Quale ipoteca per le somme da riscuotere iscritte a ruolo?

Accolto il ricorso - con pronuncia anche nel merito - con cui Equitalia chiedeva l’ammissione al passivo di un credito in privilegio ipotecario, al fine di sottrarlo all’azione revocatoria.

Il caso. Equitalia Romagna s.p.a. chiedeva al Giudice delegato per il fallimento l’ammissione al passivo di un credito in privilegio in privilegio ipotecario, in minima parte in chirografo. Il giudice del Tribunale di Forlì ammetteva il credito parte in privilegio, parte in chirografo, escludendo però il privilegio ipotecario. L’agente incaricato per la riscossione proponeva allora opposizione, sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall Il Tribunale respingeva però detta opposizione, ritenendo che l’ipoteca in questione non si fosse consolidata alla data di declaratoria del fallimento e che l’ipoteca iscritta dal concessionario facesse riferimento alla disciplina dell’art. 2817 c.c., essendo stata iscritta ai sensi dell’art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/73. Ne conseguiva l’equiparabilità della posizione di Equitalia a quella di un qualsiasi creditore che si sia procurato un titolo di prelazione fondato su un titolo giudiziale nel periodo sospetto salvo non potersi servire del ruolo come titolo amministrativo . Il ricorso. Equitalia proponeva allora ricorso per cassazione, sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle norme citate, in particolare riguardo all’inquadramento del ruolo come titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e non come fattispecie di ipoteca legale per la quale l’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. esclude la revocabilità . Risulta, in effetti, determinante nel caso di specie la qualificazione dell’ipoteca iscritta da Equitalia come legale ovvero giudiziale o, ancora, volontaria. La Cassazione opta per la ‘quarta via’. La Suprema Corte esclude, innanzi tutto, che si tratti di ipoteca volontaria che richiede l’adesione del debitore . Rimane allora il dubbio legale o giudiziale? A nessuna delle due sembra riconducibile l’ipoteca in esame occorre, perciò, stabilire a quale categoria di ipoteca sia assimilabile sulla base dei suoi connotati essenziali. Dato che l’ipoteca in parola è iscritta sulla base di un provvedimento amministrativo – ex art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/73 – ne consegue che non può essere classificabile come giudiziale e, pertanto, non può essere suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., norma che riguarda solo le ipoteche giudiziali e volontarie.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 marzo – 18 maggio 2012, numero 7911 Presidente Fioretti – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo A fronte della richiesta di Equitalia Romagna s.p.a. di ammissione al passivo di Euro 10.676,12 in privilegio ipotecario e di Euro 186,53 in chirografo, il Giudice delegato del Fallimento di B.F. ammetteva il credito in privilegio per Euro 8456,63 e in chirografo per Euro 2406,02, escludendo il privilegio ipotecario per la somma di Euro 2219,49. Equitalia proponeva opposizione, sostenendo l'inapplicabilità dell'articolo 67, 1 comma numero 4 l.f., che riguarda le ipoteche giudiziali e volontarie, ma non quelle legali, quale quella dalla stessa iscritta. Il Tribunale, con decreto 22-26 ottobre 2010, ha respinto l'opposizione, rilevando che l'ipoteca iscritta da Equitalia Romagna s.p.a. non si era consolidata alla data di declaratoria di fallimento, ai sensi dell'articolo 67, 1 comma numero 4 l.f., che trova applicazione nel caso, non potendosi ricondurre l'ipoteca iscritta dal concessionario opponente alla disciplina di cui all'articolo 2817 c.c., in quanto iscritta ai sensi dell'articolo 77, 1 comma d.p.r. 602/1973, norma che equipara il titolo amministrativo costituito dal ruolo al titolo giudiziale, al fine di consentire l'iscrizione da parte del conservatore dei registri immobiliari, ma non prevede l'iscrizione in modo automatico, essendo invece rimessa al concessionario non solo l'opzione se iscrivere o meno, ma anche la scelta del momento in cui provvedere, al fine di costituire volontariamente un titolo di prelazione. Secondo il Tribunale, quindi, la posizione del concessionario è del tutto equiparabile a quella di un qualsiasi creditore che si sia procurato un titolo di prelazione fondato su un titolo giudiziale nel periodo sospetto, con l'unica differenza che il concessionario non ha necessità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, potendosi giovare del titolo amministrativo costituito dal ruolo. Ricorre Equitalia, sulla base di un unico articolato motivo. Il Fallimento non ha svolto difese. Motivi della decisione 1.1.- Con l'unico articolato motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 77 del d.p.r. 602/1973 e dell'articolo 67 l.f., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Equitalia, posto che, alla stregua del disposto dell'articolo 67, 1 comma numero 4 l.f., va esclusa la revocabilità della sola ipoteca legale, rileva che l'articolo 77 del d.p.r. 602/1973 si limita ad affermare che il ruolo, ovvero l'elenco dei debitori e delle somme dovute all'ufficio della riscossione a mezzo concessionario costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo per cui si procede , senza definire la tipologia dell'ipoteca che, esclusa nel caso la ricorrenza dell'ipoteca volontaria, va tenuto presente che l'ipoteca giudiziale trova il suo fondamento in un provvedimento giudiziale, sentenza o altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto e quella legale scaturisce direttamente dalla legge ex articolo 2817 c.c., non avente peraltro carattere tassativo, ben potendo trovare la fonte in leggi speciali che nel caso, non ravvisandosi alcun provvedimento giudiziale a fondamento del titolo né venendo in considerazione la volontà del debitore, l'ipoteca va ragionevolmente ritenuta legale, e l'iniziativa del concessionario costituisce una sorta di atto dovuto un mero atto di esecuzione Trib. Torino 20 aprile 2009 . La ricorrente evidenzia inoltre che la legge delega 337/1998, all'articolo 1 par.4, identifica il privilegio in oggetto come ‘ipoteca legale’ che la procedura di iscrizione di cui all'articolo 77 è stata introdotta nel d.p.r. 602/1973 dal d.lgs. 46/99 e poi modificata dal d.lgs. 193/2001 che l'agente di riscossione provvede unilateralmente ope legis che le norme riguardanti la riscossione coattiva, e in particolare l'articolo 77, si applicano di massima a tutte le entrate tributarie ed extratributarie dello Stato e degli enti pubblici, anche previdenziali che l'ipoteca in oggetto acquista efficacia con la sola iscrizione ancorché, ai fini del decorso del termine semestrale di decadenza dall'impugnazione, ex articolo 21, 1 comma d.lgs. 546/1992, ne sia necessaria la notifica al contribuente che non occorre motivazione per l'iscrizione, e che la finalità è di assicurare il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. L'esclusione dell'ipoteca dalla revocatoria di cui all'articolo 67, 1 comma l.f., conclude la ricorrente, trova fondamento nella particolare natura del credito a presidio del quale è apposta, che beneficia anche della peculiare tutela dettata dall'articolo 89 del d.p.r. 602, e la cui ratio è soltanto quella di assicurare la riscossione delle imposte da intendersi oggi, per il richiamo all'articolo 17, 1 comma del d.lgs. 46/99, entrate dello Stato ed altri enti pubblici, compresi gli enti previdenziali , come affermato dal S.C. nella pronuncia 3131/1994 l'irrevocabilità dell'ipoteca da ruolo è desumibile, sia pure indirettamente, anche da altre norme, tanto che può sostenersi che sia presupposta dall'intero sistema di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici. Tanto premesso, si rileva che questa Corte si è pronunciata sulla questione oggetto di causa nella recentissima pronuncia 3398/2012, con argomentazioni dalle quali non v'è motivo di discostarsi. Il percorso motivazionale di detta pronuncia può essere così sintetizzato esclusa la configurabilità dell'ipoteca volontaria, che richiede l'adesione del debitore, e rilevato che l'iscrizione dell'ipoteca in esame non è peraltro esattamente riconducibile né alla legale né alla giudiziale, occorre valutare se la stessa presenti connotati tali da farla rientrare nell'ambito delle due ipotesi considerate e da determinare quindi l'applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare la fattispecie è diversa dall'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 c.c., per la quale il legislatore ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni oggetto di negoziazione a ragione dell'esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione ovvero di divisione non è altresì assimilabile l'ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale, al di là dell'accostamento a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita, atteso che per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale l'articolo 2818 c.c. individua il titolo in una sentenza o altro provvedimento giudiziale a cui la legge riconosce tale effetto, allo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, mentre l'ipoteca iscritta ex articolo 77 è sorretta da un provvedimento amministrativo ne consegue che l'ipoteca in oggetto, non potendo essere ricompresa né nella categoria dell'ipoteca giudiziale né in quella dell'ipoteca volontaria, non può essere suscettibile di revoca ex articolo 67, 1 comma numero 4 l.f., che riguarda la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. A conferma indiretta della correttezza della soluzione adottata, la pronuncia citata richiama la peculiare natura del credito fatto valere e la disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore ha inteso attuare a ragione della qualità del creditore, attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, e disponendo all'articolo 89 del d.p.r. cit. che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria prevista dall'articolo 67 l.f., così evidenziandosi il regime eccezionale e derogatorio assicurato all'amministrazione finanziaria a ragione delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la pronta riscossione delle entrate erariali. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto. L'assenza di precedenti in termini, sino alla recentissima pronuncia del 5/3/2012, numero 3398, induce motivatamente a compensare le spese del giudizio di merito ed a dichiarare non ripetibili le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del Fallimento intimato, nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.