La nomina del c.t.p. non sconta la sospensione feriale dei termini

La parte che osserva il termine assegnato dal giudice secondo il calendario comune, ma deposita l’atto di nomina del c.t.p. nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, non incorre in alcuna decadenza, non essendo tale atto idoneo a ledere il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano – Prima Sezione Civile, con ordinanza depositata il 18 settembre 2012. Il termine ex art. 201 c.p.c. ha natura ordinatoria. La pronuncia in commento qualifica come ordinatorio il termine assegnato dal giudice per la nomina del c.t.p., in ciò uniformandosi alla regola generale secondo cui i termini processuali sono ordinatori, a meno che la legge non li qualifichi espressamente come perentori. La medesima ordinanza aggiunge, però, che la scadenza del termine non costituisce in astratto qualità che comporta un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio . Per la Cassazione il mancato rispetto del termine di cui all’art. 201 c.p.c. produce gli effetti di un termine perentorio. Tale ultima affermazione del giudice ambrosiano sembra non tener conto di quanto statuito dalla Cassazione in una pronuncia oramai risalente n. 8976/1992 , secondo cui la natura ordinatoria del termine assegnato alle parti ex art. 201 c.p.c. non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. pertanto, il decorso di tale termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività. I termini ordinatori possono essere prorogati solo se non sono ancora scaduti. L’ordinanza del Tribunale di Milano sembra porsi in sostanziale contrasto anche con la prevalente interpretazione dell’art. 154 c.p.c., secondo cui i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi adeguatamente evidenziati nel provvedimento con il quale venga concessa diversamente, contrariamente alla volontà del legislatore, si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento e, pertanto, libera di procrastinare il tempo stabilito dalla legge per il determinarsi della immutabilità della situazione regolata Cass. ord. n. 6895/2003 . Nel computo del termine di cui all’art. 201 c.p.c. si osserva il calendario comune, con esclusione della sospensione feriale dei termini. Questa è la conclusione a cui perviene la pronuncia in commento, nel rigettare l’istanza, presentata da una delle parti, per la declaratoria di decadenza dalla nomina del c.t.p. di controparte, in quanto effettuata nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali. Tuttavia, il ragionamento seguito, a tale riguardo, dall’ordinanza del Tribunale di Milano risulta criptico e non propriamente lineare. In proposito, infatti, la pronuncia in commento si limita ad osservare che il termine di cui all’art. 201 c.t.p. è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto di assistere alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l’esercizio dei diritti di difesa. Tanto precisato, tuttavia, la pronuncia in commento nulla dice per motivare l’esclusione del termine di cui all’art. 201 c.p.c. dall’ambito di applicazione della sospensione feriale, né, tantomeno, arriva ad escludere espressamente la natura processuale del termine de quo. Appare, pertanto, quantomeno dubbia la rispondenza dell’ordinanza in commento con il prevalente l’orientamento della Cassazione, secondo cui, in tema di computo dei termini a ritroso, non si può tener conto del deposito effettuato nel periodo di sospensione feriale cfr Cass., n. 19530/2005, la quale, nel calcolare un termine a ritroso di cinque giorni, ha ritenuto tardiva una memoria depositata il 15 settembre per l’udienza del giorno 20 settembre .

Tribunale di Milano, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre 2012 Fatto e diritto letta l'istanza di declaratoria di decadenza dalia nomina di c.t.p. presentata dal difensore di parti attrici per mancato rispetto del termine assegnato dal giudicante per il compimento dell'atto ossia cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, fissate al 19/9/2012 , risultando la nomina avvenuta nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali letti gli atti preso atto che la terza chiamata Zurich Insurance ed il convenuto F.P. nominavano il proprio consulente di parte rispettivamente in data 12/9/2012 e 13/9/2012 rilevato che il termine assegnato presenta natura ordinatoria osservato che la scadenza del termine non costituisce in astratto qualità che comporta un mutamento di natura del termine medesimo e la sua trasformazione in perentorio, fatti salvi gli effetti preclusivi derivanti da situazioni esterne incompatibili, quali, a titolo di esempio, il sopravvenuto compimento degli atti rispetto ai quali il termine presenta natura prodromica osservato che il termine disciplinato dall'art. 201 c.p.c. è previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre partì processuali l'esercizio dei diritti di difesa, finalità adeguatamente garantite nei caso di specie, considerato che le nomine contestate risultano essere avvenute rispettivamente sette e sei giorni di calendario prima dei termine assegnato per l'inizio delle operazioni peritali ritenuto, dunque, che non risultano essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u., né i diritti di difesa delle altre parti cfr. Cass. ord. n. 6895/2003 P.Q.M. respinge l'istanza descritta in premessa.