Parcheggio e sosta nel vialetto condominiale? No, intralcia il traffico

Lo stradello che conduce alle autorimesse, se adibito al solo transito dei veicoli in base al regolamento condominiale, non può essere utilizzato dai condomini come parcheggio. Simile uso rappresenta, infatti, una limitazione nei confronti degli altri condomini al pieno utilizzo del bene comune.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione seconda Civile, con la sentenza n. 14633/12. Il caso cosa comune e spazi di manovra. Alcuni condomini ne convenivano in giudizio altri, lamentando l’uso improprio da parte di costoro dello ‘stradello condominiale’. I convenuti, infatti, erano soliti parcheggiare l’automobile sul vialetto comune, adibito invece – secondo il regolamento condominiale – al solo transito dei veicoli. In particolare, i ricorrenti sostenevano che le auto in sosta intralciassero le manovre di accesso ai garage degli altri condomini. Il giudizio. Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, mentre il Tribunale di Parma accoglieva il gravame proposto dagli attori. Invero, il giudice d’appello stabiliva che l’uso fatto dai convenuti dello stradello oggetto di causa non fosse conforme a quanto stabilito dall’artt. 1102 c.c., dato che la sosta e il parcheggio delle auto lungo il vialetto di fatto limitava il pieno utilizzo della cosa da parte degli altri condomini, rendendo meno agevoli le manovre di entrata e uscita dalle autorimesse. Viene perciò promosso ricorso per cassazione da parte dei soccombenti in secondo grado, cui segue il ricorso incidentale dei condomini vittoriosi. Parcheggiare non è uguale a transitare La Suprema Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Innanzi tutto la Cassazione ricorda come l’art. 1102 c.c. consenta al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto . Alla luce di tale principio, nel caso concreto ha ben giudicato il Tribunale stabilendo che l’utilizzo descritto della cosa comune rappresenta una limitazione nei confronti degli altri partecipanti all’uso del bene – rispetto alla sua destinazione naturale, ossia il solo transito dei veicoli – che compromette il pari diritto di godimento. senza dimenticare le spese. Quanto al ricorso incidentale - con il quale si domanda la ripetizione delle spese processuali in seguito al ribaltamento in appello della decisione di primo grado - la Cassazione stabilisce che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto, contestualmente all’accoglimento del ricorso, provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento anche delle spese di primo grado perciò annulla con rinvio la sentenza impugnata per una nuove decisione sul punto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio – 24 agosto 2012, n. 14633 Presidente Triola – Relatore Matera Svolgimento del processo G.F. , V.C. , M.G. e G.M. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Parma N.L. , Pe.Mo. , B.V. , P.P.M.A. e P.E. , lamentando che questi ultimi utilizzavano lo stradello condominiale anche per la sosta di auto, anziché per il solo transito, come previsto dal regolamento condominiale, sì da creare intralcio per la restrizione degli spazi dì manovra. Nel costituirsi, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda, rilevando, in particolare, l'inesistenza dell'asserito regolamento condominiale, e sostenendo che il vialetto veniva da anni pacificamente utilizzato sia per la sosta che per il transito delle vetture, in quanto la sua larghezza consentiva entrambi gli usi. Con sentenza del 18-10-2003 il Giudice di Pace rigettava la domanda. Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 3-3-2006, accoglieva l'appello proposto dagli attori, dichiarando che i condomini dell'edificio sito in avevano diritto di utilizzare lo stradello per cui è causa per il solo transito, e che tale stradello non poteva essere utilizzato per il parcheggio o la sosta di veicoli condannava gli appellati N. , Pe. , B. , P. e Pi. al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti compensava le spese nei confronti di Ba.Br. e D.R.A. , intervenuti solo in grado di appello. Il giudice di appello rilevava che il parcheggio abituale di auto sullo stradello di accesso alle singole autorimesse, destinato al passaggio e non alla sosta, costituiva un uso non consentito dall'art. 1102 c.c., in quanto privava gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente il bene comune e rendeva meno agevole le manovre di entrata ed uscita dalle auto rimesse. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso N.L. , Pe.Mo. , B.V. , P.P.M.A. e P.E. , sulla base di un unico motivo. G.F. , V.C. , M.G. e G.M. hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a un solo motivo. Hanno resistito con altro controricorso anche Ba.Br. e D.R.A. . In prossimità dell'udienza i controricorrenti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1 In via preliminare, deve disporsi la riunione del ricorso principale e incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c 2 Con l'unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi. Nel premettere che nella specie non si è in presenza di una occupazione stabile di spazi comuni, ma di un uso a parcheggio solo eventuale e temporaneo, sostengono che tale utilizzazione deve ritenersi consentita, in quanto l'ampiezza dello stradello per cui è causa consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, e che dai sopralluogo effettuato dai Giudice di Pace è emerso che il transito è difficoltoso solo quando deve passare il camion del condominio G. . Il motivo è infondato. È noto che l’art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne patimenti uso secondo il loro diritto. Nella specie il Tribunale, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il parcheggio abituale di un'autovettura sullo stradello in contestazione, destinato al passaggio delle auto per l'accesso alle singole autorimesse, priva gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevole le manovre di entrata ed uscita dai garages, come risulta anche dal sopralluogo effettuato nel corso del giudizio, da cui è emerso che era indispensabile mettere le macchine a filo per evitare problemi nell’affiancamento di due autovetture. Correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che lo stradello in questione possa essere utilizzato dai singoli condomini per il parcheggio o la sosta di auto, La rilevata situazione di fatto, infatti, rende evidente che una simile utilizzazione viene a limitare l'uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale passaggio per accedere alle singole autorimesse ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini. Non sussistono, di conseguenza, i vizi denunciati dai ricorrenti, dovendosi piuttosto osservare che questi ultimi, nel sostenere che la larghezza dello stradello condominiale consente il transito di vetture anche in presenza di auto in sosta, propongono sostanziali censure di merito, con le quali mirano ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice territoriale. In tal modo, peraltro, essi sollecitano a questa Corte l'esercizio di un potere di cognizione esulante dai limiti del sindacato ad essa riservato, rientrando nei compiti istituzionali del giudice dì merito l'accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove. 3 Con l'unico motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendosi il Tribunale pronunciato sulla richiesta degli appellanti di ripetizione delle spese di primo grado. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione dei capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, tra le tante v. Cass. 30-8-2010 n. 18837 Cass. 22-12-2009 n. 26985 Cass. 4-6-2007 n. 12963 Cass. 4-4-2006 n. 7946 . Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi, in quanto, pur avendo accolto il gravame e riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto solo alla regolamentazione delle spese dì appello, omettendo ogni pronuncia riguardo a quelle di primo grado. Ciò comporta l’accoglimento del motivo dì ricorso in esame, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altro giudice del Tribunale di Parma, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Qualora, infatti, la Corte di Cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito, il vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell'art. 384 c.p.c. nella parte in cui consente la decisione nel merito , il quale non può operare quando il ricorso venga accolto per vizi in procedendo , né quello di cui art. 385 c.p.c., che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese , il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito Cass. 27-8-2003 n. 12543 Cass. 1-10-2002 n. 14075 . P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente grado ad altro Ndr testo originale non comprensibile .