L’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore è valido

È necessaria la firma del creditore pignorante quando sta in giudizio personalmente, altrimenti è sufficiente quella del difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo.

L’atto di pignoramento sottoscritto dal difensore del creditore che sia munito di procura è legittimo e la sottoscrizione ha validità per tutto il procedimento esecutivo. Questo è il principio affermato dalla Terza sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1687/12, depositata il 7 febbraio scorso. Il caso. Un signore ha dei debiti con delle società, ma non li paga. Si avvia dunque l’iter volto alla riscossione da parte dei creditori. Viene emesso un atto di pignoramento immobiliare per il mancato pagamento delle somme ammontanti ad alcune centinaia di migliaia di euro. Il debitore cerca in tutti i modi di resistere e si rivolge al Tribunale proponendo opposizione agli atti esecutivi, ma senza successo. Ritenta allora con la Cassazione. L’atto è sottoscritto dall’avvocato. A detta del ricorrente, il giudice di merito avrebbe sbagliato nel considerare esistente e valido il pignoramento effettuato nei suoi confronti. Esisterebbe soltanto un atto dell’ufficiale giudiziario sul quale sarebbe apposta una sigla attribuita all’avvocato procuratore della società creditrice. Non si tratterebbe di un atto sottoscritto dal creditore, dunque, lo stesso sarebbe inidoneo a produrre gli effetti voluti. La Suprema Corte, rigetta però il ricorso. Sull’atto di pignoramento, infatti, compare la sottoscrizione dell’avvocato che risulta essere il difensore dell’istante in virtù della procura rilasciata nell’atto di precetto prodromico. La firma in questione, poi, non è mai stata oggetto di contestazione né di querela di falso. Per la validità è necessaria la firma del creditore o del difensore munito di procura. Inoltre, ha modo di ribadire la Suprema Corte, In linea di principio è orientamento da ultimo ribadito, quello secondo il quale l’atto di pignoramento a norma del combinato disposto art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante se sta in giudizio personalmente o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo art. 83 c.p.c. . Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 dicembre 2011 – 7 febbraio 2012, n. 1687 Presidente Trifone – Relatore Uccella Svolgimento del processo In data 1 settembre 2009 il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, per quel che interessa in questa sede, ha rigettato la opposizione agli atti esecutivi soc. R.D.R. impresa di costruzioni di Roberto De Rugeriis & amp c., in liquidazione e della FA.DA.s.a.s. in ordine alla nullità e/o inesistenza dell’atto di pignoramento immobiliare per mancato pagamento di somme di cui al precetto del 2 febbraio 2002 ed ammontanti ad Euro 578.023,81 oltre spese del grado. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il C., affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la R.D.R. s.a.s. in liquidazione. L’altra società intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l’unico ed articolato motivo violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 555 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c. il C. lamenta che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto esistente e valido il pignoramento effettuato nei suoi confronti. A suo avviso, esisterebbe solo un atto dell’ufficiale giudiziario recante in fondo alla prima facciata una semplice sigla extravagante attribuita all’avv. Brioloni, procuratore della R.D.R. e quindi, a tutto concedere, si tratterebbe di una sottoscrizione apposta in un atto redatto dall’ufficiale giudiziario e non dalle parti, con l’effetto che la parte dell’atto complesso di pignoramento non risulterebbe sottoscritta dal creditore. La censura va disattesa. In linea di principio e orientamento da ultimo ribadito, quello secondo il quale l’atto di pignoramento a norma del comb. disp. art. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c. deve essere sottoscritto dal creditore pignorante se sta in giudizio personalmente o dal suo difensore, munito di procura la quale, una volta rilasciata, ha validità per tutto il procedimento esecutivo art. 83 c.p.c. . Ne consegue che è valido l’atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alla lite nell’atto di precetto Cass. n. 5910/06 Cass. n. 27943/05 . Nel caso di specie, il giudice a quo ha avuto modo di affermare che in calce all’atto di pignoramento compare la sottoscrizione dell’avv. Briolini, difensore dell’istante in virtù di procura rilasciata nell’atto di precetto prodromico al pignoramento né detta sottoscrizione risulta essere stata oggetto di contestazione o quantomeno di querela di falso in ordine alla sua autentica provenienza. E va aggiunto che nemmeno in questa sede si muove contestazione in merito alla esistenza di una procura rilasciata nell’atto di precetto. Del resto, l’atto di pignoramento, così come allegato in fotocopia, a corredo della censura, riporta tutti gli elementi idonei a farlo ritenere sottoscritto dal difensore per cui non si può parlare di alcuna nullità od inesistenza e, quindi, va detto che esso costituiva valida domanda esecutiva, come correttamente ritenuto dal giudice a quo. Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore della parte costituita, che liquida in Euro 2.200/00 di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.