Mancata costituzione in appello? C’è sempre tempo per riproporre l’impugnazione

In mancanza di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità rispetto ad un atto di impugnazione notificato ma non iscritto a ruolo, il gravame può essere riproposto entro il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla notifica del primo atto di impugnazione, purché il secondo atto sia sostitutivo e non già integrativo del primo.

In virtù di tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21717, depositata il 4 dicembre 2012, ha accolto il ricorso presentato da un danneggiato in un sinistro stradale che, nel giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni subiti, si era visto dichiarare improcedibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 c.p.c., sul presupposto della sua costituzione tardiva. Nello specifico il ricorrente aveva notificato un primo atto di appello nel termine annuale di impugnazione, ma non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo la causa entro i termini previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., ossia entro dieci giorni dalla notifica successivamente, però, aveva notificato un secondo atto di appello in riassunzione, di contenuto identico al primo, procedendo alla tempestiva costituzione in giudizio. Limiti alla riproponibilità dell’impugnazione inammissibile o improcedibile. Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha colto l’occasione per chiarire, una volta per tutte, quelli che sono i presupposti applicativi degli artt. 358 e 387 c.p.c Le disposizioni in parola, rispettivamente nell’appello e nel ricorso in cassazione, escludono la possibilità di riproporre un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile. Ebbene, i giudici di legittimità, richiamandosi ai propri precedenti ex multis Cass. S.U. n. 16162/2002 , hanno specificato che siffatta preclusione opera unicamente nel caso in cui, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, sia intervenuta una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità. In mancanza di tale preesistente declaratoria, il potere di impugnazione deve ritenersi non consumato e perciò è consentita la proposizione di una nuova impugnazione, di contenuto identico o diverso a quella precedente, purché sostitutiva e non integrativa della prima cfr. Cass. n. 22957/2010 n. 13257/2010 n. 26319/2006 . Natura e contenuto della seconda impugnazione. A parere dei giudici di legittimità, la sostituzione in parola non deve ritenersi circoscritta all’ipotesi in cui si intenda sanare la nullità del primo atto di impugnazione, ma può intervenire per sopperire a diverse tipologie di vizi cfr. Cass. n. 20912/2005 n. 9569/2000 . Nello specifico il vizio del primo atto può essere sia di carattere strutturale, come per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell’atto, sia di carattere funzionale, come per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per l’instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice. Del resto, nel caso di specie, la riproposizione dell’appello era intervenuta proprio al fine di rimediare ad un vizio funzionale atteso che il primo atto di appello non era stato iscritto a ruolo. Termine breve per riproporre l’impugnazione . Da ultimo la Suprema Corte ha specificato che, al fine di valutare la tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve, il quale decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza di tale notificazione, dalla data di proposizione della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 ottobre - 4 dicembre 2012, n. 21717 Presidente Uccella - Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Ai fini che ancora interessano, le reciproche domande di risarcimento dei danni, in esito a un sinistro stradale in cui rimanevano coinvolti due veicoli, venivano decise dal Giudice di Pace di Minturno nel senso del concorso di responsabilità, pari al 30% a carico di G D.S. e al 70% a carico di D.S.A. , con condanna reciproca degli stessi, in solido con le rispettive assicurazioni Società Cattolica di Assicurazioni cooperativa a r.l. Assicurazioni Generali Spa . 2. Nel contraddittorio di tutte le parti, l'appello proposto in via principale da D.S. veniva dichiarato improcedibile e, di conseguenza, si dichiarava di non poter statuire sull'appello incidentale proposto dal D.S. , relativo all'ammontare del danno patrimoniale riconosciuto sentenza del 21 agosto 2008 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta . 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D.S. , con un motivo, corredato da quesito. La Società Cattolica di Assicurazioni ha presentato controricorso ad adiuvandum. D.S. , ritualmente intimato non ha svolto difese. All'udienza pubblica del 20 ottobre 2011, verificata l'assenza dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica a Assicurazioni Generali Spa, la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio, con termine, e rinviato la causa a nuovo ruolo. Il contraddittorio è stato ritualmente integrato nel rispetto dell'art. 371 bis cod. proc. civ., e Assicurazioni Generali Spa non ha svolto difese. Motivi della decisione 1. La decisione impugnata ha ritenuto l'improcedibilità dell'appello principale del D.S. sulla base delle seguenti essenziali argomentazioni. a Dopo la riforma dell'art. 348 cod. proc. civ., ad opera della legge 26 novembre 1990, n. 353, caratterizzata dal favor del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'improcedibilità dell'appello consegue alla mancata o ritardata costituzione dell'appellante senza che possa avere rilievo la eventuale costituzione dell'appellato, con conseguente non applicazione dell'art. 171, secondo comma cod. proc. civ., che darebbe la possibilità all'appellante di costituirsi sino alla prima udienza in caso di tempestiva costituzione dell'appellato senza che, nel caso in cui nessuna delle parti si sia costituita, possa operare la possibilità di riassunzione nel termine di un anno dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, ai sensi dell'art. 171, primo comma e 307 cod. proc. civ. b Non giova quella giurisprudenza che conferisce rilievo ad atti nulli rinnovati prima che sia dichiarata la nullità, perché, nella specie, dallo stesso atto in riassunzione emerge chiaro che non vi era alcuna nullità da sanare, ma la semplice svista” della non iscrizione a ruolo. Non è applicabile l'art. 358 cod. proc. civ., che consente la riproposizione dell'appello, se non ne è stata dichiarata l'improcedibilità, perché si riferisce al caso di due distinti atti di appello avverso una medesima statuizione piuttosto che all'ipotesi del medesimo atto rinnovato”. Di conseguenza, conclude il Tribunale, l'appello principale è improcedibile poiché l'appellante si è costituito in data 7 giugno 2006, ben oltre t dieci giorni richiesti dalla prima notifica ndr rispetto alla prima notifica neanche gli appellati si sono costituiti nei termini alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello principale non osta la riassunzione dell'appello nel termine di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. 2. Con l'unico motivo di ricorso il D.S. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 358 cod. proc. civ., sostenendo che, nella specie, l'atto di appello il secondo, di identico contenuto al primo non iscritto a ruolo era legittimo in applicazione dell'art. 358 cit., essendo stato proposto entro il termine breve di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dei primo atto di appello, non essendosi l'impugnazione consumata in mancanza di pronuncia di inammissibilità o improcedibilità rispetto al primo atto di impugnazione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. È pacifico che la sentenza di primo grado, del 27 dicembre 2005, non fu notificata il primo appello principale del D.S. , notificato il 28 aprile 2006, nel termine annuale di impugnazione, non fu iscritto a ruolo il secondo atto di appello, in riassunzione, fu notificato il 29 maggio 2006, entro 30 giorni dalla prima notifica, atteso che il 28 maggio 2006 era domenica l'appellante si costituì il 7 giugno 2006 nei dieci giorni dal secondo atto di appello il primo atto di appello e il secondo atto di appello in riassunzione sono identici. 3.2. Il Tribunale ha errato nell'applicare l'art. 348 cod. proc. civ., anziché l'art. 358 cod. civ. Infatti, ha escluso l'applicabilità di quest'ultimo sulla base dell'erroneo presupposto che esso possa trovare applicazione solo nel caso di atti di impugnazione, diversi tra di loro, dei quali il secondo miri a sanare la nullità del primo, ed esclude la nullità del primo atto attribuendo ad una svista” la mancata iscrizione. Invece, come si dimostrerà nel paragrafo successivo, rispetto al'art. 358 cit., sussistono, nella specie esaminata, tutti i requisiti richiesti dalla norma ed affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte. 4.1. Costituisce principio portante, affermato rispetto all'appello e al ricorso per cassazione dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, dall'applicazione della previsione codicistica artt. 358 e 387 cod. proc. civ. discende che, la riproponibilità della stessa specie di impugnazione, mediante atto sostitutivo del primo tra le tante, Sez. Un. 15 novembre 2002, n. 16162 , nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza di tale notificazione, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata, tra le tante, Cass. 12 novembre 2010, n. 22957 , trova ostacolo nell'intervenuta pronuncia di inammissibilità/improcedibilità/estinzione sulla prima impugnazione, al tempo della proposizione della seconda. Le applicazioni sono numerose e, sempre, fondate sulle richiamate norme di procedura, anche per i riti speciali Cass. 5 giugno 2007, n. 13062 talvolta, sono più esplicite sul punto es., Cass. 7 settembre 1999, n. 9475 Cass. n. 22957 del 2010, cit. talaltra, richiamano il principio costituzionale del giusto processo in riferimento all'esplicarsi del diritto di difesa nelle impugnazioni da ultimo Cass. 18 luglio 2011, n. 15721 . 4.2. Sempre dalla giurisprudenza, risulta inequivocabile la necessità che il secondo atto non sia integrativo, ma sostitutivo del primo. Come è, indubbiamente, il secondo atto di appello nel caso di specie, dove identico atto è stato rinotificato perché il primo non era stato iscritto a ruolo. Infatti, innumerevoli pronunce non delimitano l'ampiezza del potere di impugnazione esplicato con l'atto sostitutivo riproposto, potendo quest'ultimo essere identico o diverso rispetto ai motivi di censura, purché sostitutivo tra le tante, Cass. n. 22957 del 2010, cit. Cass. n. 26319 del 2006, cit. Cass. 12 luglio 2006, n. 15873 . Ampiezza che, da ultimo, ha trovato applicazione in riferimento al requisito del quesito di diritto previsto dall'art. 366 bis cod. proc. civ., ammettendosi ricorsi sostitutivi del precedente, mancante dei suddetti quesiti es., Cass. 31 maggio 2010, n. 13257 . Mentre, è rimasta del tutto isolata risultando confermata solo da Cass. 18 marzo 2005, n. 5953, in una specie in cui non veniva in rilievo la difformità tra primo e secondo atto, cfr. motivazione l'unica pronuncia Cass. 8 marzo 2000, n. 2607 in cui si afferma che il nuovo ricorso non può contenere ulteriori motivi di censura, dovendosi ritenere che il diritto di impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo”. 4.3. Quanto al vizio del primo atto, che il secondo intende sostituire, dalla giurisprudenza di legittimità es., Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912 Cass. 21 luglio 2000, n. 9569 risulta inequivocabilmente che il vizio può essere a di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell'atto art. 342 cod. proc. civ. b di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice art. 347, 348 cod. proc. civ. . Vizio, quest'ultimo, esistente nella specie esaminata, nella quale il primo atto di appello non era stato iscritto a ruolo. 5. In conclusione, il ricorso è accolto in applicazione del seguente principio di diritto Affinché il potere di impugnazione della parte non possa ritenersi consumato, la riproponibilità di una impugnazione operando gli stessi principi per l'appello e per il ricorso per cassazione della stessa specie, con un secondo atto, è condizionata - dal carattere sostitutivo del secondo atto rispetto al primo -dalla tempestività, nel termine di impugnazione breve, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata e, in mancanza, dalla data di notifica della prima impugnazione, che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata - dalla mancata pronuncia sulla prima impugnazione, riferita al momento della proposizione della seconda - dall'esistenza di un vizio del primo atto, che il secondo intende sostituire vizio che può essere di carattere strutturale, per il mancato rispetto delle norme processuali che disciplinano i requisiti di contenuto-forma dell'atto di carattere funzionale, per il mancato rispetto delle norme processuali dettate per la instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice”. Nella specie, essendo state rispettate tutte le suddette condizioni, il secondo atto di appello principale del D.S. risulta ritualmente proposto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese processuali del presente giudizio, al Tribunale di Latina, in persona di diverso giudice. P.Q.M. la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Latina, in persona di diverso giudice.