Concessionaria aeroportuale vola in Cassazione senza requisiti. Deve riatterrare, ma il parcheggio costa caro

Una concessionaria d’aeroporto sub-concede il parcheggio. Su richiesta della sub-concessionaria, i giudici di merito, interpretando il contratto di sub-concessione, condannano la società concessionaria al risarcimento dei danni per mancato adeguamento delle tariffe applicate nell’autoparcheggio dell’aeroporto. La Cassazione non può esprimersi, perché le doglianze sono basate su atti e documenti non riprodotti nel ricorso.

Con la sentenza n. 22618, depositata l’11 dicembre 2012, la Corte di Cassazione, investita di questioni interpretative sul contratto, ha dovuto respingere i ricorsi. Concessione su concessione. E le tariffe? Una società ottiene in concessione, dal Ministero dei Trasporti, la gestione di un aeroporto. A sua volta concede la gestione del parcheggio antistante ad un’altra società. Questa si lamenta del mancato adeguamento delle tariffe di parcheggio al generale andamento di mercato. Il contratto non prevede espressamente tale adeguamento, ma il Tribunale interpretandolo, riesce a dedurne l’obbligo contrattuale. Le società, entrambe insoddisfatte, una per il riconoscimento dell’adeguamento e l’altra per i suoi criteri, impugnano la sentenza e giungono poi in Cassazione, profilando questioni interpretative del contratto, in base alle norme del c.c Nel ricorso mancano i documenti necessari. La S.C. non è in grado di entrare nelle questioni di merito o di diritto prospettate dai ricorrenti. Essi fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito senza debitamente ed esaustivamente riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi . In tal modo non viene rispettato l’art. 366 c.p.c., sugli elementi necessari dei ricorsi, a pena di inammissibilità, che al comma 1, n. 6, prevede, come necessaria, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda . Motivi di ricorso espressi senza questioni di diritto chiare. Inoltre, le deduzioni delle società ricorrenti, continua la S.C., si risolvono in realtà in mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative, e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata . Le deduzioni sono peraltro formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo il quale nel ricorso devono essere espressi i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 settembre – 11 dicembre 2012, n. 22618 Presidente Segreto – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 14/10/2009 la Corte d'Appello di Catania, in sede di giudizio di rinvio disposto da Cass., Sez. Un., n. 15198 del 2006 all'esito di declaratoria della giurisdizione dell'a.g.o., respingeva i gravami interposti dalle società A.S.A.C. s.p.a. e S.A.C. s.p.a. in via principale nonché della società G.S.D. s.r.l. in via incidentale nei confronti della pronunzia Trib. Catania 22/1/2003, di parziale accoglimento della domanda da quest'ultima proposta nei confronti della suindicata società A.S.A.C, s.p.a. -concessionaria del Ministero dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Catania di risarcimento dei danni per mancato adeguamento delle tariffe applicate agli utenti dell'autoparcheggio custodito nell'area antistante lo scalo aeroportuale, da essa gestito giusta contratto di sub concessione. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società S.A.C. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società G.S.D. s.r.l., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il 1 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 293, 359 c.p.c, in riferimento all'art. 360, 1 co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile la sua costituzione nel giudizio di rinvio erroneamente ritenendola tardiva, essendo essa invero avvenuta -trattandosi di giudizio soggetto a rito ante riforma del 1990” all'udienza del 6/12/2007, che non ha affatto avuto ad oggetto la precisazione delle conclusioni, come si evince dai Verbali di Udienza”, giacché in tale sede veniva dall'avv. Barreca chiesto un rinvio per produzione di documenti, poi effettuata alla successiva udienza del 6/12/2007, senza che nemmeno in tale occasione venissero dalle parti precisate le conclusioni. Lamenta che erroneamente la corte di merito ha ritenuto inutilizzabile la produzione della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.a., ledendo il diritto inviolabile di difesa tutelato dall'art. 24 Costituzione”, così come la omessa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni” ha del pari determinato una lesione del diritto di difesa che ha impedito alla Sac di svolgere tutte le attività difensive e istruttorie che le parti avevano, in pendenza del vecchio rito, facoltà di eseguire sino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato la clausola contrattuale contenuta all'art. 4 dell'atto di sub concessione”, fornendo una sua soggettiva opinione sulla volontà effettiva delle parti”, giacché dalla lettera della disposizione risulta chiaramente che la rivalutazione ISTAT dei corrispettivi percepiti dalla GSD non è prevista. Non c'è traccia, infatti, di alcun obbligo a carico dell'impresa concessionaria di concedere alla GSD l'adeguamento ISAT”. Lamenta che il rilievo delle espressioni utilizzate nel contratto deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.”. Lamenta ulteriormente che se la Corte d'Appello avesse applicato al caso di specie l'art. 1366 c.c, il quale detta il principio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, sarebbe ancora una volta giunta alla inevitabile conclusione che l'adeguamento ISTAT delle tariffe non poteva essere accordato alla GSD . Infatti, l'ASAC, concessionaria di un pubblico servizio, agiva nell'ambito delle regole del mercato pertanto, l'applicazione di una tariffa più vantaggiosa per il parcheggio degli autoveicoli poteva rendere l'aeroporto più competitivo rispetto agli scali più vicini”. Si duole, ancora, che la SAC ed ancor prima l'ASAC, sono società partecipate da enti pubblici e soggette ai controlli propri degli enti pubblici. Ciò impedisce loro di disporre, arbitrariamente ed in assenza di qualsivoglia regolamentazione scritta, la notificazione delle condizioni contrattuali regolate esclusivamente nel contratto sottoscritto tra le parti”. Con il 2 motivo denunzia omessa ed insufficiente motivazione, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c. Lamenta che la sentenza impugnata non spiega per quali ragioni l'adeguamento tariffario deve ritenersi legittimo e contrattualmente dovuto, avuto riferimento alla mera variazione Istat, e non anche in relazione al diverso valore ricavabile dai prezzi effettivamente praticati negli altri aeroporti di riferimento”. Con il 1 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1367 c.c, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che l'art. 4 del contratto di subconcessione non esprimesse un criterio automatico di adeguamento tariffario”, sicché in tal modo . ha certamente violato l'art. 1367 c.c. posto che ha privilegiato un'interpretazione che ha svuotato di contenuto un preciso obbligo contrattuale, fornendo un'interpretazione secondo cui l'art. 4 non avrebbe effetto alcuno l'obbligo di adeguamento sarebbe infatti comunque desumibile dall'allora vigente art. 6.4 della legge 537/93, che richiama proprio il dato Istat ”, laddove le parti inserirono quella pattuizione . perché non volevano applicare solamente il dato Istat, ma volevano invece far riferimento ad un paniere più specifico, rappresentato dai prezzi praticati negli altri aeroporti di riferimento”. Lamenta che in ogni caso, anche a voler ammettere che l'art. 4 esprimesse solo un puntuale obbligo di negoziazione dei parametri tariffari, tale obbligo di rinegoziazione andava svolto in conformità ai valori desumibili da prezzi applicati negli altri aeroporti di riferimento, e non già applicando il mero dato Istat”. Con il 2 motivo denunzia omessa ed insufficiente motivazione, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. Lamenta che la sentenza impugnata non spiega per quali ragioni l'adeguamento tariffario deve ritenersi legittimo e contrattualmente dovuto, avuto riferimento alla mera variazione Istat, e non anche in relazione al diverso valore ricavabile dai prezzi effettivamente praticati negli altri aeroporti di riferimento”. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., la ricorrente in via principale all' atto di citazione notificato il in data 14 marzo 1995”, al contratto di sub concessione stipulato in data 7.10.1987”, alla sentenza di 1 grado, alle udienze del giudizio di rinvio la ricorrente in via incidentale all' art. 4 del contratto di sub concessione” senza invero debitamente ed esaustivamente -per quanto in questa sede d'interesse riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati es., in particolare, l' art. 4 del contratto di sub concessione” da parte della ricorrente in via incidentale , senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279 , la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279 . A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 sulla base delle sole deduzioni nei medesimi contenute, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito v. Cass., 24/3/2003, n. 3158 Cass. 25/8/2003, n. 12444 Cass., 1/2/1995, n. 1161 . Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . Va per altro verso ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice v. Cass., 9/5/2003, n. 7058 . Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né ricorre d'altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda v. Cass., 18/5/1973, n. 1433 Cass., 28/6/1969, n. 2355 . Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito v. Cass., 21/10/1972, n. 3190 Cass., 17/3/1971, n. 748 Cass., 23/6/1967, n. 1537 . Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse v. Cass., 9/3/2011, n. 5586 . La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge v. Cass., 16/1/2007, n. 828 Cass., 25/10/2006, n. 22899 Cass., 8/5/2006, n. 10503 Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802 . Con particolare riferimento al 1 motivo del ricorso principale va ulteriormente posto in rilievo che la costituzione della odierna ricorrente nel giudizio di rinvio riassunto dalla società G.S.D. s.r.l. all'esito della pronunzia Cass. n. 15198 del 2006 declaratoria della giurisdizione dell'a.g.o. è invero inammissibilmente avvenuta in data l/10/2009 solo anteriormente all'udienza collegiale del 12/10/2009, e cioè quasi due anni dopo l'udienza del 6/12/2007 all'esito della quale, con la rimessione delle parti avanti al Collegio, il G.I. si era invero spogliato dei suoi poteri. Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non assume rilievo alcuno che in quest'ultima udienza le parti non furono invitate a precisare le rispettive conclusioni e non assolsero a tale incombente, giacché l'omissione dell'invito alle parti a precisare le proprie conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, tale invito non essendo prescritto a pena di nullità, sicché la relativa mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio v. Cass., 10/11/2006, n. 24041 Cass., 25/3/1988, n. 2589. V. anche Cass., 29/1/1992, n. 890 . Laddove la preclusione posta dall’art. 293 c.p.c. alla costituzione del contumace irrilevante essendo che la declaratoria di contumacia sia stata formalmente emessa v. Cass., 27/8/1962, n. 2680 , in un momento come nella specie successivo all'udienza di rimessione della causa al Collegio, risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile salvo il caso -invero non ricorrente nella specie-che la causa ritorni per qualsiasi ragione alla fase istruttoria una successiva costituzione del contumace v. Cass., 27/7/2002, n. 11136 . Orbene, ai suddetti principi l'impugnata sentenza risulta invero pienamente informata. Quanto al 1 motivo del ricorso principale va ulteriormente osservato, da un canto, che laddove il giudice abbia -dopo una statuizione di inammissibilità dell'appello-abbia comunque proceduto all'esame del merito della domanda azionata la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare in sede di legittimità la motivazione sul merito, giacché quest'ultima risulta dal giudice, spogliatosi della potestas iudicandi, svolta meramente ad abundantiam v. Cass., Sez. Un., 20/2/2007, n. 3840. E, conformemente, Cass., 5/7/2007, n. 15234 . Per altro verso, che, stante la correttamente ravvisata tardività della costituzione della il società S.A.C. s.p.a., nessuna violazione del diritto di difesa risulta nel caso integrata in ragione della inutilizzabilità della relativa produzione documentale dalla corte di merito ritenuta nell'impugnata sentenza. Relativamente al 2 motivo del ricorso principale e al 1 motivo del ricorso incidentale va altresì ribadito che la violazione del requisito richiesto ex art. 366, 1 co. n. 6, c.p.c. risulta integrata non solamente dalla mancanza della debita ed esaustiva -per quanto in questa sede d'interesse-riproduzione degli atti e dei documenti del giudizio di merito cui viene fatto nel ricorso richiamo, ma anche allorquando essi risultino riportati senza la puntuale ed esaustiva indicazione dei dati necessari al relativo reperimento in atti v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279. V. altresì Cass., 19/9/2011, n. 19069 Cass., 23/9/2009, n. 20535 Cass., 3/7/2009, n. 15628 Cass., 12/12/2008, n. 29279 . Orbene, con riferimento all'evocato art. 4 del contratto di subconcessione” da entrambe le odierne ricorrenti il suindicato principio non risulta invero osservato, quella in via principale avendo pure omesso di riportare le altre clausole contrattuali alla cui stregua ne lamenta la mancata interpretazione sistematica. In ordine al 2 motivo del ricorso incidentale non può infine sottacersi che non risulta in realtà articolato alcun motivo a sostegno del denunziato vizio di motivazione. A tale stregua il motivo risulta genericamente formulato, secondo un modello difforme da quello normativamente delineato e invero sostanziantesi in meramente generiche ed apodittiche asserzioni cfr. Cass., 13/7/2005, n. 14741 , inammissibilmente rimettendosene l'individuazione all'attività esegetica di questa Corte, dalla ricorrente invero non posta in condizioni di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della doglianza v. Cass., 18/4/2006, n. 8932 Cass., 20/1/2006, n. 1108 Cass., 8/11/2005, n. 21659 Cass., 2/81/2005, n. 16132 Cass., 25/2/2004, n. 3803 Cass., 28/10/2002, n. 15177 Cass., 12/5/1998 n. 4777 , non essendo sufficienti affermazioni come nella specie apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 . Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni delle odierne ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1 co. n. 4, c.p.c., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 , e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 . Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c, le ricorrenti in realtà sollecitano, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento degli stessi cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 . Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le ricorrenti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.