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Notizie a cura di La Stampa.it |
CIVILE e PROCESSO

mediaconciliazione | 13 Luglio 2012

La Commissione europea e l’equilibrata relazione tra volontarietà della mediazione e ricorso al giudice

di Fabio Valerini - Assegnista di ricerca in diritto processuale civile

  Il contenzioso giudiziario sulla mediazione (ironia della sorte!) si arricchisce di un ulteriore passaggio: sono state, infatti, depositate le osservazioni scritte della Commissione europea relativamente alla causa C-492/11 pendente davanti alla Corte di Giustizia. Si tratta del procedimento di rinvio pregiudiziale sollecitato dal giudice di pace di Mercato San Severino nel corso di un processo civile ed avente ad oggetto l’interpretazione del diritto comunitario (e, in particolare, della direttiva 2008/52/CE) al fine di verificare la ‘compatibilità comunitaria’ della disciplina della mediazione italiana.

 

I dubbi del giudice di pace. Nella sua ordinanza di rimessione alla Corte il giudice di pace aveva toccato praticamente tutti i profili di diritto interno più caratterizzanti la scelta del legislatore italiano e tra i quali ricordiamo: la possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata comparizione delle parti, il regime delle spese processuali ai sensi dell’art. 13, la durata massima di quattro mesi del procedimento, le indennità da corrispondere all’organismo di mediazione e, soprattutto, la facoltà del mediatore di formulare una proposta a prescindere dalla concorde richiesta delle parti.
In altri termini, il giudice di pace - sebbene la questione non fosse rilevante nel giudizio a quo - ha censurato in particolare le norme italiane perché a suo dire inciderebbero sul diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e altererebbero l’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario garantito dalla direttiva 2008/52/CE.
Il documento che oggi analizziamo sono le Osservazioni scritte che la Commissione europea può presentare in ogni procedimento pregiudiziale così come può fare del resto ogni Stato membro (e infatti, tecnicamente, oggetto del giudizio della Corte non è la legislazione nazionale ma l’interpretazione delle norme comunitarie).
In ogni caso il ricorso alla mediazione deve essere salvato. In via preliminare (punti 38-52) la Commissione svolge alcune considerazioni di carattere processuale. Da un lato, osserva che sebbene la controversia pendente davanti al giudice nazionale non sia una controversia transfrontaliera, la questione pregiudiziale deve essere comunque ritenuta ammissibile perché il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva con il d.lgs. 28/2010 che (salvo con riferimento all’art. 12) non distingue tra controversie transfrontaliere (e, cioè, quelle oggetto di attenzione della direttiva) e quelle nazionali (e, cioè, quelle alle quali il legislatore nazionale ben avrebbe potuto estendere la disciplina della direttiva).
Dall’altro lato, poi, la Commissione osserva che, anche a voler ammettere che la Corte ritenga incompatibili alcuni istituti di diritto positivo, certamente il risultato che potrebbe derivarne non potrà mai essere la disapplicazione del ricorso alla mediazione perché ciò sarebbe in assoluto contrasto con la direttiva stessa.
Le norme europee rilevanti. Sempre in via preliminare, ma questa volta già scendendo nel merito della questione, la Commissione ritiene che le norme rilevanti siano la direttiva 2008/52/CE interpretata alla luce dell’art. 47 CDFUE sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Sanzioni processuali ed economiche - Il primo punto da esaminare è allora quello di sapere se le sanzioni processuali ed economiche presenti nella disciplina italiana siano oppure no idonee a compromettere il carattere volontaristico della mediazione e/o a condizionare fortemente la scelta di ricorrere al giudice.
Orbene, per la Commissione la possibilità per il giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione non è idonea a compromettere il diritto di difesa della parte. Ed infatti, se è vero che quella sanzione può orientare la parte a presentarsi in mediazione è altrettanto vero che essa potrebbe anche assumere un comportamento passivo e, quindi, non anticipare nessuna strategia difensiva. Ma v’è di più. Ed infatti, la Commissione osserva che, ove la parte volesse partecipare attivamente, la sua futura strategia sarebbe, comunque, non soltanto libera, ma anche tutelata dalle norme in materia di riservatezza.
Stessa conclusione, poi, per la sanzione economica del pagamento di una somma pari al contributo unificato per l’ipotesi di mancata partecipazione senza giusto motivo.
Ne deriva che, per la Commissione, le «sanzioni … non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice».
Differente, invece, la conclusione della Commissione con riferimento alla facoltà del mediatore di formulare una proposta prevista dall’art. 11, d.lgs. 28/2010 in quanto minerebbe la volontarietà della mediazione e, in particolare, «la possibilità delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento» (punto 68).
Ed infatti, per la Commissione il meccanismo proposta-sanzioni dell’art. 13 - nell’ambito della mediazione obbligatoria (da legge) - «appare in grado di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria».
Senza la proposta l’obbligatorietà appare salva. La Commissione precisa, poi, il proprio pensiero affermando che le mediazione obbligatoria «appare … come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi» (punto 76).
Tuttavia - precisa ancora la Commissione - è quando la mediazione obbligatoria «si combina con un meccanismo sanzionatorio che ha un effetto coercitivo della volontà conciliativa e deterrente rispetto all’introduzione del giudizio» che occorre domandarsi se rimanga oppure no una misura non manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti. E la risposta della commissione è negativa.
E’ vero che il meccanismo proposta-sanzione è finalizzato alla deflazione del contenzioso giudiziario (che, a sua volta, rappresenta un obiettivo legittimo), ma quell’obiettivo non «può tuttavia essere disgiunto dall’obiettivo della risoluzione più rapida delle liti, ovvero quello perseguito nell’interesse della parti».
Da ultimo, per la Commissione la durata massima del procedimento di mediazione generalmente non può dirsi rappresenti una compressione duratura al diritto di agire in giudizio (specialmente ove rapportata alla durata media del contenzioso civile italiano).
Viceversa, quanto ai costi la Commissione ritiene che il giudice debba valutare caso per caso se per quella certa controversia il rapporto tra costi della mediazione obbligatoria e costi processuali sia in grado di incidere sulle libere determinazioni delle parti: in quel caso, a parere della Commissione, la normativa europea osterebbe ad una mediazione obbligatoria onerosa. Ma, ancora una volta, quindi, la Commissione esclude che in via di principio ci sia contraddizione tra mediazione obbligatoria e onerosità.
Rimaniamo, quindi, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulla tanto attesa mediazione italiana anche se l’obbligatorietà sembra uscire salva dalla lettura della Commissione europea, così come salvi - sebbene non analizzati funditus - gli obiettivi di decongestionamento dei tribunali civili sui quali torneremo in una prossima puntata.