patrocinio a spese dello Stato | 20 Giugno 2012
Erario fa rima con onorario, non con le spese da pagare alla parte vittoriosa
L’ammissione al gratuito patrocinio, nel processo civile, non pone a carico dello Stato le spese che l’assistito soccombente sia condannato a versare all’altra parte. Gli onorari e le spese in oggetto sono soltanto quelli dovuti al difensore del beneficiario; non vi è alcun obbligo, invece, di tutelare persone terze.
(Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12; depositata il 19 giugno)
Questo il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza n. 10053/12 del 19 giugno.
L’antefatto. Una donna chiede la correzione della sentenza della Cassazione n. 24267/10 nella parte in cui veniva disposta la...
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