti addotti in sede di audizione camerale. Consegue, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al regolamento delle spese tra la G. ed il Comune di Torino e non anche della società Equitalia Nomos s.p.a., la cui posizione risulta scindibile,non essendo stato provato il perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di tale parte. Il giudice di rinvio, infine, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglierei confronti della Città di Torino, il ricorso,cassa la sentenza impugnata in relazione al regolamento delle spese e rinvia al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.