Note di trascrizione e discordanze: l’esame deve essere sostanziale

In caso di riscontrate divergenze identificative di uno stesso bene oggetto di più trascrizioni pignoramento e domanda ex art. 2932 c.c. , il giudice non può limitare il proprio esame al raffronto tra i dati riportati nell’una e nell’altra delle due note di trascrizione, dovendo motivare in merito a tale divergenza e dovendo quindi effettuare ulteriori indagini.

La Corte di Cassazione, con la sentenza resa dalla Terza sezione Civile, n. 6271, depositata il 20 aprile 2012, risolve una controversia in tema di opposizione di terzo all’esecuzione, erroneamente risolta dai giudici di appello che avevano applicato in modo formalistico, ma al tempo stesso superficiale, alcuni principi in tema di esame delle note di trascrizione. Il caso. Una banca dava corso ad una esecuzione immobiliare. Un terzo si opponeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità del pignoramento infatti, l’opponente aveva, prima che venisse trascritto il pignoramento, trascritto una domanda giudiziale, contro il debitore esecutato, atta ad ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. ed avente ad oggetto gli stessi beni pignorati. Pendenti in contemporanea il processo di opposizione di terzo e quello ex art. 2932 c.c., il g.e. sospendeva l’opposizione che veniva riassunta in considerazione dell’esito vittorioso dell’opponente di terzo nel giudizio contro il debitore esecutato. Il giudice dell’esecuzione accoglieva quindi l’opposizione di terzo, dichiarando che il creditore procedente e quelli intervenuti non avevano diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene trasferito in proprietà al terzo opponente. Veniva proposto appello che in accoglimento delle ragioni fatte valere dal creditore pignorante - incentrate su una asserita discordanza di descrizione del bene tra la nota di trascrizione del pignoramento e la nota di trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. - riformava la decisione del primo giudice le controversie, in buona sostanza, riguardavano due beni diversi, ovvero, non esattamente il medesimo . Veniva infine investita della vicenda la Cassazione. L’esame delle sole note di trascrizione può non essere sufficiente. Secondo la Cassazione, il raffronto non doveva essere fatto tra i soli dati di identificazione catastale del bene presenti nell’una e nell’altra nota di trascrizione, come invece fatto dalla Corte d’Appello. Il raffronto andava svolto tra il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella prima ed il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella seconda nota di trascrizione. La Corte d’Appello aveva errato per aver limitato il proprio esame al raffronto tra i dati riportati nell’una e nell’altra delle due note di trascrizione e, avendo riscontrato una certa divergenza, anziché motivare in merito a tale divergenza, aveva ritenuto la circostanza in sé e per sé sufficiente per concludere per il rigetto dell’opposizione di terzo. Il Giudice d’appello avrebbe dovuto seguire un ben diverso percorso logico e argomentativo. In primo luogo, i giudici di secondo grado dovevano verificare se i dati riportati nella nota di trascrizione dell’atto di citazione erano corretti e sufficienti, senza possibilità di equivoci e di incertezze, per individuare il bene oggetto del contratto preliminare del quale era domandata l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., senza far ricorso all’atto di citazione e/o al contratto preliminare in base al principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione , in modo da rendere la trascrizione della domanda opponibile ai terzi. La verifica andava fatta tenendo conto dell’intero contenuto della nota di trascrizione. La verifica andava svolta tenendo conto dell’intero contenuto della nota di trascrizione, anche quanto alle indicazioni concernenti la natura e la situazione dei beni. La Corte di appello aveva effettuato questo raffronto limitandolo però ai dati catastali ed omettendo totalmente di delibare il contenuto integrale della nota di trascrizione. Andava tenuto in considerazione anche il principio di autoresponsabilità. In secondo luogo, si doveva verificare se, identificato il bene avvalendosi della nota di trascrizione della domanda, fosse producibile l’effetto traslativo della sentenza con riguardo al bene oggetto del preliminare così come identificabile dalla nota per il principio cosiddetto di autoresponsabilità , in modo tale da tendere opponibile ai terzi la trascrizione della successiva sentenza, con conservazione dell’effetto prenotativo della trascrizione della domanda. Al contrario, i giudici di appello si sono limitati a considerare la divergenza dei dati identificativi catastali dell’immobile tra l’atto di citazione ex art. 2932 c.c. e la relativa nota , e la sentenza ex art. 2932 c.c., senza tuttavia tenere conto del frazionamento intervenuto nelle more e addirittura nell’ambito della stesso giudizio concluso con la sentenza traslativa della proprietà. Infine, andavano indagate le ragioni della discrepanza descrittiva del bene nelle note di trascrizione. Ultimo passaggio secondo la Cassazione, i giudici d’appello avrebbero dovuto operare un ulteriore raffronto - del tutto dimenticato nella sentenza oggetto di ricorso di legittimità - tra detta identificazione e quella desumibile dalla nota di trascrizione dell’atto di pignoramento, senza fermarsi alla diversità dei dati di identificazione catastale riportati nell’una e nell’altra delle due note, ma indagando in particolare sulle ragioni della discrepanza e sull’opponibilità di queste ai creditori pignorante ed intervenuto nell’esecuzione. Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio, affinché il giudice di appello provveda ad effettuare le verifiche indicate dalla Suprema Corte, per poter quindi decidere nel merito, previa approfondita indagine, la proposta opposizione di terzo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 marzo – 20 aprile 2012, n. 6271 Presidente Amatucci – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- G L. propose ricorso ex art. 619 cod. proc. civ. nella procedura esecutiva immobiliare iniziata dalla Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto nei confronti di Danilo Dona, nella quale era intervenuto G B. . L'opponente chiese che fosse dichiarata la nullità del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione relativamente ai beni censiti in Comune di Zero Branco, Sez. U, foglio 20, mappali 39 e 299/A parte. L'opponente dedusse di avere trascritto prima della trascrizione del pignoramento una domanda ex art. 2932 cod. civ. contro D.D. avente ad oggetto detti beni che, a seguito di frazionamento eseguito in corso di causa ed approvato il 18 marzo 1993, erano stati catastalmente individuati in Comune di Zero Branco, S.U., foglio 20, mappale 39 e mappale 1130 ex 299/b . Si costituì soltanto l'opposto G B. , chiedendo il rigetto dell'opposizione gli altri opposti, ritualmente citati e non comparsi, vennero dichiarati contumaci. Il giudice dell'esecuzione sospese il processo esecutivo limitatamente al bene individuato come Lotto secondo nell'ordinanza di vendita. 1.1.- Il giudizio di merito sull'opposizione venne sospeso ex art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del processo pendente tra la L. ed il Dona per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ Riassunta la causa a seguito dell'accoglimento della domanda proposta dalla L. nei confronti del Dona, il Tribunale di Treviso accolse l'opposizione e dichiarò che i creditori procedente ed intervenuti non avevano diritto di procedere ad esecuzione sull'immobile appartenente alla L. condannò l'opposto al pagamento delle spese processuali. 2.- Avverso la sentenza del Tribunale B.G. propose appello. Costituitasi l'appellata, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il gravame ed, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta dalla L. , revocando l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo ha altresì condannato l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio. 3.- G L. propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Si difende con controricorso G B. . Motivi della decisione 1.- Con l'unico motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 2659 cod. civ. ex art. 7. 360 n. 3 cod. proc. civ. . La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a raffronto la nota di trascrizione dell'atto di citazione ex art. 2932 cod. civ. e la nota di trascrizione del pignoramento ed ha ritenuto che la diversità dei dati catastali riportati nell'una e nell'altra non consentirebbe di affermare che abbiano ad oggetto il medesimo bene, dovendo l'esame essere limitato - secondo la Corte territoriale, che su questo punto ha riformato la sentenza di primo grado - ai dati risultanti dalle due note, in ragione del principio dell'autosufficienza della nota di trascrizione e di autoresponsabilità e non potendo, quindi, essere rilevante la descrizione del bene contenuta nel contratto preliminare, nella citazione e nelle consulenze tecniche espletate rispettivamente nel giudizio di merito e nel processo esecutivo immobiliare. 1.1.- La ricorrente deduce che - nella nota di trascrizione dell'atto di citazione il bene è identificato con il numero di foglio 20 e con il numero dei mappali 39 e 299/A parte poi 1130, a seguito di frazionamento effettuato dal CTU nominato nel giudizio per l'adempimento del preliminare - nella nota di trascrizione dell'atto di pignoramento il bene è identificato con il numero dei mappali 39 e 299/A e con la sezione C foglio 8 - nel comune di Zero Branco il foglio 20 del NCT corrisponde alla sezione C foglio 8 del CT. Partendo dal dato di fatto di cui sopra, per il quale la divergenza di dati tra le due note di trascrizione sarebbe dovuta a differenti modalità di identificazione catastale, nel corso del tempo, dello stesso bene, la ricorrente assume - che anche il consulente tecnico chiamato a descrivere i beni nel processo esecutivo si era avvalso dei medesimi dati catastali risultanti dalla nota di trascrizione dell'atto di citazione, dando per presupposto che questi corrispondessero a quelli indicati nella nota di trascrizione dell'atto di pignoramento - che al momento della trascrizione della citazione il bene oggetto della domanda non costituiva una particella catastale autonoma e per questo era stato indicato il mappale 299/A con l'indicazione di parte ed il bene era stato dettagliatamente descritto, anche con l'indicazione dei confini e della relativa estensione, nella stessa nota di trascrizione - che, in diritto, l'unico elemento rilevante ai fini dell'opponibilità della trascrizione ai terzi è che la nota relativa contenga una descrizione catastale esatta al momento della trascrizione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2659 cod. civ. - che, nel caso di specie, il co. 1 n. 4 di questa norma, così come il richiamato art. 2826 cod. civ., erano stati rispettati dalla L. , nella redazione della nota di trascrizione dell'atto di citazione, tanto è vero che questa trascrizione era stata riscontrata dall'esperto stimatore in sede esecutiva, come gravante su parte del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione. 1.2.- La ricorrente deduce quindi che la norma dell'art. 2659 cod. civ. sarebbe stata erroneamente applicata e che la relativa applicazione sarebbe stata sorretta da motivazione insufficiente e contraddittoria. Deduce altresì che l'attuale resistente B.G. avrebbe resistito in giudizio con dolo o colpa grave ex art. 96 cod. proc. civ 2.- Il ricorso va accolto. Sostiene il resistente che il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. perché la Corte d'Appello avrebbe risolto la questione degli effetti della trascrizione nei confronti dei terzi in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte ed il ricorso non offrirebbe elementi per mutare questa giurisprudenza. L'eccezione di inammissibilità non è meritevole di accoglimento. È vero che la Corte territoriale ha esattamente richiamato principi oramai consolidati in punto di autosufficienza della nota di trascrizione secondo cui, come si legge in sentenza, i terzi che effettuano una visura presso la Conservatoria dei Registri immobiliari non hanno né l'obbligo né l'onere di esaminare il contenuto del titolo cui la nota di trascrizione si riferisce” e di autoresponsabilità del dichiarante secondo cui la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa” , ma non ne ha fatto corretta applicazione al caso di specie. Infatti, ha confuso la capacità identificativa che va riconosciuta alla nota in sé e per sé considerata -alla stregua dei principi di cui sopra, che trovano il loro riferimento normativo nell'art. 2659 cod. civ. - con i dati di cui ci si avvale nella nota ai fini di tale identificazione. Per pervenire alla decisione sull'opposizione di terzo proposta dalla L. l'esame del giudice di merito avrebbe dovuto avere ad oggetto, per un verso, l'idoneità della nota di trascrizione dell'atto di citazione ad identificare correttamente il bene sì da rendere la trascrizione efficace nei confronti dei terzi per altro verso, la coincidenza materiale tra il bene identificabile per il tramite della prima col bene identificabile per il tramite della seconda nota di trascrizione se il bene identificabile attraverso la nota di trascrizione dell'atto di citazione fosse stato coincidente col bene identificabile attraverso la nota di trascrizione dell'atto di pignoramento, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta in caso contrario, rigettata. Pertanto, il raffronto non avrebbe dovuto essere fatto tra i dati di identificazione catastale del bene nell'una e nell'altra nota, come ha fatto la Corte territoriale cfr. pagg. 11-12 della sentenza , bensì tra il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella prima ed il bene così come identificabile attraverso i dati riportati nella seconda nota di trascrizione. La Corte d'Appello è pertanto incorsa in un errore logico-giuridico che si è tradotto in un vizio di motivazione. Avendo limitato il proprio esame al raffronto tra i dati riportati nell'una e nell'altra delle due note di trascrizione ed avendo riscontrato una certa divergenza, il giudice d'appello non ha motivato sulle ragioni di tale divergenza ed ha ritenuto la discrepanza, considerata in sé e per sé soltanto, sufficiente al rigetto dell'opposizione della L. . Avrebbe invece dovuto seguire un diverso percorso logico argomentativo - verificare se i dati riportati nella nota di trascrizione dell'atto di citazione fossero corretti e sufficienti per individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, il bene oggetto del contratto preliminare del quale era domandata l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., senza far ricorso all'atto di citazione e/o al contratto preliminare per il principio dell'autosufficienza della nota di trascrizione , in modo da rendere la trascrizione della domanda opponibile ai terzi tale verifica è da compiersi tenendo conto dell'intero contenuto della nota di trascrizione cfr. Cass. n. 368/05 , anche quanto alle indicazioni concernenti la natura e la situazione dei beni, senza che possa assumere rilievo il raffronto tra la nota da verificare ed altra nota che si assume riguardare lo stesso bene la Corte territoriale ha compiuto questo secondo raffronto limitandolo per di più ai dati catastali ed omettendo totalmente di delibare il contenuto integrale della prima nota di trascrizione in particolare, quanto all'indicazione dei confini e dell'estensione del terreno - verificare se, identificato il bene avvalendosi della nota di trascrizione della domanda, fosse producibile l'effetto traslativo della sentenza con riguardo al bene oggetto del preliminare così come identificabile attraverso la nota per il principio c.d. di autoresponsabilità cfr. Cass. n. 8964/00 , in modo da rendere opponibile ai terzi la trascrizione della successiva sentenza, con conservazione dell'effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2652 n. 2 cod. civ. anche con riguardo a tale aspetto la sentenza impugnata va censurata essendosi limitata a considerare la divergenza dei dati identificativi catastali dell'immobile tra l'atto di citazione e la relativa nota e la sentenza ex art. 2932 cod. civ. pagg. 12-13 , senza tenere conto del frazionamento intervenuto nelle more ed addirittura nell'ambito dello stesso giudizio concluso con la sentenza traslativa della proprietà - operare quindi l'ulteriore raffronto, del tutto omesso nella sentenza impugnata, tra detta identificazione e quella desumibile dalla nota di trascrizione dell'atto di pignoramento, senza fermarsi alla diversità dei dati di identificazione catastale riportati nell'una e nell'altra delle due note, indagando, in particolare, sulle ragioni della discrepanza e sull'opponibilità di queste ai creditori pignorante ed intervenuti nell'esecuzione. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, al fine di compiere le anzidette verifiche di fatto e decidere nel merito dell'opposizione, e quindi della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., regolando anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.