Al carovita si adeguano anche i diritti di protesto

Pubblicato in G.U. il decreto che aumenta del 5,4% il valore dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

Aumento del 5,4%. Alla fine di ogni biennio, è facoltà del Ministero della Giustizia di stabilire le variazioni dell’importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati. In conseguenza dell’aumento del 5,4% dell’indice del costo della vita nel periodo 2010-2012, il Ministero della Giustizia, con il decreto 26 marzo 2012 pubblicato nella G.U. n. 93 del 20 aprile scorso, ha previsto un aumento equivalente per gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti. Di conseguenza d’ora in avanti i nuovi valori saranno diritto di protesto minimo € 1,99 + 0,11 = 2,10, massimo € 43,03 + 2,32 = 45,35 indennità di accesso - fino a 3 chilometri € 1,78 + 0,10 = 1,88 - fino a 5 chilometri € 2,11 + 0,11 = 2,22 - fino a 10 chilometri € 3,89 + 0,21 = 4,10 - fino a 15 chilometri € 5,48 + 0,30 = 5,78 - fino a 20 chilometri € 6,79 + 0,37 = 7,16 - oltre i 20 chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo l’indennità prevista di € 7,16 è aumentata di 1,88.

Ministero della Giustizia, 26 marzo 2012 G.U. 20 aprile 2012, n. 93 Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministero della giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2012 Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2010-2012 ha subito la maggiorazione del 5,4% come indicato dall'Istituto Centrale di Statistica Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 5,4% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso Decreta Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 18 marzo 2010, sono fissati come segue 1. diritto di protesto minimo € 1,99 + 0,11 = 2,10 massimo € 43,03 + 2,32 = 45,35 2. indennità di accesso a fino a 3 chilometri € 1,78 + 0,10 = 1,88 b fino a 5 chilometri € 2,11 + 0,11 = 2,22 c fino a 10 chilometri € 3,89 + 0,21 = 4,10 d fino a 15 chilometri € 5,48 + 0,30 = 5,78 e fino a 20 chilometri € 6,79 + 0,37 = 7,16 Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e e' aumentata 1,78 + 0,10 = 1,88. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.