Il creditore deve agire secondo le norme proprie del giudizio civile ordinario

L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo ex art. 16 Reg. CE 1896/06 non è assimilabile a quella dell’art. 645 c.p.c Ne deriva che il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario .

L’ordinanza del Tribunale di Verona, sez. IV Civile, dello scorso 26 maggio ha il pregio di armonizzare la normativa europea sul decreto ingiuntivo con quella nazionale. Il caso. In un’opposizione a decreto ingiuntivo europeo il G.I. fissava la prima udienza. L’opponente notificava l’atto con ampio anticipo e, nel rispetto della legge, non indicava le ragioni della sua impugnazione. La creditrice, lamentando questa omissione, per non incorrere in eventuali decadenze , puntualizzava ed indicava altri motivi su cui fondava la sua pretesa. Il debitore chiedeva di depositare una memoria integrativa per definire e prendere posizione sugli argomenti sollevati dall’opposto nella comparsa di risposta. Il G.I., fissando una nuova udienza ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., ha accolto la sua richiesta facendo interessanti riflessioni processuali. Quadro normativo. Il Reg. CE 1896/06 istituisce un particolare tipo di ingiunzione transfrontaliera, in materia civile e commerciale, sancendone dettagliatamente le eccezioni articolo 2 rapporti familiari, successioni, fallimento, sicurezza sociale ed obbligazioni extracontrattuali, salvo che riguardino beni in comproprietà e siano liquidi ed esigibili e/o frutto di un accordo tra le parti o di una ammissione di debito , il procedimento artt. 4-12 , la notifica artt. 13-15 e l’opposizione artt. 16-17 Mondini, Il Regolamento CE 12 dicembre 2006, n. 1896, sul procedimento europeo d’ ingiunzione di pagamento in materia di controversie transfrontaliere, civili o commerciali . In questo caso si introduce, secondo le regole stabilite da ciascun paese, un giudizio ordinario, poiché il decreto perde efficacia per l’ordinamento dello stato che lo ha emesso. Incompatibilità con gli artt. 645 ss c.p.c La giurisprudenza Trib. PC 18 settembre 2010, Fi decr. 25 settembre 2009, MN 7 e 14 luglio 2011 e la dottrina costanti ex multis Proto Pisani, Luiso e D’Alessandro, Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex articolo 17 Reg. N. 1896/2006, che confronta le nostre norme con quelle estere concordano sulla suddetta incompatibilità. Il passaggio al processo ordinario è automatico e non necessita di alcun mutamento di rito. Aspetti critici e differenze tra le due procedure. Il creditore, nel modello A , per continuare l’azione, deve esplicitamente fare richiesta di estinzione del giudizio, richiesta assimilabile a quella dell’articolo 306 c.p.c., anziché a quella di carattere para-sanzionatorio dell’articolo 307 c.p.c Il debitore, però, è esentato nell’opposizione dall’ obbligo di fornire le prove e spiegare minuziosamente le ragioni della sua pretesa. Se non impugna l’ingiunzione questa è munita di omologa Trib. NO 23 maggio 2012 e si può procedere all’esecuzione c’è un’ammissione tacita del debito, sotto alcuni aspetti simili all’acquiescenza. Qualora decidesse, invece, di opporsi deve solo compilare un modulo e non redigere un ricorso come sancito dalla normativa italiana è un mero atto burocratico, non un atto processuale come il ricorso ex articolo 645 c.p.c Sono questi i maggiori aspetti critici della procedura con palesi disparità di trattamento e lesione dei diritti dell’opposto difesa, contraddittorio, equo processo è solo informato della volontà del debitore di opporsi al vantato credito. Non c’è, quindi, alcun impulso di parte il passaggio al giudizio ordinario è automatico e successivo alla compilazione del modello F. Tutto ciò conferma l’impossibilità di equiparare le due procedure in oggetto ed incrementa i dubbi sulla legittimità e sulla costituzionalità dell’intera normativa UE. L’opponente può depositare memorie? Tali pregiudizi sono ravvisabili anche nel caso in cui si vieti al debitore di depositare memorie integrative e di chiedere i mezzi di prova Trib. MI 28 ottobre 2010 . Varie le tesi a supporto di questo assunto alcuni hanno ravvisato un’analogia con l’articolo 164 c.p.c. sì da fondare l’equiparazione delle due fattispecie sulla possibilità di denunciare i vizi e le nullità dell’atto e dare continuità alla disciplina UE ed a quella nazionale art 12 prel. c.c., Trib. VA 12 novembre 2010 e Modena 21 novembre 2007 . Per il G.I. non è convincente come l’altra opinione più conforme alla ratio dell’articolo 17 del Reg. CE. Prevede un transito fisiologico da una fase sommaria/ordinaria semplificata ad una a cognizione piena simile a quelle degli artt. 667, 702, 708 c.p.c. che fanno un espresso richiamo alla concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c. e comporta una conformazione iussu iudicis al modello processuale contemplato dal legislatore per quel tipo di controversie . La sua correttezza non è inficiata dalla mancata previsione di questo richiamo nel rito lavoro, perché ha un sistema di preclusioni più severe e le parti devono anticipare le proprie linee difensive. Inoltre, per il principio della conservazione del rito nel passaggio a quello ordinario, esse vengono recepite automaticamente ed è prevista la remissione in termini ex articolo 184 bis c.p.c La decisione del G.I. . La giudica la più costituzionalmente orientata articolo 111 Cost. e così ha disposto il cambio di rito, con tutte le facoltà e preclusioni riconosciute alle parti dal processo di cognizione ed ha fissato una nuova udienza 183 c.p.c

Tribunale di Verona, sez. IV Civile, sentenza 26 maggio 2012 Giudice Andrea Miranda In fatto - a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo europeo, questo Giudicante, visto l’articolo 17 del Regolamento 1896/2006 CE 12/12/2006 e rilevato che l'ingiungente non aveva richiesto l'estinzione del procedimento, fissava udienza ex articolo 183 c.p.c., mandando all'opponente affinché informasse l'opposto, ex articolo 17, comma terzo, Reg., dell'udienza così fissata e della volontà dell'ingiunto di impedire la consolidazione dell'ingiunzione - la notificazione veniva effettuata regolarmente e con ampio anticipo rispetto all'udienza fissata - l'opponente, nel rispetto della criticabile previsione dell'articolo 16, paragrafo 3, del Reg. cit., ometteva anche con l'informativa cennata di enunciare le ragioni dell'opposizione - a seguito della notificazione di cui sopra, la creditrice annunciava, a mezzo di atto formalmente denominato comparsa di costituzione e risposta , che la creditrice, non essendo stata resa edotta delle ragioni della proposta opposizione ed al solo scopo di non incorrere in eventuali decadenze, non può che confermare e più puntualmente indicare le ragioni che hanno fondato la propria già azionata domanda - in tale limitata prospettiva, la creditrice procedeva, quindi, ad una ancor più puntuale rassegna delle ragioni costitutive e di diritto della propria domanda - in questo contesto dialettico si giungeva, così, alla ricordata udienza ex articolo 183 c.p.comma così rubricata dal giudicante in assenza di altre percorribili forme di ingresso del processo ordinario a cognizione piena dove la debitrice - nella ferma opposizione della creditrice - chiedeva di essere autorizzata al deposito di una memoria integrativa volta a definire i temi propri della comparsa di risposta del giudizio civile ordinario. - assegnati alle parti termini per note autorizzate sulla questione processuale teste descritta, il Giudicante ai è riservato sulla relativa decisione. In diritto 1.- Come noto, gli articoli 16 e 17 del Regolamento sopra richiamato disciplinano, ancorché in modo lapidario, le modalità di ingresso del giudizio ordinario a seguito d'opposizione del debitore. 2 - si pone, pertanto, il problema dell'enucleazione del modus procedendi in relazione ad un processo che - come detto - poggia davvero, per come congegnato, su gracili pilastri da una parte, difatti, abbiamo, almeno in tesi, un'opposizione tacitiana, potendo il debitore contestare il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni dall'altra, una prosecuzione del processo in rito ordinario innescata dall'assenza, nell'appendice 2 del modulo A, della preventiva esplicita richiesta di estinzione del creditore equiparabile, a ben vedere, alla fattispecie della rinuncia disciplinata all'articolo 306 c.p.comma anziché alle diverse ipotesi, di carattere para-sanzionatorio, di cui al successivo articolo 3 07 , secondo il combinato disposto degli artt. 7, comma 4, e 17 del Regolamento cit. Ebbene, vale subito sgomberare il campo dal possibile equivoco indotto dalla rubrica dell’articolo 16 Reg. Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea” per precisare come – secondo questo Tribunale – il giudizio che ne deriva non possa essere ricondotto al modello processuale oppositivo ex articolo 64 5 c.p.comma e ss. In effetti, si tratta di modello non ripetibile in questa sede, vuoi perché il decreto europeo, salvo l'effetto interruttivo della prescrizione, resta automaticamente travolto ex lege per il semplice fatto della dichiarazione oppositiva di cui al modulo F del debitore diversamente da quanto contempla l'articolo 653 c.p.comma che tanto prevede nelle sole ipotesi di accoglimento ovvero di rigetto parziale dell'opposizione , vuoi perché l'articolo 17 del Reg. contempla che il procedimento prosegue applicando le norme di procedura civile ordinaria . Quanto precede porta ragionevolmente ad escludere la mutuabilità di istituti speciali quali quelli degli artt. 645, 649, 652, 653, 654 e 656 c.p.comma che quel procedimento caratterizzano. In tal senso, del resto, si è già espresso il Tribunale di Piacenza che, nella sentenza 18.9.2010, ha condivisibilmente rilevato che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea di cui all'articolo 16 Reg., non è di per sé idonea ad instaurare alcun rituale procedimento di opposizione assimilabile a quello disciplinato dall'articolo 645 c.p.c, con la conseguenza, per la quale il creditore che intenda far valere il proprio diritto deve agire secondo le norme che disciplinano il giudizio civile ordinario . 3 - Gli articolo 24 del Preambolo al Reg. 1896/2006 l'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario omissis e 17, comma terzo, del Reg. medesimo in virtù del quale il ricorrente è semplicemente informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario danno conto di come - de iure condito - il procedimento di accertamento e di condanna al pagamento del credito azionato col monitorio europeo debba dirsi tecnicamente pendente già. con la proposizione della domanda di cui all'articolo 7 Reg. cit. Resta, così, da verificare la modalità tecnica del passaggio a rito ordinario secondo la disciplina interna di ciascun ordinamento nazionale. Questo Giudice è, innanzitutto, dell'avviso che non sia necessario a tal fine l'impulso di parte, come sembra invece opinare Trib. Milano 28.10.2010. Militano, invero, a favore dell'automatica ed officiosa prosecuzione del giudizio sia i dati normativi appena ricordati che il difetto di espressa di contrarietà del ricorrente all'estinzione del procedimento ex articolo 7, comma 4, Reg., a cui, a contrariis, non può attribuirsi altro significato che quello di una volontà tipizzata del creditore-attore di proseguire nel processo nonostante l'opposizione dell' ingiunto. 4 - Dopo queste minime premesse ricostruttive, giova ricordare come tanto in dottrina che nelle prime pronunce pubblicate in argomento sia stata comunemente avvertita l'esigenza di consentire alle parti l'integrazione degli scritti difensivi introduttivi, a cagione del carattere monitorio puro del ricorso per ingiunzione e della pari laconicità dell'opposizione del debitore. Diversamente opinando, del resto, ossia impedendo al debitore di formulare e/o integrare, nel prosieguo del processo, le proprie difese ex articolo 2697, comma secondo, comma civ., si finirebbe per avallare inaccettabili strategie processuali del creditore al quale si consentirebbe di inchiodare” il debitore, ancorchè, come detto, egli sia legittimamente avvalso della facoltà di non anticipare i motivi di contestazione dell’ingiunzione. 5 - Si è affacciata in giurisprudenza Trib. Varese 12.11.2010 in causa numero 4602/10, pubblicata su Ilcaso.it la tesi dell'applicabilità in via analogica dell'articolo 164, commi quinto e sesto, c.p.c., per gli effetti integrativi della citazione nulla ivi disciplinati. La tesi, tuttavia, ad avviso di chi scrive, non pare convincente. Difetta, invero, nel caso in esame, l'eadem ratio, ossia, per quanto qui interessa, l'esistenza di errores in procedendo o comunque di vizi afflittivi della domanda monitoria pura e/o della successiva opposizione, tali da giustificare, ex articolo 12, comma secondo, delle preleggi, l'equiparazione fattuale delle due fattispecie e, di riflesso, la loro riconduzione ad unità di disciplina per una fattispecie analoga, cfr. Trib. Modena 21.11.2007, in Giur. Locale-Modena, 2008 . Si stima, quindi, più aderente alla ratio dell'articolo 17, paragrafo 2, del Reg., il ricorso alle norme che tracciano i principi generali in tema di transito fisiologico del procedimento a da una legittima fase sommaria ovvero ordinaria ma in forma semplificata ad altra tradizionalmente a cognizione piena il pensiero corre i all'articolo 667 c.p.c, in tema di procedimento per convalida di sfratto/licenza per finita locazione, ii all'articolo 702 ter, comma terzo, c.p.c, in tema di rito sommario codicistico e, ancor più, iii al combinato disposto degli artt. 708, comma terzo, e 709, comma terzo, c.p.comma - in tema di passaggio dall'udienza presidenziale a quella avanti al Giudice istruttore nelle cause di separazione personale - ove emergono elementi di marcata consonanza con la fattispecie in esame, specie in ragione del richiamo all'udienza ex articolo 18 3 c.p.comma quale naturale approdo della conversione del rito, con assegnazione di termini disgiunti all'attore per l'integrazione delle domande nel rispetto dell'articolo 163, comma terzo, c.p.comma e, al convenuto, per la costituzione in giudizio e il deposito della comparsa di risposta secondo guanto previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c b di conformazione iussu iudicis del rito erroneamente prescelto al diverso modello processuale contemplato dal legislatore per quella tipologia di controversie artt. 426, 427 e 439 c.p.c. articolo 4 d.lgs. 150/2011 . Le norme indicate confermano, così, la solidità del principio di diritto secondo cui alle parti compete sempre un termine per l'integrazione degli atti e dei documenti, onde assicurare che il processo nascente dal mutamento di rito sia giusto ex articolo 111 della carta Fondamentale in dottrina non si è mancato di rilevare come lo stesso articolo 40, comma quinto, c.p.c, in quanto collocato nelle disposizioni generali del Libro Primo del codice di rito, impetri detto principio . Né deve trarre in inganno il rilievo per cui, nelle ipotesi di passaggio dal rito speciale lavoristico a quello ordinario, detta integrazione non risulta contemplata il silenzio del legislatore muove, difatti, dalla considerazione del passaggio da un rito - quello del lavoro - assai più severo sul piano della maturazione anticipata delle preclusioni artt. 414 e 416 c.p.c. ad altro, quello ordinario, sotto questo profilo più blando e progressivo, di talchè non è stata avvertita l'esigenza di assegnare termini integrativi, avendo le parti già impostato ab origine le rispettive difese nel segno prudenziale della massima esaustività depone in tal senso anche l’ultimo comma dell’articolo 4 del d.lsg, 150/2011, lì dove, nel codificare il principio dell’affidamento delle parti nel rito prescelto, da un lato le preserva dall’operatività dei meccanismi preclusivi operanti secundum iu” nel processo mutato”, dall’altro, coerentemente, le fa soggiacere alle preclusioni proprie del modello processuale erroneamente prescelto, anche laddove il rito corretto fosse più stato più mite . 6 - Calati questi principi nella fattispecie dell'opposizione ad ingiunzione europea, il giudice, ricevuta l'opposizione della quale è il destinatario diretto, dovrà, quindi, d'ufficio i far notificare al creditore, a cura della cancelleria, l'opposizione del debitore ii assegnare all'attore-creditore un termine naturalmente perentorio, stante il divieto di successiva mutatio libelli sancito dal comma quinto dell'articolo 183 c.p.c. per integrare il thema decidendum e i relativi fatti costitutivi nessun termine perentorio potrà invece essere assegnato per le produzioni documentali, soggette al più benevolo termine dilatorio dell'articolo 183, comma sesto, numero 2, c.p.c. iii fissare l'udienza ex articolo 183 c.p.comma nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'articolo 163 bis c.p.c. iv assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di risposta ex articolo 167 c.p.c, con onere di costituzione - se del caso a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse ammessa - almeno venti giorni prima dell'udienza sub ii e con l'avvertimento ex articolo 163, comma 3, numero 7, c.p.comma che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.comma 7 - come si è detto sopra, nel caso pratico in esame l'attore ha già ampiamente dedotto, con articolata comparsa di risposta le proprie difese costitutive. Appare, pertanto, manifestamente superfluo oltre che contrastante con il principio di ragionevole durata del processo assegnargli il termine per le integrazioni di cui sopra sub ii . Viceversa, la società ingiunta - non essendo stata posta in grado di articolare le proprie difese in ragione del peculiare start up di questa tipologia processuale - potrà giovarsi del termine a difesa di cui sub iv . P.Q.M. fissa nuova udienza ex articolo 183 c.p.comma per il giorno 6.12.2012, ore 9.00 e ss., con facoltà della società convenuta, già costituita in cancelleria, di depositare comparsa di risposta nel rispetta del termine perentorio di cui all'articolo 166 c.p.comma e con l'avvertimento che il tardivo deposito comporterà le decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c.