Della serie pubblici sprechi: il Comune paga 1.300 euro di spese per una controversia da 87 euro

Il giudice di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza infondato il ricorso per eccessività della somma rispetto al valore della causa.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3228, depositata l’11 febbraio 2013. Una piccola multa, un grande rimborso. Una donna commette un’infrazione al codice della strada multa di 87 euro. La contesta, opponendosi al verbale. Il Giudice di Pace conferma la sanzione, il Tribunale accoglie invece l’opposizione, compensando le spese del giudizio di primo grado e condannando il Comune al rimborso di quelle del secondo, per un totale di 1297,92 euro. Spese di giudizio eccessive? L’ente territoriale ricorre per cassazione. Lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., che regola i casi di condanna al pagamento delle spese di giudizio, e dell’art. 5, d.P.R. n. 127/2004, che prevede che nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice . Sostiene il Comune che, rispetto al modesto valore della controversia, le spese del giudizio siano state ritenute eccessive. La parcella dell’avvocato. In particolare afferma che per l’onorario dell’avvocato si potrebbe arrivare, invece che a 700 euro, ad un massimo di 660 euro pure con i massimi tariffari 205 per studio controversia, 165 per preparazione e redazione atto introduttivo, 40 per assistenza in udienza e 210 per la discussione . Corretta applicazione del principio della soccombenza. La S.C., nel rigettare il ricorso, sottolinea che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza. Non c’è nessun superamento dei limiti massimi, necessario per la sussistenza del vizio di violazione di legge, visto che oltre alle voci elencate dal ricorrente, va aggiunta quella tabellare delle consultazioni con il cliente , per una somma di 105 euro. Si arriva così ad un importo liquidabile complessivo pari a 765 euro, superiore a quelli effettivamente liquidati. Liquidazione entro i limiti tariffari. La Corte ritiene il ricorso generico ed inammissibile, tenuto conto della incensurabilità della liquidazione ove contenuta, come nella specie, entro i limiti tariffari . Il Comune vede così confermata la sua condanna al pagamento delle spese, 1300 euro per una causa da 87 euro almeno la Corte rileva, per il giudizio in Cassazione, nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell’intimata .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2 sentenza 10 gennaio – 11 febbraio 2013, n. 3228 Presidente Goldoni – Relatore Piccialli Fatto e diritto Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c Con il ricorso in esame di cui allo stato non consta il perfezionamento della notifica a mezzo posta il Comune di Monastir ha impugnato, nei confronti di M C. , limitatamente alla subita condanna alle spese del giudizio di secondo grado, la sentenza in oggetto,con la quale, in riforma di quella n. 40/09 del G.d.P. di Serramanna, il Tribunale di Cagliari, sez. Sanluri ha accolto un'opposizione della suddetta avverso un verbale di contestazione di un 'infrazione stradale, compensando le spese del giudizio di primo grado e condannando l'ente appellato al rimborso di quelle del secondo, in misura di complessivi Euro 1.297,92, di cui 219per diritti e 701 per onorari. Il ricorrente,deduce nell'unico motivo violazione e falsa applicazione degli arti. 10, 91 c.p.c. e 5 del D.M. 8.4.2004 n. 12 7, segnatamente dolendosi dell’eccessività, in relazione al modesto valore Euro 87,00 della controversia ed alla ritenuta semplicità della stessa,della liquidazione degli onorari di avvocato, che anche voler applicare i massimi tariffari per le voci nella specie riconoscibili Euro 205 per studio controversia, Euro 165 per preparazione e redazione atto introduttivo, Euro 40 per assistenza a due udienze, Euro 210 per la discussione non avrebbe potuto superare l'importo complessivo di Euro 660,00. Il ricorso,ad avviso del re latore, si palesa infondato. Premesso che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio della soccombenza, sicché nessuna violazione sussiste dell'art. 91 c.p.c., deve rilevarsi,quanto alla liquidazione degli onorari, che non si ravvisa il dedotto superamento dei limiti massimi tariffari, indispensabile ai fini della sussistenza del vizio di violazione di legge, in relazione alla tariffa giudiziale civile,considerato che, oltre a quelle elencate dal ricorrente, alla determinazione del complessivo onorario concorreva anche la voce tabellare consultazioni con il cliente , comportante, in relazione allo scaglione di riferimento, un compenso massimo di Euro 105, tenuto conto del quale il massimo complessivo nella specie liquidabile, in ragione del valore della controversia, sarebbe stato di Euro 765,00,importo superiore a quello liquidato. Per il resto il mezzo d'impugnazione risulta generico ed inammissibile,tenuto conto della incensurabilità della liquidazione, ove contenuta, come nella specie, entro i limiti tariffari. Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso. Roma 2 ottobre 2012. Il Cons. rel. L. Piccialli Tanto premesso,rilevato che alla suestesa relazione non hanno fatto seguito osservazioni da parte del ricorrente o del P.G. condividendo il collegio le ragioni reiettive esposte nella stessa, ne recepisce le conclusioni rigettando il ricorso. Nulla sulle spese,in assenza di costituzione dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.