Basta la nota di precisazione del credito per azionare i ratei successivi a quelli quantificati nel precetto

La richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata è infatti equipollente alla menzione delle successive e ulteriori voci di credito operata nella c.d. nota di precisazione del credito, con cui il creditore puntualizza ogni propria posizione sull’entità del credito azionato.

Il caso . La fattispecie al centro della controversia in esame vede quattro creditori procedere, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, nei confronti del comune debitore sulla base di un verbale di conciliazione dove sono previsti obblighi di fare a carico del debitore e penale giornaliera per il ritardo. I creditori esperivano l’opposizione agli atti esecutivi in quanto ritenevano che l’ordinanza determinativa delle somme dovute dal debitore a titolo di conversione non avesse considerato i ratei di penale maturati dopo il precetto. In altre parole sostenevano che non si fosse considerata la quota di uscita futura che misuri costi già maturati, ma non ancora rilevati. Secondo i creditori, infatti, i ratei di penale maturati successivamente al precetto e richiesti con la nota di precisazione del credito sarebbero dovuti essere comunque tenuti in conto. È necessario notificare il precetto per intervenire? In primo grado il Tribunale rigettava l’opposizione dei creditori agli atti esecutivi affermando la necessità di notificare un precetto al fine di intervenire in una procedura esecutiva immobiliare. Inoltre il giudice di prime cure riteneva indispensabile un autonomo atto di intervento per far valere i ratei del credito recato dal titolo esecutivo già azionato, ma maturati solo successivamente alla notifica del precetto. I creditori ricorrevano dunque per Cassazione reputando che l’intervento in una procedura esecutiva potesse essere realizzato anche senza effettuare prima la notifica di un precetto e senza esperire un autonomo atto di intervento per far valere i ratei del credito maturati successivamente al precetto. Secondo i ricorrenti sarebbe stata infatti sufficiente la loro richiesta contenuta nella nota di precisazione del credito in modo da ottenere l’ordinanza prevista all’art. 495 c.p.c Infatti, una volta iniziata l’espropriazione immobiliare e depositata dall’esecutata istanza di conversione, i creditori hanno reclamato anche i ratei della stessa penale maturati dopo la notificazione del precetto, presupponendo la persistenza dell’inadempimento del debitore esecutato. I creditori, come detto, hanno richiesto i ratei semplicemente menzionandoli nella memoria o nota di precisazione del credito depositata ai fini dell’udienza in cui il giudice dell’esecuzione si sarebbe riservato per pronunciare l’ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione. Quadro normativo. Giova ricordare come nella suddetta si preveda la c.d. conversione del pignoramento. Si dispone, infatti la facoltà del debitore, prima che sia ordinata la venditao l'assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Tuttavia, si afferma che nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice dell’esecuzione può disporre con ordinanza, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale . Si aggiunge, inoltre, che nell’ipotesi in cui il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice, su richiesta del creditore procedente o intervenuto con titolo esecutivo, dispone la vendita dei beni pignorati. Per la Cassazione il titolo esecutivo comprende anche i ratei. La Suprema Corte precisa che il titolo esecutivo azionato consiste in un verbale di conciliazione che include il pagamento di una penale per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento delle specifiche obbligazioni di fare. Inoltre, si osserva come il precetto intimato, su cui si fonda il titolo, non poteva tenere in conto la penale di ammontare maggiore o di quello maturato fino a quella stessa data. Il comando contenuto nel titolo su cui si fonda l’azione esecutiva, benché riferito ad un periodo di tempo non ancora esaurito ma indeterminato, consente di comprendere anche i ratei. I creditori, possono dunque legittimamente intimare i ratei dello stesso credito già azionato con il titolo su cui si fonda l’azione esecutiva, anche se sono successivi al precetto. Infatti non è prevista una data certa di cessazione dell’efficacia del titolo, in quanto non è possibile prevedere l’inadempimento della controparte debitrice. I creditori, quindi, ben potranno azionare il credito ai ratei maturati successivamente intervenendo nella stessa procedura esecutiva. I creditori potranno intervenire nella stessa procedura esecutiva . Vale ricordare in proposito come l’intervento dei creditori è un meccanismo processuale, con evidente funzione di economia processuale, in forza del quale un creditore, al fine di soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, ha la facoltà di approfittare dell’attività liquidativa già iniziata da un altro creditore con l’instaurazione di un precedente procedimento esecutivo. Tale possibilità comporta dei benefici anche in capo al debitore, il quale trae vantaggio dalla riduzione dei costi e dei tempi dovuti dall’unicità delle operazioni stesse. L’intervento appare quindi essenzialmente finalizzato a permettere ad altri creditori non procedenti del medesimo debitore pignorato di partecipare ad un’esecuzione già posta in essere e pendente. L’intervento, non deve però essere preceduto da un precetto. Fa eccezione a tale regola l’ipotesi di esecuzione forzata in danno di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici, dove il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 30 del 1997, in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, si applica anche all'ipotesi di intervento del creditore. Tuttavia la regola generale non richiede la notifica di un precetto ai fini dell’intervento. Di conseguenza, è sufficiente che i creditori inoltrino un ricorso indicando il credito, il titolo relativo e la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata. È sufficiente una dichiarazione per richiedere i ratei successivi all’intimazione . La Cassazione afferma però che per il principio di libertà delle forme, a condizione che non sia limitata alcuna facoltà di difesa del debitore e degli altri creditori, il creditore che intende intervenire, può sostituire un ricorso formale con una dichiarazione proveniente dallo stesso procuratore del procedente, con cui, sulla base del titolo esecutivo già azionato e in forza dello stesso mandato ad agire esecutivamente, siano domandati i ratei maturati successivamente all’intimazione del precetto o comunque gli ultimi per i quali si sia già azionato il titolo esecutivo. La Suprema Corte giunge a tale conclusione in quanto ritiene equipollente alla richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata la menzione delle successive e ulteriori voci di credito operata nella c.d. nota di precisazione del credito. Infatti con tale nota il creditore precisa e puntualizza tutte le proprie posizioni, in diritto, in fatto e in punto di semplice calcolo, con riferimento all’entità del credito azionato, del quale richiede l’adempimento coattivo. L’equipollenza tra la richiesta di partecipazione alla distribuzione e la nota di precisazione è giustificata dal fatto che in tale ipotesi il titolo resta il medesimo, il mandato al procuratore del creditore risulta poi facilmente individuabile nello stesso mandato relativo al titolo originario menzionato nel precetto, e l’istanza di partecipazione è contenuta nella precisazione del credito. Non è necessaria la previa notifica del precetto . Concludendo, la Cassazione, quindi, accoglie il ricorso. Infatti - considerando peraltro che l’intervento tempestivo è possibile fino a quando il giudice dell'esecuzione non abbia autorizzato la vendita - sarà possibile ammettere come equipollente di una atto di intervento la menzione dei ratei successivi al precetto contenuta nella nota di precisazione del credito. Inoltre, a tal proposito, non si rivela necessario notificare precedentemente un atto di precetto. Si è infatti dimostrato come al fine di azionare in sede esecutiva i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto e fondati sullo stesso titolo è sufficiente la menzione degli stessi ratei nella c.d. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell’ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 31 ottobre - 11 dicembre 2012, n. 22645 Presidente Salmè – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. M.L. , Ma.El. , E. e M.P. , creditori procedenti nei confronti di V.G. in forza di verbale di conciliazione con previsione di obblighi di fare a carico di costei e penale giornaliera per il ritardo, ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 6639 del dì 1.10.09 del tribunale di Torino, con cui è stata rigettata la loro opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza determinativa delle somme dovute dalla debitrice a titolo di conversione, la quale non ha tenuto conto dei ratei di penale maturati successivamente al precetto e richiesti con la nota di precisazione del credito, siccome non preceduti da ulteriore atto di precetto e da formale ricorso per intervento. Resiste con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale condizionato sulla riconvenzionale ritenuta assorbita dal giudice del merito e relativa alla contestata debenza della penale successiva, la V. ed a tale ricorso incidentale ribattono, con controricorso apposito, i ricorrenti principali. Per la pubblica udienza del 31.10.12 le parti illustrano le rispettive posizioni con memoria. Motivi della decisione 2. I ricorrenti principali dispiegano tre motivi e 2.1. con un primo - rubricato ex art. 360 n. 3 c.p.c violazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c. -censurano l'affermata necessità di previa notifica di un precetto quale condizione per intervenire in una procedura esecutiva immobiliare 2.2. con un secondo - rubricato ex art. 360 n. 3 c.p.c violazione, disapplicazione e/o falsa applicazione dell'art. 499 c.p.c, anche in relazione all'art. 495 c.p.c, all'art. 156 c.p.c ed all'art. 1424 c.c. - si dolgono della ritenuta necessità di un autonomo atto di intervento per far valere i ratei del credito recato dal titolo esecutivo già azionato, ma maturati successivamente alla notifica del precetto, in luogo della sufficienza della loro richiesta nella nota di precisazione del credito finalizzata all'ordinanza di cui all'art. 495 cod. proc. civ. 2.3. con un terzo - rubricato ex art. 360 n. 3 e n. 5 violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c, nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo - lamentano avere omesso la gravata sentenza di motivare sull'addotta equipollenza, ai fini del riconoscimento del relativo credito, della menzione dei ratei di questo maturati successivamente al precetto operata nella nota di precisazione del credito. 3. La controricorrente, oltre a contestare i motivi di ricorso, dispiega a sua volta ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronunzia sulla sua riconvenzionale volta a contestare il diritto delle controparti all'ulteriore penale ricorso incidentale di cui i ricorrenti principali eccepiscono in primo luogo l'inammissibilità, investendo un capo della sentenza relativo ad un'opposizione ad esecuzione e pertanto impugnabile esclusivamente con l'appello. 4. Va premesso che i due ricorsi, siccome relativi alla medesima sentenza, devono tra loro essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., come pure che non trova applicazione l'art. 366-bis cod. proc. civ., abrogato con effetto dal 4 luglio 2009 ed in relazione alle sentenze, come quella oggetto degli odierni gravami, pubblicate dopo tale data. 5. I motivi di ricorso principale, in quanto tra loro intimamente connessi, vanno congiuntamente trattati e devono riconoscersi fondati. Infatti 5.1. la peculiarità della fattispecie sta in ciò che il titolo esecutivo azionato consiste in un verbale di conciliazione, che prevede, tra l'altro, una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento alle specifiche obbligazioni di fare che il titolo è stato posto a base del precetto intimato, il quale non poteva considerare la penale in ammontare maggiore di quello maturato fino a quella stessa data che, iniziata espropriazione immobiliare e depositata dall'esecutata istanza di conversione, i creditori, solamente menzionandoli nella memoria o nota di precisazione del credito depositata ai fini dell'udienza in cui il g.e. si sarebbe riservato per pronunciare l'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione, hanno reclamato altresì i ratei della stessa penale come maturati successivamente alla notificazione del precetto, sul presupposto della persistenza dell'inadempimento dell'obbligata esecutata 5.2. orbene, quanto ai ratei, successivi al precetto, del medesimo credito già azionato con il titolo posto a base dell'azione esecutiva, il creditore può, con tutta evidenza, legittimamente intimarli già nel precetto con formule del tipo oltre ratei periodici successivi in ragione di dal - data del precetto o ultima data calcolata in quest'ultimo - fino al soddisfo il relativo potere gli deriva direttamente dal comando contenuto nel titolo, riferito ad un periodo di tempo non ancora esaurito, ma indeterminato, nel senso che non è prevista una data certa di cessazione della sua efficacia, in quanto invece subordinata alla protrazione di un evento incerto nel futuro quale l'inadempimento di controparte ma, qualora egli, legittimamente determinandosi, non lo faccia come risulta essere avvenuto nella fattispecie, in cui i creditori non constano essersi avvalsi della relativa facoltà , certamente potrà azionare il credito ai ratei successivamente maturatisi e potrà farlo nella medesima procedura esecutiva solo che non potrà esimersi dal dispiegare a tal fine intervento 5.3. com’è noto, l'intervento dei creditori - anche dopo la riforma degli artt. 499 e 500 c.p.c. di cui alle leggi 80/05 e 263/05 i quali sono stati modificati, rispettivamente, dai nn. 7 e 7-bis della lettera e del co. 3 dell'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. in 1. 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dall'art. 1 co. 3 lett. c l. 28 dicembre 2005, n. 263, nonché il secondo a sua volta inserito dall'art. 1 co. 2 lett. d di tale ultima legge - è il particolare meccanismo processuale in forza del quale un creditore, per soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, può fruire dell'attività liquidativa già posta in essere, con l'instaurazione di un precedente procedimento esecutivo, da altro creditore e, al tempo stesso, il debitore beneficia della riduzione dei costi e dei tempi dovuti dall'unicità delle operazioni stesse esso ha quindi la finalità primaria di consentire ad altri creditori del debitore pignorato, diversi dal creditore procedente, di partecipare ad un'esecuzione già avviata e pendente, con evidente funzione di economia processuale 5.4. non è mai previsto però, in linea generale e salve specifiche disposizioni dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come ad esempio nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche Cass. 18 aprile 2012, n. 6067 , che l'intervento debba essere preceduto da precetto 5.5. la norma esige poi in ogni caso un ricorso, con l'indicazione del credito e quella del suo titolo, nonché con la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione ovvero anche, ma non è questo il caso in esame, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, quando l'intervento abbia ad oggetto un credito risultante da quelle scritture contabili 5.6. per la peculiarità dell'oggetto dell'intervento, deve ritenersi tuttavia che, per il principio di libertà delle forme e purché non ne risulti compressa alcuna facoltà di difesa del debitore o degli eventuali altri creditori, possa tener luogo di un formale ricorso anche una dichiarazione, proveniente dallo stesso procuratore del procedente, con cui, sulla base del titolo esecutivo già azionato ed in forza del medesimo mandato ad agire esecutivamente, siano chiesti i ratei successivi all'intimazione del precetto o comunque agli ultimi per i quali si sia già azionato il titolo esecutivo nulla infatti impedisce di ritenere equipollente alla richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata in cui normalmente si risolve il contenuto e l'oggetto dell'intervento la menzione di tali successive e peculiari ulteriori voci di credito, come operata nella c.d. nota di precisazione di quest'ultimo, visto che con un tale atto -del tutto invalso nella prassi - il creditore puntualizza ogni propria posizione - in diritto, in fatto e in punto di mero calcolo - sull'entità del credito azionato e del quale chiede il coattivo soddisfacimento in tale ipotesi, il titolo rimane lo stesso, il mandato al procuratore del creditore è agevolmente rinvenibile nel medesimo mandato riferito all'originario titolo menzionato nel precetto e l'istanza di partecipazione è contenuta nella precisazione del credito 5.7. né può porsi alcun problema di tempestività dell'intervento, visto che questo può avere legittimamente luogo, anche in ipotesi di presentazione di istanza di conversione, fino a quando non sia tenuta l'udienza in cui determinare le somme da sostituire al pignorato Cass. 2 4 gennaio 2012, n. 940 5.8. la gravata sentenza ha errato, quindi, nell'escludere l'ammissibilità, quale equipollente di un atto di intervento, della menzione dei ratei successivi al precetto contenuta nella nota di precisazione del credito, nonché nel ritenere la necessità della previa notifica di un apposito atto di precetto e tanto comporta la fondatezza del ricorso principale, dovendo qui affermarsi il seguente principio di diritto ai fini dell'azionamento in sede esecutiva dei ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto e basati sul medesimo titolo esecutivo, non è necessario, per il creditore, intimare ulteriore precetto e può tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella c.d. nota precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione. 6. Tanto impone la disamina del ricorso incidentale, qualificato come condizionato ma esso è inammissibile, in quanto rivolto contro un capo della sentenza che deve qualificarsi, non avendo a tanto provveduto il giudice del merito per avere implicitamente ritenuto assorbita la relativa domanda, come opposizione ad esecuzione, siccome rivolta a contestare la spettanza stessa del diritto azionato ex adverso pertanto, avverso tale implicita reiezione andava dispiegato appello, per l'intervenuto ripristino dell'ordinaria appellabilità delle sentenze rese su opposizione all'esecuzione, secondo il testo dell'art. 616 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie. 7. Tanto impone la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio al medesimo tribunale di Torino, in persona di diverso giudicante, affinché riesamini la domanda principale alla stregua del principio di diritto di cui al precedente punto 5.6 quanto alle spese del giudizio di legittimità, poi, esse non possono che conseguire alla soccombenza della ricorrente incidentale, in favore dei ricorrenti principali, tra loro in solido per l'evidente comunanza della posizione processuale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Torino, in persona di diverso giudicante condanna V.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di M.L. , Ma.El. , E. e M.P. , tra loro in solido, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.