termine per impugnare | 03 Agosto 2012
Attenzione alla duplice attestazione di deposito e di “pubblicazione” da parte del cancelliere. È solo dalla prima che decorre il termine
di Vincenzo Floccari - Avvocato
A norma dell’art. 133 c.p.c. la consegna dell’originale completo del documento/sentenza al cancelliere, nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, avvia il procedimento di pubblicazione della sentenza che si compie con la certificazione del deposito mediante l’apposizione, in calce alla sentenza, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale del provvedimento in tal modo reso pubblico per effetto di legge.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 13794/12; depositata il 2 agosto)
È pertanto da escludere che il cancelliere, nell’espletamento di tale attività preposto alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata per effetto dell’art....
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