Per l’attività degli ausiliari si applicano le tariffe giudiziarie del CTU

La liquidazione delle spese dovute ai prestatori d’opera - autorizzati a prestare collaborazione al C.T.U. - per la loro attività di ausilio deve avvenire in base agli artt. 50 e 56, comma 3, D.P.R. 115/02.

Il caso. Nell’ambito di un giudizio civile riguardante vizi del materiale oggetto di contratto stipulato tra i litiganti, veniva incaricato un C.T.U., che veniva autorizzato ad avvalersi della collaborazione delle società S.T. e E.S Il Tribunale liquidava in seguito, con decreto, in favore del C.T.U. la somma di € 48.331,31, di cui 11.8313,31 per onorari e la restante parte € 36.600 per le spese relative alla collaborazione svolta dalle due società. Il decreto di liquidazione veniva opposto e il Giudice designato accoglieva il gravame riducendo l’importo complessivo alla somma di € 36.000. Anche quest’ultimo provvedimento veniva impugnato per cassazione, ex art. 111 Cost., e a sua volta annullato. La Suprema Corte stabiliva, infatti, che le spese per l’attività strumentale svolta dagli ausiliari autorizzati del C.T.U. deve avvenire in base alle tariffe determinate ai sensi degli artt. 56, comma 3 e 50, D.P.R. n. 115/2002, non trattandosi di spese a discrezione del perito. Da un rinvio all’altro. Il nuovo Giudice designato, in sede di rinvio, determinava nuovamente le spese, a norma del citato D.P.R., in € 25.000 per la S.T. e € 5.000 per la E.S., compensando per intero le spese tra le parti. La società V.G., che aveva promosso il giudizio in primo grado, impugna quest’ultima ordinanza per cassazione, asserendo che il Giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto stabilito dalla S.C. in tema di compenso delle attività degli ausiliarie e che l’ordinanza impugnata violerebbe gli artt. 49, 50, 56, D.P.R. n. 115/2002 avendo il giudice escluso l’applicazione di tali tariffe giudiziarie. La Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con nuovo rinvio ad altro giudice. Come liquidare le spese degli ausiliari? Gli Ermellini ricordano infatti che per le spese relative alle attività strumentali, svolte da prestatori d’opera di cui in C.T.U. sia stato autorizzato ad avvalersi, occorre applicare le stesse tabelle con cui si commisura l’onorario dei consulenti tecnici. Infatti, la natura di munus publicum che caratterizza l’incarico del C.T.U. si estende e si riflette anche sul rapporto tra ausiliario e consulente. Ciò premesso, la liquidazione delle spese dovute a tali ausiliari autorizzati deve avvenire in base agli artt. 50 e 56, comma 3, D.P.R. 115/02, disattesi dal Tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 11 maggio – 28 giugno 2012, n. 10978 Residente Goldoni – Relatore Carrato Fatto e diritto Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 16 dicembre 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c. Nell'ambito della causa civile iscritta al N.R.G. 289 del 2000 introdotta dalla s.r.l. Pizzo Etichette nei confronti della s.r.l. Italnastri , il Tribunale di Firenze nominava c.t.u. il prof. M S. per l'accertamento della sussistenza o meno dei vizi relativi al materiale oggetto del contratto intercorso tra le parti, autorizzando lo stesso ad avvalersi della collaborazione della Sint Tecnology s.r.l. e della Ecol Studio s.a.s. quindi, con decreto del 25 marzo 2003, liquidava, in favore del suddetto c.t.u., quale compenso per l'attività espletata, l'importo di Euro 48.331,35 oltre iva , di cui Euro 11.831,31 per onorari ed Euro 36.600,00 per spese relative alle operazioni svolte dalle società collaboratrici. Proposta opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il menzionato decreto, il giudice designato, con ordinanza del 30 luglio 2003, l'accoglieva per quanto di ragione, riducendo l'importo complessivo alla misura di Euro 36.000,00. Nei confronti di tale provvedimento veniva formulato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. definito con sentenza di questa Corte n. 15535 del 2008, con la quale si disponeva l'annullamento dello stesso, con rinvio ad altro giudice del Tribunale fiorentino, statuendo che la spesa per l'attività strumentale svolta da ausiliari del c.t.u. autorizzati dal giudice non rientra tra le spese discrezionalmente affrontate da quest'ultimo per l'adempimento dell'incarico e che la loro liquidazione deve avvenire secondo le tariffe giudiziarie richiamate dagli artt. 56, comma 3, e 50 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002. Riassunto il procedimento in sede di rinvio, il nuovo giudice designato, con ordinanza dell'11 dicembre 2009, determinava, ai sensi degli artt. 49 e 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, nell'importo di Euro 25.000,00 comprensivo di iva il compenso dovuto alla Sint Tencology e in Euro 5.000,00 iva compresa quello in favore della Ecolstudio s.a.s., compensando per intero le spese tra le parti. A fondamento di detto provvedimento, il suddetto giudice rilevava che, in mancanza di espressa previsione normativa in ordine alle spese strumentali, non poteva che aversi riguardo sia al criterio delle vacazioni che a quello del riferimento ad attività similari, al fine di conservare un minimo di remunerazione all'attività svolta dagli ausiliari del c.t.u., in tal senso potendosi ricorrere a parametri di liquidazione equitativi. La Victrix Group s.r.l. già Pizzo Etichette s.r.l. ha impugnato per cassazione, ex art. 111 Cost., l'indicata ordinanza con ricorso consegnato per la notificazione il 13 gennaio 2011, notificato il 24 gennaio successivo e depositato il 1 febbraio 2011 , formulando quattro motivi. Ha resistito con controricorso in questa fase il solo intimato prof. M S. . Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sul presupposto che, nella specie, il giudice di rinvio non si era attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 15535 del 2008, avendo ritenuto che, in difetto di espressa previsione normativa, il compenso degli ausiliari si sarebbe dovuto determinare ponendo riguardo al doppio criterio delle vacazioni e del riferimento alle attività similari. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 50 e 56 del d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. , avendo il giudice di rinvio escluso l'applicazione delle tariffe giudiziarie alle quali aveva posto riferimento la predetta sentenza di questa Corte. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio in ordine all'art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il suddetto giudice di rinvio indicato alcun criterio pratico per quantificare il compenso dei due ausiliari del c.t.u., avendo omesso di specificare anche le attività similari e di indicare i motivi dell'equità dei compensi in questione. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. , avendo il giudice di rinvio fatto ricorso all'equità per determinare il compenso degli ausiliari del c.t.u., malgrado l'applicabilità di specifici criteri normativamente predeterminati. Ritiene il relatore che i primi due motivi - i quali possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi - sembrano manifestamente fondati donde l'assorbimento degli altri due , con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c Infatti, il giudice di rinvio, pronunciandosi nei termini precedentemente richiamati, si è discostato dal principio di diritto affermato con la sentenza di questa Corte n. 15535 del 2008, in virtù della quale, per le spese relative alle attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il c.t.u. sia stato autorizzato ad avvalersi, trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di munus publicum che caratterizza l'incarico assegnato al c.t.u., del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il c.t.u A tal proposito, pertanto, nella suddetta sentenza, questa Corte ha stabilito che la liquidazione delle spese dovute agli ausiliari autorizzati del c.t.u. deve avvenire alla stregua degli artt. 50 e 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 con la correlata applicazione dei criteri specificamente prospettati con lo svolgimento della seconda doglianza , i quali sono stati, pertanto, disattesi dal tribunale fiorentino, con derivante configurazione delle violazioni di legge denunciate con i primi due motivi, a cui consegue l'assorbimento degli altri due motivi riferiti al vizio di motivazione circa la concreta e puntuale esternazione del ragionamento logico svolto in ordine ai criteri effettivamente presi in considerazione in relazione alle singole attività ritenute effettivamente comprovate e alla violazione del criterio equitativo, invero anch'esso applicato in difetto della sussistenza dei relativi presupposti . Alla stregua delle esposte argomentazioni si ritiene, in definitiva, che emergano le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c, per poter pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per sua manifesta fondatezza, con riferimento ai primi due motivi proposti, a cui si correla l'assorbimento degli altri due”. Rilevato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, precisandosi che la memoria depositata nell'interesse del controricorrente non ha aggiunto alcuna argomentazione nuova idonea a modificare l'impianto motivazionale della richiamata relazione ex art. 380 bis c.p.c. ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto in relazione ai suddetti primi due motivi, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, che si atterrà al principio di diritto precedentemente enunciato e derivato dalla sentenza di questa Corte n. 15535 del 2008 e provvederà anche sulle spese della presente fase. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.