Deroga al foro del consumatore: solo se la banca dimostra l’inerenza del conto corrente con la professione

Il conto corrente deve essere inerente all’attività professionale, altrimenti il foro competente è quello del consumatore.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14679/2012, depositata il 28 agosto scorso, ha affermato che se la banca non dimostra l’inerenza del conto corrente all’attività professionale del cliente, si applica il foro del consumatore. Infatti, solo dimostrando quanto detto, la banca supererebbe la presunzione legale di vessatorietà per la clausola che deroga al foro del consumatore. Il caso. Il Tribunale di Bari dichiarava la propria incompetenza territoriale in merito ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un cliente, per il recupero del saldo negativo di un conto corrente assistito da apertura di credito. I giudici baresi revocavano il decreto, ritenendo competente il Tribunale di Taranto - luogo di residenza del debitore - quale foro del consumatore. La clausola contrattuale di deroga alla competenza è vessatoria. La S.C., con l’ordinanza n. 14679/2012, ricorda che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente . Scopo connesso all’esercizio dell’attività professionale? Deroga al foro del consumatore. La Cassazione precisa, però, che la qualifica di consumatore” spetta solo alle persone fisiche che concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali . Nel caso di specie, dunque, il ricorso della banca viene respinto. Infatti, il cliente è un ingegnere, ma è del tutto privo di riscontro che egli abbia stipulato il contratto – conclude la Corte di legittimità – nell’esercizio o comunque per uno scopo connesso alla sua attività professionale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 3 luglio – 28 agosto 2012, n. 14679 Presidente Salmè – Relatore De Chiara Premesso Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari — Sezione distaccata di Modugno, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Capitalia s.p.a. nei confronti del sig. M.G. per il recupero del saldo negativo di un conto corrente assistito da apertura di credito, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha quindi revocato il decreto, ritenendo competente il Tribunale di Taranto, luogo di residenza del debitore, quale foro del consumatore. Era da presumere, infatti, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma terzo n. 19, c.c. poi trasfuso nell'art. 33, comma 2 lett. u , d.lgs. 3 settembre 2005, n. 206 , il carattere vessatorio della clausola contrattuale di deroga a tale competenza in favore del foro di Potenza o di quello scelto dalla banca, la quale, d'altra parte, non aveva fornito la prova contraria. La Unicredit Credit Management Bank s.p.a., cessionaria del credito in lite, ha proposto ricorso per regolamento di competenza. L'intimato si è difeso con memoria e anche la ricorrente ha presentato memoria. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato Sono qui applicabili i seguenti principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte 1 la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma n. 19, c.c. si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto per tutte, Cass. Sez. Un. 14669/2003 2 la qualifica di consumatore , ai fini della disciplina protettiva comprendente la norma di cui sopra, spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua, del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività correlativamente deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, perché ricorra la figura del professionista non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale fra le molte, da ult., Cass. 15531/2011, 13377/2007, 4208/2007 . La difesa della ricorrente si incentra sulla negazione della qualità di consumatore in capo al sig. M. , professionista con studio in , che aveva appunto stipulato in detta città il contratto di aperti tra di credito in funzione della propria attività professionale di ingegnere, e sulla sussistenza della prova contraria al carattere vessate, rio della clausola di cui si è detto sopra. Sennonché, se è pacifico in causa che il M. sia un ingegnere, è invece del tutto privo di riscontro che egli abbia stipulato il contratto - nel qui le non si da neppure atto che è un ingegnere — nell'esercizio o comunque per uno scopo connesso alla sua attività professionale, essendo peraltro priva di fondamento l'argomentazione della ricorrente secondo cui l'apertura di credito in conto corrente sarebbe contratto tipico degli imprenditori e dei professionisti. Occorreva, pertanto, che la banca contrastasse efficacemente la presunzione legale di vessatorietà della clausola di deroga al foro del consumatore attraverso la dimostrazione che la stessa era stata invece il frutto di serie trattative individuali. Ma l'allegazione di siffatte trattative, da parte della ricorrente, è priva di qualsiasi riscontro così come priva di riscontro è anche l'affermazione, contenuta nella memoria della medesima parte, secondo cui il M. avrebbe eletto domicilio, ai fini del contratto, in Modugno. Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Taranto, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Taranto, che provvederà anche sulle spese processuali.