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CIVILE e PROCESSO

Giusto Processo  | 20 Febbraio 2012

Lealtà processuale e Governance giudiziale: utilizzo sanzionatorio della liquidazione delle spese processuali

(perché e quando chi vince la causa viene condannato alle spese)

di Giuseppe Buffone - Magistrato ordinario, Dottore di ricerca

  La giurisprudenza della Suprema Corte ha offerto sempre maggiore sostanza applicativa al principio di proporzionalità nell’uso della risorsa rara costituita dall’apparato giudiziario, quale corollario del principio del Giusto Processo, così pervenendo ad adottare innovative scelte interpretative, orientate secundum constitutionem, e dirette a contrastare, in vario modo, i fenomeni ad effetto inflattivo, quali ad esempio, l’abuso dello strumento processuale, anche solo per le modalità dell’azione e non solo per la sua misura.

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Il «diritto ad avere torto». Entro questa cornice, si è pervenuti ad una fresca rivitalizzazione del principio di lealtà processuale, scolpito nell’art. 88 c.p.c., con arresti senz’altro significativi delle Sezioni Unite. Il giudice della nomofilachia ha affermato, ad esempio, che la condotta processualmente incoerente può determinare l'applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, ultima parte, secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 c.p.c., ha causato all'altra parte (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011 n. 7097 - Pres. Vittoria, est. Merone). Nel caso di specie, la parte vittoriosa nel merito in primo grado (davanti al giudice da essa stessa scelto), aveva contestato la giurisdizione del giudice di appello, poiché divenuta, davanti a questo, soccombente nel merito. La Cassazione dà ragione al ricorrente ma reputa sleale e non corretto il «pentimento secundum eventum litis», discorrendo, con formula rappresentativa efficace, di «diritto ad avere torto». Lo condanna, quindi, alle spese del giudizio di legittimità, in virtù degli artt. 88 e 92 c.p.c.
Vietati comportamenti meramente defatigatori. In altro caso (trattato da Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 20 agosto 2010 n. 18810 - Pres. Vittoria, rel. Curcuruto), la Suprema Corte ha affermato che la condotta processuale della parte che sia caratterizzata, in sostanza, dalla ripetuta contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella ordinaria e di quest'ultima in favore della prima, in simmetrica opposizione alle scelte della controparte, non risulta conforme ai principi di cui all'art. 88 c.p.c., comma 1. Si tratta di comportamento processuale che certamente contribuisce fra l'altro a pregiudicare il diritto fondamentale del cittadino ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) il quale impone in primo luogo al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso ma è idoneo anche a concretizzare la clausola generale del cit. art. 88 c.p.c., vietando alle parti comportamenti di carattere puramente defatigatorio. In casi del genere, pertanto, è doverosa l’applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 1, ultima parte, con condanna della parte, pur vittoriosa, alle spese di lite verso l’altra.
Sanzionabili quei comportamenti che ostacolano la ragionevole durata del processo. A ben vedere, la Corte Suprema – tenuto conto degli interessi pure pubblicistici coinvolti – richiama il giudice ad una attenta e scrupolosa applicazione dei poteri di governance giudiziale che gli discendono direttamente dalla Legge (artt. 127 e 175 c.p.c.), invitandolo a prevenire, evitare o, altrimenti, sanzionare quei comportamenti che si rivelino di ostacolo o intralcio al rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo. Secondo l’impronta ermeneutica lasciata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, 3 novembre 2008, n. 26373 in Mass. Giur. It., 2008), il Giusto Processo, nel suo risvolto applicativo della ragionevole durata, «impone», e non solo suggerisce, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di contrastare quei comportamenti che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma, Cost.), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (v. Cass. civ., sez. III, ordinanza 18 dicembre 2009 n. 26773, rv. 611007). In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte, nella decisione 26373/08 citata, avendo valutato inammissibile il ricorso in mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti, della specificità dei motivi e del rispetto del principio dell'autosufficienza, ha ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per Cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.), atteso che gli istanti erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa.
La Corte di legittimità pure considera violativi del dovere di lealtà processuale quei comportamenti delle parti sorretti da un mero calcolo di convenienza secundum eventum litis, con fine palesemente dilatorio e non meritevole di tutela: come accade con l’eccezione di difetto di giurisdizione rimasta riserva mentale del difensore in attesa della ragione o del torto nel merito (v. in parte motiva, Cass. civ., Sez. Un., sentenza 9 ottobre 2008 n. 24883).
La lealtà può essere premiata con la compensazione delle spese. Se, da un lato, la violazione del dovere di correttezza comporta l’attivazione del sistema immunitario processuale civile, per le dovute sanzioni, dall’altro lato, un comportamento processuale conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. ben può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass. civ., sez. trib., oordinanza 26 ottobre 2011 n. 22231, rv. 620084). Sempre con la compensazione delle spese di lite, peraltro, può essere sanzionato il contegno della parte che miri a lucrare dal processo (Cass. civ., sez. III, sentenza 16 maggio 2006 n. 11379, rv 589811).
Il percorso interpretativo sin qui tracciato evidenzia, in effetti, l’approdo ad un nuovo sistema di regolamentazione delle spese di lite, da potersi definire anfibologico: da un lato, infatti, «resiste», nel momento di liquidazione delle spese processuali, il principio di causalità, dall’altro, tuttavia, il terreno causalistico viene ad essere contaminato dall’ottica di matrice «squisitamente» sanzionatoria, come giustamente messo in evidenza dai migliori studiosi della materia (v. Porreca P., Lealtà processuale, responsabilità per le spese e soccombenza in Rassegna della giurisprudenza di legittimità del 2011 a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione). Si tratta, comunque, di una anfibologia possibile e, anzi, necessaria, almeno dove si ammetta che, di fatto, nel processo civile, il momento deliberativo conclusivo non è più solo giudizio sull’oggetto del procedimento (nell’interesse egoistico delle parti a vedere distribuiti torti e ragioni) ma anche giudizio sul comportamento dei litiganti (nell’interesse pubblico ad una Giustizia sana ed efficiente), cosicché l’azione disvela il suo volto di situazione giuridica soggettiva autonoma, dismettendo le vesti ancillari di mero riflesso della titolarità sostanziale.
Infranto il dogma dell’irrilevanza nel processo dei comportamenti extraprocessuali dei litiganti. Che il processo sia divenuto momento di giudizio del comportamento dei litiganti – a prescindere dalle sorti della pretesa sostanziale sul bene della vita - è, oramai, reso manifesto dai più recenti interventi del Legislatore: dagli artt. 91, comma 1, secondo periodo e 96, comma 3, del codice di rito – introdotti dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 – all’art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 - introdotto dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Interventi, peraltro, che infrangono il dogma della irrilevanza nel processo dei comportamenti tenuti dalle parti fuori dal processo: e, infatti, anche il contegno extraprocessuale del litigante può oramai costituire ‘fatto’ su cui si posa lo sguardo del giudicante.
«Spesso le idee si accendono l’una con l'altra, come scintille elettriche». A conclusione della breve disamina sin qui condotta, non è difficile scorgere un movimento tellurico interpretativo di nuova linfa che, se alimentato dai giudici e dagli interpreti in generale, promette di restituire vitalità al tessuto malato del processo civile, in cui più che di nuove norme, si sente soprattutto il bisogno di nuove idee. Nuove idee per provocare luminosità in quegli ambiti della processualistica italiana in cui imperversa il buio di tralatici e, oramai, vetusti comportamenti ermeneutici che non restituisco alla biologia del processo, le energie che spende. E il riferimento ad idea e luce non sembrerà illogico, almeno per chi ricorda che, per il filosofo Friedrich Engels, spesso le idee si accendono l’una con l'altra, come scintille elettriche.