equa riparazione | 22 Giugno 2012
Legge Pinto: modifiche in vista per una liquidazione più veloce?
di Fabio Valerini - Assegnista di ricerca in diritto processuale civile
Dopo aver analizzato le nuove norme relative al filtro in appello e al controllo della motivazione in cassazione, continuiamo oggi il nostro viaggio nelle norme processuali contenute nello schema di decreto legge approvato il 15 giugno scorso dal Consiglio dei ministri (c.d. decreto Sviluppo) con l’analisi delle modifiche ipotizzate alla legge 89/2001 meglio nota come legge Pinto.
Si tratta, come noto, della legge che prevede il diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo disciplinandone le modalità con le quali il soggetto può chiedere ed ottenere la condanna dello Stato e attribuendone la competenza in primo e unico grado alla Corte di appello.
Un procedimento, quello volto ad ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo, i cui tempi, però, sono divenuti, via via, sempre più irragionevoli: e ciò con ogni conseguenza sul diritto di ricevere una tempestiva risposta giudiziaria e sui conti pubblici dello Stato.
Obiettivi della riforma. L’obiettivo dichiarato dal Consiglio dei ministri è quello «non solo di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti di appello, ma anche di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, che nell’anno 2011 sono stati di oltre 200 milioni di euro».
Peraltro, per realizzare gli obiettivi prefissati occorre tenere sempre in considerazione in questa materia che la disciplina di cui alla legge n. 89/2001 è volta a dare attuazione alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, quindi, dovrà essere rispettosa sia di quel testo convenzionale sia della (copiosa) giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che si è formata sul tema. Per ora, iniziamo ad analizzare quali sono le principali novità varate dal Governo.
I presupposti per il riconoscimento. La prima modifica che sarà apportata riguarda gli elementi che la Corte di appello dovrà valutare: ed infatti, «nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione».
La seconda modifica, poi, consiste nella predeterminazione legislativa di alcuni parametri ai quali la Corte di appello, secondo le intenzioni del Governo, dovrà attenersi nel decidere in ordine alle richieste di equo indennizzo.
Tempi ragionevoli ex lege. Ecco allora che in base al comma 2-bis dell’art. 2 la durata del processo non potrà essere ritenuta irragionevole se il processo di cognizione (civile o penale) «non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità».
Il dies a quo è rappresentato dalla data di deposito del ricorso o della notificazione della citazione ovvero, quanto al processo penale, con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
Inoltre, il comma 2-quater sottolinea che «ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa».
Quanto ai processi esecutivi e concorsuali, invece, essi dovranno concludersi, rispettivamente in tre e sei anni.
Peraltro, in base all’introducendo comma 2-ter «si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
Indennizzo escluso se la parte è rimproverabile. Il Governo ha voluto poi formalizzare alcune cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente, dilatoria o abusiva della parte.
Ad esempio, quanto al processo civile, è escluso l’indennizzo in favore della parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Ma v’è di più. Ed infatti, è escluso l’indennizzo a favore di quella parte che ha reso necessario l’intervento giurisdizionale in quanto ha rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta formulata dalla controparte (art. 91 c.p.c.) o dal mediatore (art. 13 comma 1 primo periodo, d.lgs. n. 8/2010) sostanzialmente coincidente con la sentenza emessa dal giudice.
Infine, è particolarmente significativa l’espressione utilizzata nella lettera f) che rappresenta la formula di chiusura ‘aperta’ in base alla quale l’indennizzo è escluso «in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento».
Misura dell’indennizzo predeterminata. Nello schema di decreto legge il Governo ha, da un lato, abrogato il comma 3 dell’art. 2, e, dall’altro lato, ha voluto prevedere ‘indennizzi predeterminati e calmierati’ inserendo un art. 2-bis rubricato ‘Misura dell’indennizzo’ (nel quale è confluito, in parte modificato, l’attuale comma 3 dell’art. 2).
Nuove norme procedimentali. Quanto al procedimento dei futuri ricorsi ex legge Pinto, essi dovranno essere proposti entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il processo è diventa definitiva, al presidente della Corte di appello che provvede con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso al quale si applicano i primi due commi dell’art. 640 c.p.c. (e, cioè, la richiesta di integrazione del ricorso ove la domanda appaia insufficientemente giustificata).
Peraltro, al ricorso andranno allegati l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, i verbali di causa e i provvedimenti del giudice e il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabile.
Si passa, quindi, dal procedimento in camera di consiglio (che, però, torna della successiva ed eventuale fase di opposizione alla quale non potrà partecipare il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato) ad un procedimento modellato, quanto alla fase iniziale almeno, sul procedimento di ingiunzione. La Corte di appello deciderà, infine, l’opposizione con decreto impugnabile per cassazione a seguito di un procedimento secondo le forme di cui all’art. 737 c.p.c..
Merita, infine, di essere sottolineato il seguente snodo processuale: in base al nuovo comma 6 dell’art. 3 «se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione a norma dell’articolo 5-ter». Ecco allora che, ove la parte ricorrente soccombente, in tutto o in parte, procede a notificare il decreto e il ricorso in luogo di proporre immediata opposizione, quella scelta processuale «rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente».
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