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Notizie a cura di La Stampa.it |
CIVILE e PROCESSO

impugnazioni | 19 Giugno 2012

Ancora nuove disposizioni processuali: filtro in appello e riduzione del sindacato di legittimità

di Fabio Valerini - Assegnista di ricerca in diritto processuale civile

  Nella seduta del 15 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. pacchetto Sviluppo contenente ‘misure urgenti e strutturali’ che vanno a realizzare, negli obiettivi del Governo, una parte ulteriore dell’Agenda per la Crescita sostenibile del sistema Paese. E così, ancora una volta, il futuro decreto legge conterrà anche nuove disposizioni che andranno ad incidere sul diritto processuale civile che, da qualche tempo a questa parte, è oggetto di plurimi interventi di riforma. 

 

Le norme processuali nel pacchetto Sviluppo. Ed infatti, lo schema di decreto legge contiene almeno due gruppi di norme di carattere processuale: il primo, è quello contenuto nel capitolo relativo alle misure per sostenere la crescita delle imprese e, più in particolare, nella sezione dedicata alla gestione più efficace della crisi di impresa. In quest’ottica il Governo intende intervenire sul diritto fallimentare con lo scopo di consentire l’emersione quanto più possibile anticipata della crisi dell’impresa.
Il secondo gruppo di norme, poi, è rappresentato dalle misure volte ad accelerare i tempi della giustizia civile: e ciò sul presupposto che i ritardi della risposta della giustizia ai bisogni delle parti costa – come ha sottolineato anche la Banca d’Italia, ma non solo – almeno un punto del prodotto interno lordo del Paese.
Non v’è dubbio che problemi di tempestività della decisione si riscontrano (anche e sopratutto) nei giudizi di impugnazione: ecco spiegato il nuovo intervento sul giudizio di appello e di cassazione.
I giudizi davanti alla Corte di appello… Peraltro, è opportuno ricordare che davanti alla Corte di appello si celebrano i processi civili non soltanto di appello ma anche i processi relativi all’equa riparazione, alla determinazione delle indennità di esproprio, alle azioni risarcitorie per violazione della legge antitrust nazionale e alle impugnazione dei lodi rituali.
… e i recenti interventi di riforma. Ed infatti, il legislatore aveva certamente ‘preso a cuore’ la necessità di intervenire sul giudizio di appello, ma lo ha fatto in vari tempi e in vari modi. E così, soltanto per citare alcuni degli interventi più recenti, da un lato, ha aumentato il contributo unificato dovuto (aumentato della metà per i giudizi di impugnazione e raddoppiato per i processi davanti alla Corte di cassazione) con effetto che possiamo tranquillamente affermare essere dissuasivo (ancor di più se pensiamo che con la L. 27/2012 il valore del contributo unificato di primo grado davanti al c.d. Tribunale per le imprese è stato raddoppiato).
Dall’altro lato, poi, ha modificato la disciplina dell’inibitoria in appello e ha previsto nuove norme in materia di trattazione dell’appello.
Il filtro in appello. Oggi, però, il Governo ha individuato un ulteriore elemento di ‘razionalizzazione’ o, se vogliamo, di ‘riduzione’ del contenzioso in appello: ed infatti, vuol prevedere un filtro di ammissibilità affidato alla stessa Corte di appello.
Al fine lo schema di decreto legge prevede l’inserimento nel tessuto del codice di rito di un art. 348-bis a tenore del quale «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».
Ne deriva che la Corte di appello dovrà fare una valutazione prognostica sulla ragionevole probabilità che l’appello sarà accolto: siamo, quindi, in presenza di una valutazione più pregnante rispetto a quella che sarebbe stata necessaria se il legislatore avesse sanzionato con l’inammissibilità, ad esempio, la «manifesta infondatezza» dell’appello.
La Corte di appello vi dovrà provvedere all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione e deciderà «con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi».
Peraltro, in caso di impugnazione principale e incidentale, l’ordinanza potrà essere emessa soltanto quando esistono i presupposti in relazione ad entrambe le impugnazioni: diversamente la trattazione dell’una consentirà la trattazione anche dell’altra rispetto alla quale la Corte avrebbe dovuto, viceversa, dichiarare l’inammissibilità.
Controversie escluse. Non tutti gli appelli, però, saranno soggetti al filtro della ragionevole probabilità di accoglimento: ed infatti, il nuovo art. 348-bis non si applicherà quando l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’art. 70, primo comma, c.p.c. (e, cioè, quelle che prevedono l’intervento necessario del p.m.) ovvero quando l’appello è proposto a norma dell’art. 702-quater (e, cioè, nel caso di appello a seguito di procedimento sommario di cognizione).
E’ espressamente confermata, invece, l’applicabilità delle nuove disposizioni anche con riferimento alle controversie soggette al lavoro e alle controversie in materia di previdenza sociale.
Ricorso per cassazione dopo inammissibilità. Che cosa succederà quando la parte avrà proposto appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte di appello avrà ritenuto inammissibile ex art. 348-bis quell’appello? Quella parte potrà proporre ricorso per cassazione?
Ebbene, in base all’art. 348-ter «quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello».
Con la precisazione che laddove l’inammissibilità «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360».
Ne deriva – salvo che con riferimento alle materie in cui è previsto l’intervento obbligatorio del p.m. - l’esclusione della possibilità di far valere motivi relativi al vizio della motivazione non soltanto in questo caso ma anche quando il ricorso per cassazione è proposto «avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado».
All’esito del giudizio di legittimità, se la Suprema Corte accoglierà il ricorso rimetterà la causa al giudice di appello che avrebbe dovuto conoscere della causa se non avesse adottato la decisione di inammissibilità.
Verso la riduzione del controllo del vizio di motivazione? Da ultimo occorre richiamare l’attenzione sulla modifica che sarà apportata al n. 5 dell’art. 360 c.p.c..
Come noto quella norma consente oggi alla corte di cassazione di sindacare la motivazione del giudice del merito «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».
Per effetto della modifica il n. 5 consentirà il sindacato soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»: ma sugli effetti della nuova norma si dovrà attendere il fondamentale contributo della Suprema Corte che sarà chiamata ad attuare la nuova disposizione che, è bene sottolinearlo, ripropone il testo del n. 5 così come originariamente previsto nel codice del 1942 fino alla riforma del 1950.
Disposizione transitoria. Lo schema di decreto legge prevede anche una disciplina transitoria in forza della quale le nuove disposizioni si applicheranno ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione dell’emanando decreto.