Le convenzioni internazionali non si interpretano secondo regole interne

Difetta di giurisdizione il giudice italiano sulla domanda di pagamento del venditore residente in Italia, dove il compratore inadempiente sia residente in Svizzera e quivi la merce sia stata consegnata.

Il caso. Al tribunale di Varese viene presentata domanda di ingiunzione di pagamento relativamente alla somma dovuta al creditore italiano dal debitore residente in Svizzera, a titolo di compensi relativi alla fornitura di manuali di istruzioni e ricambi che sono stati consegnati dal primo nella sede elvetica. La questione che si è posta, dunque, riguarda il giudice a cui spetta il potere giurisdizionale sulla domanda. Prima di esaminare le motivazioni del giudice di Varese, giova riportare una sintetica ricostruzione delle regole sulla giurisdizione a cui si conforma l’ordinamento giuridico italiano. Come è noto, la legge n. 218 del 31 maggio 1995 determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. L’art. 2 stabilisce Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia . La disposizione non fa altro che riportare il principio internazionale pacta sunt servanda , per cui la normativa contenuta in trattati internazionali vincola lo stato contraente che deve rispettarli con prevalente applicazione della disciplina internazionale. Il secondo comma dell’art. 2 aggiunge altra disposizione molto importante Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme . In base a questa fondamentale norma il diritto internazionale convenzionale non deve subire condizionamenti derivanti dai principi di un determinato Stato. Il primo accordo internazionale a vincolare il nostro Paese in ordine alla competenza giurisdizionale è stata la Convezione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con legge 804/1971 che regolava la giurisdizione dei paese membri della Cee. Successivamente, la convezione è stata sostituita dal Regolamento n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, entrato in vigore il 1° marzo 2002, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Altro accordo internazionale che interessa l’Italia in quanto paese membro dell’UE è la Convenzione di Lugano. Il 16 settembre 1988, infatti, gli Stati membri e gli Stati EFTA all’epoca Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera hanno concluso tale convenzione ratificata con legge 198/1992 – parallela, se si vuole, alla convenzione di Bruxelles del 1968 in quanto ne riproduce l’impianto normativo - concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. A questo accordo ne ha fatto seguito altro, noto come Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 e stipulato tra la Comunità Europea e Danimarca, Islanda, Norvegia e Svizzera sempre per regolare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale alla luce, stavolta, dei principi del regolamento CE n. 44/2001, con l’obbiettivo di potenziare in tal modo la cooperazione giudiziaria ed economica. Vi è non a caso una corrispondenza tra il contenuto della Convenzione e del Regolamento comunitario. Contratto di compravendita internazionale alienante italiano, acquirente svizzero. Tanto premesso, è chiaro che al caso di specie, che come detto vede protagonisti attore italiano e convenuto svizzero si applicherà la Convenzione di Lugano appena menzionata. Il Trattato prevede, in primo luogo, una regola generale che in linea con quanto previsto dalle norme parallele del Regolamento 44/2001 e dell’art. 3 legge 218/1995 stabilisce le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato . In secondo luogo, agli artt. 5-22, sono previste delle competenze speciali e, tra queste, vi è l’art. 5, comma 1, lett. a , stabilisce che in materia contrattuale la persona domiciliata nel territorio di uno stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Ne segue che, in applicazione alla suddetta Convenzione, il nostro creditore avrebbe dovuto proporre la domanda dinanzi ad un giudice svizzero sia in ossequio alla regola generale del domicilio del convenuto, sia se avesse voluto avvalersi della competenza speciale facoltativa. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha ritenuto di instaurare il giudizio dinanzi al giudice italiano poiché ha interpretato la disposizione sulla competenza speciale nel senso di doversi giudicare consentita la citazione del convenuto davanti al giudice italiano, in quanto è questo il giudice del luogo dove l’obbligazione deve essere eseguita. La tesi troverebbe conferma nella giurisprudenza italiana che, in riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, afferma che il forum destinatae solutionis è, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., identificabile con il domicilio del creditore v. Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2010, n. 12455 . L’art. 20 c.p.c., infatti, stabilisce che per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorte o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio e l’art. 1182 c.c. afferma al terzo comma, che l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. È evidente che nel caso di specie il ricorrente ha ritenuto che l’obbligazione dedotta in giudizio dovesse ritenersi quella del pagamento della somma di denaro a lui dovuta. Tuttavia, non è questa la giusta interpretazione da dare all’art. 5, comma 1, lett. a della Convenzione di Lugano. Esclusa la competenza del giudice italiano. Proprio a scanso di ogni equivoco, è lo stesso art. 5 ad offrire alla lett. b del primo comma la corretta lettura della disposizione chiarimento per altro in linea con quanto stabilito anche nel Regolamento comunitario 44/2001 . Dichiara l’articolo che Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è – nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, – nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla presente convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto . Pertanto, dinanzi a tale inequivocabile interpretazione – che è prevalente, secondo anche quanto richiamato dall’art. 2 della Legge 218/1995 – giustamente il giudice varesino ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello svizzero. La nuova Convezione di Lugano, infatti, non ricollega più la competenza giurisdizionale al luogo di pagamento dell’obbligazione insoddisfatta ma sempre al luogo di consegna della merce o di prestazione del servizio, certo con una serie di norme che riguardano solo la compravendita . La Convenzione del 1988, infatti, a proposito delle competenze speciali si esprimeva semplicemente così in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita . I problemi interpretativi che ne sono scaturiti sono stati risolti attraverso una spiegazione normativa, che non lascia alcun dubbio sul giudice da adire.

Tribunale di Varese, sez. I Civile, decreto 27 ottobre 2012 Giudice G. Buffone Contratto di compravendita internazionale – Alienante italiano, acquirente svizzero – Inadempimento del compratore – Richiesta di pagamento del venditore – Obbligazione pecuniaria – Recupero del credito – Competenza giurisdizionale – Convenzione di Lugano, 30 ottobre 2007 - principio actor sequitur forum rei – Unicità del criterio per la determinazione della competenza – Luogo di consegna della merce – Analogia con il reg. ce 44/2011 – Competenza del giudice italiano – Esclusione. In materia di compravendita internazionale di beni o servizi, la nuova Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 non ricollega più la competenza giurisdizionale al luogo di pagamento dell’obbligazione insoddisfatta ma sempre al luogo di consegna della merce o di prestazione del servizio ne consegue che, in difetto di deroga pattizia alla regola della competenza del luogo di consegna dei beni venduti, difetta di giurisdizione il giudice italiano sulla domanda di pagamento del venditore residente in Italia, dove il compratore inadempiente sia residente in Svizzera e quivi la merce sia stata consegnata. Fatto e diritto M, in qualità di titolare della D, con residenza in di Varese è creditore nei confronti della W s.a., con sede in Svizzera , della somma di Euro 47.143,30 a titolo di compensi relativi alla redazione di manuali per istruzioni e ricambi. Presenta richiesta di ingiunzione contro il debitore residente nella Confederazione Elvetica. Nel caso di specie è assente un contratto scritto e, pertanto, la trama dei rapporti viene ricostruita sulla base delle allegazioni del ricorrente stando a queste e sfogliando i documenti allegati, si può agevolmente ritenere che il rapporto pattizio prevedesse la fornitura di scritti tecnica manuali di istruzione per la produzione della creditrice manuali che venivano forniti alla stessa, con commistione, quindi, di diversi profili sostanziali cessione di beni e prestazione di servizi . Trattasi di rapporto commerciale cui sono applicabili le norme della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007, tra la Svizzera e la Comunità Europea. La regola generale di competenza giurisdizionale su cui si fonda la Convenzione non presenta variazione alcuna rispetto alla Convenzione del 1988. Essa si riporta al principio actor sequitur forum rei e rimane pertanto ancorata al domicilio del convenuto in uno Stato vincolato dalla Convenzione. È inoltre riaffermato che la cittadinanza del convenuto non ha alcun ruolo ai fini della competenza. Alla regola del foro del convenuto, vengono introdotte deroghe – per quanto qui interessa – nell’art. 5 del Trattato in cui è previsto il debitore di un negozio può essere convenuto in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Si precisa, però, che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla convenzione, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. Nel caso della prestazione di servizi, esso è invece il luogo, situato in uno Stato vincolato dalla convenzione, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”. Se ne inferisce, pertanto, che mentre il foro generale è basato sul collegamento del convenuto con il giudice al quale è attribuita competenza, le competenze speciali si fondano sul riconoscimento di un collegamento fra la controversia e il giudice competente a conoscerla. Esse rispondono pertanto a un principio di convenienza processuale, e si giustificano solo quando vi sia una sufficiente connessione in termini processuali fra la lite e il giudice, sotto il profilo della raccolta delle prove o della condotta del processo v. Corte di giustizia, 30 novembre 1976, 21/76, Bier, Raccolta, 1735 o ancora dal punto di vista di una migliore protezione degli interessi delle parti contro cui il processo è preordinato. Dato il sistema completo di competenze offerto dalla Convenzione, esse si applicano indipendentemente dalla loro corrispondenza a competenze previste dal diritto nazionale degli Stati vincolati dalla Convenzione. Secondo la ricorrente, l’art. 5 comma I citato dovrebbe essere, tuttavia, interpretato nel senso di doversi giudicare consentita la citazione del convenuto davanti al giudice italiano, quale giudice dove l’obbligazione deve essere eseguita. L’assunto trova conferma nella giurisprudenza italiana che, in riferimento alla richiesta di un decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo di una fornitura, afferma che il forum destinatae solutionis è, ai sensi dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ., identificabile con il domicilio del creditore v. Cass. civ., sez. III, Ordinanza n. 12455 del 21 maggio 2010, Rv. 613019 . Vi è, però, che, nel caso di specie, è la Convenzione stessa ad avere offerto una interpretazione della locuzione in parola davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita ” con una scelta semantica che si discosta da quella del diritto interno poiché il Trattato – come già detto - precisa, però, che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è nel caso della compravendita di beni, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ” e non anche quello in cui la somma derivante dal corrispettivo deve essere incassata. Peraltro, è la Convenzione stessa a sancire la inapplicabilità delle norme nazionali sulla competenza art. 3 . Come nella Convenzione del 1988, la regola generale di competenza fondata sul domicilio del convenuto può essere derogata solo a favore delle norme di competenza enunciate nella convenzione, e più precisamente nelle sezioni da 2 a 7 del titolo II. Ciò implica che solo in virtù di tali norme una persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla Convenzione stessa. Tanto chiarisce, comunque, anche la Relazione Esplicativa alla Convenzione in esame rif. 2009/C 319/01 . Lo sfoglio dei principi di diritto sin qui illustrati depone, dunque, nel senso della competenza del giudice Svizzera. Sulla decisione non influisce il criterio della lex causae elaborato in ragione de luogo di esecuzione della obbligazione. Proprio alla luce dei problemi che questo criterio aveva generato nella pratica commerciale e giudiziaria, l’art. 5 n. 1 della nuova Convenzione riprende alla lett. a la prima parte della corrispondente disposizione della Convenzione del 1988, attribuendo competenza al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. La definizione della portata della norma non è tuttavia lasciata, come in precedenza, interamente all’interpretazione di chi deve farne applicazione. La lett. b precisa infatti che, ai fini dell’applicazione della lett. a , il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è, nei contratti di compravendita di beni e nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, il luogo – situato in uno Stato vincolato dalla Convenzione – in cui i beni, o i servizi, sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati, o prestati, in base al contratto. La disposizione della lett. b individua pertanto l’obbligazione il cui luogo di esecuzione serve di base per stabilire la competenza in relazione a questi contratti in modo autonomo, indipendentemente dall’obbligazione il cui adempimento costituisce l’oggetto della lite. Essa adotta così, senza peraltro menzionarlo, il principio della prestazione caratteristica, ed esclude di conseguenza un riferimento all’obbligazione di pagamento, anche quando quest’ultima sia quella concretamente dedotta in giudizio a fondamento della domanda . Va riconosciuto, insomma, che la nuova Convenzione di Lugano non ricollega più la competenza giurisdizionale al luogo di pagamento dell’obbligazione insoddisfatta ma sempre al luogo di consegna della merce o di prestazione del servizio, certo con una serie di norme che riguardano solo la compravendita. Le ragioni sono ben spiegate dai commentatori lo spunto per procedere alla revisione dell'articolo 5 numero 1 previgente versione è nato dagli evidenti problemi di applicazione dell'articolo di cui alla precedente Convenzione di Lugano rispettivamente di Bruxelles ”. Non essendo emerso un consenso unanime sulla soppressione tout court del foro al luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento si è deciso di limitarlo per quanto attiene ai contratti di compravendita e di fornitura di servizi .” Secondo la ricorrente, il criterio del luogo di esecuzione andrebbe interpretato alla luce della legge 218/1995. Così non è. Dal punto di vista della determinazione del luogo di esecuzione, la lett. b adotta un criterio fattuale inteso ad evitare il ricorso al diritto internazionale privato, stabilendo che, salvo diverso accordo fra le parti, il luogo di consegna dei beni di prestazione dei servizi deve essere individuato in base al contratto . Da ultimo, per rafforzare la validità della scelta qui assunta, è utile offrire uno spunto comparativo l’art. 5 della Convenzione di Lugano riproduce, di fatto, l’art. 5 comma 1 n. 1 lett. b del Regolamento europeo n. 44/2011 in cui pure è prevista la competenza del giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio” che, nel caso della compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ”. Nella recente interpretazione di questa norma, superando il vecchio indirizzo, le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente , sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute, a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa Cass. civ., Sez. Un., sentenza 5 ottobre 2009 n. 21191 . Né vale obbiettare che tale soluzione risulterebbe oltremodo penalizzante per il creditore che invochi l'adempimento dell'obbligazione di pagamento - essendo pressoché comune a tutti gli ordinamenti continentali, invocando ancora la regola della lex causae, il principio secondo il quale il pagamento di una somma di denaro deve avvenire al domicilio del creditore quanto al caso di specie, tale è il disposto dell'art. 1182 comma 3 c.c. italiano, affine, tra gli altri, al § 270/1 del B.G.B. intitolato Zahlungsort, ossia luogo del pagamento” . Nulla impedisce, difatti, all'alienante di convenire con la controparte, in deroga al generale principio dell'unicità del forum contractus, una apposita deroga quanto al luogo dell'adempimento della prestazione pecuniaria, indicando come tale il proprio domicilio o la sede della propria impresa. Quanto sin qui illustrato conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto – nel caso di specie – il prodotto della compravendita vuoi del bene, vuoi del servizio doveva essere consegnato alla debitrice, nel luogo della sua sede legale, in Svizzera. La competenza semplice e cd. giurisdizionale deve essere esaminata d’ufficio non solo in virtù delle norme della convenzione di Lugano art. 25 ma anche alla luce di quelle dell’Ordinamento Italiano art. 637 c.p.c. come interpretate dalla Consulta Corte Cost., sentenza 4 ottobre 2005 n. 410 . P.Q.M. letti ed applicati gli artt. 633, 634, 640 c.p.c., rigetta il ricorso per difetto di competenza giurisdizionale.