Risarcimento di un danno verificatosi all’estero: le parti possono scegliere, anche implicitamente, la legge applicabile

Qualora le parti richiamino, nei propri atti difensivi, la giurisprudenza italiana e gli istituti giuridici propri dell’Ordinamento italiano, ben può sostenersi che, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Ce 864/07, esse hanno tacitamente scelto di applicare il diritto italiano.

Il Giudice unico del Tribunale di Varese è stato uno dei primi ad avere la possibilità di applicare il Regolamento Roma II che ha la pretesa di uniformare la disciplina delle obbligazioni nascenti da fatto illecito. Obbligazioni da fatto illecito come individuare la legge applicabile, in presenza di elementi di estraneità rispetto all’ordinamento interno. A tal proposito, rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale esistente sotto l’imperio della Legge n. 218/95, il giudice ha fatto prevalere su tutti i criteri di collegamento la volontà delle parti. Tuttavia, nel caso in esame, non è intervenuto un accordo posteriore al fatto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento Ce 864/07, ma il Magistrato ha ritenuto, ai sensi del secondo comma del menzionato articolo, sussistenti circostanze non equivoche proprie di una scelta implicita della Legge nazionale. Orbene, tali circostanze sono state individuate sia nel richiamo di giurisprudenza italiana sia nella citazione di istituti giuridici propri del nostro Ordinamento nazionale. La volontà delle parti prevale sugli altri criteri di collegamento. Ciò ha consentito al Giudice di derogare al principio generale che prevede l’applicabilità della legge ove si verifica il danno e non ove è occorso l’evento. Tale principio consente di adeguare il ristoro del danno con riferimento ai parametri socio-economici del Paese in cui il soggetto leso risiede stabilmente, ove si sono verificate le conseguenze dannose cagionate dal fatto illecito. D’altronde è ormai pacifico che nei moderni sistemi privatistici l’obbligazione risarcitoria ha la pretesa di offrire i mezzi per reagire e riparare la lesione di interessi protetti piuttosto che sanzionare le condotte antigiuridiche. Un profilo critico perché è stato applicato il regolamento a un fatto occorso prima della sua entrata in vigore? Se è apprezzabile la posizione espressa dal Giudice in merito all’art. 14 del Regolamento è, per converso, censurabile la scelta di ritenere applicabile la norma comunitaria in commento a un fatto occorso prima dell’entrata in vigore della stessa. L’art. 31 è chiaro nello statuire che il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni ovverosia a tutti i fatti illeciti occorsi dopo l’11 gennaio 2009. Tuttavia, nel caso in esame, il Giudice, disinteressandosi di tale disposizione, ha ritenuto di applicare il Regolamento Ce 864/07 a un incidente stradale occorso nel 2006.

Tribunale di Varese, sentenza 13 gennaio 2012, n. 55 Giudice Crema Motivi della decisione La domanda di parte ricorrente merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Va innanzitutto osservato che – pacifica la giurisdizione dell’adito Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 153 d.lgs 209/05, 9-11 regolamento Ce 44/01 -, deve applicarsi il diritto italiano, poiché ai sensi dell’art. 14 del regolamento Ce 864/07 le parti hanno tacitamente scelto tale diritto per la disciplina dell’obbligazione risarcitoria, avendo nei loro atti richiesto, anche attraverso il richiamo alla relativa giurisprudenza, l’applicazione di norme ed istituti giuridici inerenti il diritto italiano. In difetto si sarebbe dovuto applicare il diritto spagnolo in forza dell’art. 4 regolamento Ce 864/07 e, qualora non vi fosse stata tale disciplina comunitaria, in forza dell’art. 61 legge 218/95, non prevedendo l’ordinamento giuridico spagnolo un rinvio, quale legge applicabile, al diritto dello stato di residenza del danneggiato la Spagna ha, infatti, aderito alla Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali del 1971, che prevede l’applicazione della legge interna dello stato dove si è verificato il sinistro e, in alcune fattispecie, di quello di immatricolazione del mezzo. Nel merito va osservato che dalla documentazione medica emerge che in data 10/07/06 la ricorrente subì un trauma secondo il canone decisionale del giudizio civile del più probabile che non”, deve ritenersi provato che lo subì nel corso di un incidente stradale di cui fu vittima. L’esistenza dell’incidente si desume dall’originaria denuncia della B. ed è stata confermata nella sua successiva testimonianza. È proprio il fatto che nella sua denuncia iniziale la B. non abbia riferito della presenza di persone trasportate che sgombera il campo dal sospetto di una truffa se la denuncia del sinistro fosse stata artificiosa, ovverosia fatta per coprire le lesioni che la D. P. si era procurata altrimenti , è evidente che sarebbe stata da subito enfatizzata la sua presenza sul mezzo. Tenuto inoltre conto che la denuncia del sinistro della B. è del giorno successivo al ricovero della D. P., risulta inverosimile che si sia potuto in così poco tempo pensare ed attuare una truffa coinvolgente più soggetti. Va, infatti, osservato che, indipendentemente dal fatto che non vi è prova che il P. abbia denunciato il sinistro alla propria assicurazione, deve ritenersi che il veicolo coinvolto nel sinistro fosse effettivamente quello di sua proprietà diversamente la B. il giorno successivo al sinistro non avrebbe potuto allegare alla propria denuncia sia copia dei documenti assicurativi del mezzo, che di quello di identità del P., copie che evidentemente aveva ottenuto con la collaborazione di questi. Si noti tra l’altro che al personale medico – come si evince dal referto del P.S. – venne riferito nell’immediatezza dei fatti che le lesioni erano state prodotte in un incidente stradale è alquanto inverosimile che vi sia stata – nella D. P. o in suoi accompagnatori - la prontezza di attribuire ad un fantomatico incidente le lesioni che in ipotesi la Di P. si era procurata altrimenti. Di scarso significato è il fatto che manchi un rapporto di polizia riferito all’incidente, poiché la circostanza che non fossero rimasti coinvolti altri veicoli rende plausibile che non si sia ritenuto necessario sollecitare un intervento dell’autorità pubblica. Parimenti poco significativo è che il proprietario della casa non abbia lamentato danni, poiché è stata riferita dalla Di Piazza una dinamica dell’incidente compatibile anche con la produzione di danni nulla o poco rilevanti ad un muretto . Nonostante le suggestioni della resistente, non ha nessun valore indiziario nemmeno la mancata presentazione della ricorrente davanti al Tribunale di Vera per l’accertamento medico a prescindere dalla giustificazione addotta dalla Di P., che era già rientrata in Italia onde non può certo escludersi il difetto di comunicazione lamentato dalla ricorrente, anche perché nel verbale del Tribunale di Vera non si da atto del controllo di regolarità di eventuali comunicazioni , considerato che l’esistenza delle lesioni non è in discussione e che l’incombente non sarebbe consistito in un interrogatorio, non si vede quale fraudolento intento elusivo avrebbe voluto perseguire la ricorrente con la sua assenza. La B. anche in giudizio ha confermato l’esistenza dell’incidente e il fatto che la Di P. fosse sua trasportata. Frutto verosimilmente più di un errore di verbalizzazione, ovvero di incomprensione della domanda da parte del teste, è il fatto che in sede di testimonianza la B. abbia riferito contemporaneamente di essere e di non essere stata la conducente del veicolo. Ciò che rileva è, comunque, che abbia confermato che la Di P. era trasportata sul mezzo in qualità di passeggera. Nemmeno è significativo che vi sia un disaccordo tra la B. e la Di P. sulla presenza di altri passeggeri. Nell’ambito di una narrazione che appare coerente e credibile, la Di P. in sede di interrogatorio libero ha riferito, tra l’altro prima ancora che la B. riferisse nella propria deposizione di altri trasportati, di una circostanza – che vi erano appunto altre due ragazze trasportate che erano scese prima dell’incidente - che spiegano come mai la B. ricordi erroneamente la presenza anche di altre due passeggere. In proposito, la circostanza che la Di P. ha sempre riferito, ivi compreso nella sua denuncia iniziale in un momento cioè in cui questo particolare era indifferente e, dunque, non poteva essere ragionevolmente oggetto di cosciente falsificazione , di essere stata trasportata sul sedile posteriore circostanza confermata dalla B. , avvalora enormemente la sua narrazione. L’apparente contraddizione tra le due, nel caso specifico, anche relativamente ad altri particolari come, ad esempio, sulle cause dell’incidente , depone più per la genuinità delle reciproche narrazioni, che costituire indizio di artificiose ricostruzioni non sarebbe costato nulla alla B. confermare linearmente i capitoli di prova se avesse avuto intenti fraudolenti, così come la Di P. avrebbe potuto agevolmente assecondare le dichiarazioni dell’amica nel suo successivo interrogatorio formale al fine di evitare contraddizioni. Quale trasportata, dunque, la ricorrente ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni dai resistenti. In proposito, la c.t.u. medico-legale – le cui conclusioni sono state condivise dai c.t.p. - ha accertato un danno permanente del 24%, 11 giorni di i.t.t., 60 giorni di invalidità al 75% e 60 giorni al 50%. Applicando la Tabella di Milano – ed operata una maggiorazione del punto del 10% in considerazione di quella gravosità che la c.t.u. ha previsto nel caso di sforzi fisici prolungati e senza ulteriori personalizzazioni, non avendo la ricorrente fornito alcuna allegazione e prova in proposito e considerata, per questo stesso motivo, la somma base prevista da tale tabella per quanto attiene all’i.t. - il danno all’attualità ammonta ad € 110.718,30 per quello non patrimoniale permanente ed € 7.826 per quello temporaneo. Previa devalutazione delle somme sopra indicate al giorno del sinistro, sulla somma progressivamente rivalutata secondo l’indice I.s.t.a.t. dei prezzi al consumo, quale danno da ritardo andranno riconosciuti in via equitativa gli interessi legali sino alla data odierna per danno non patrimoniale, secondo i criteri sopra indicati, all’attualità alla ricorrente spetta la somma complessiva di € 132.215,66. Quanto al danno patrimoniale emergente, la ricorrente ha depositato documenti attestanti il pagamento di € 433,79 per spese mediche che il c.t.u. ha riconosciuto in nesso causale con le lesioni tale importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria e, in via equitativa, degli interessi nella misura legale sulla somma via via rivalutata secondo l’indice I.s.t.a.t dei prezzi al consumo dal 28/02/07 ad oggi così risultando dovuta all’attualità la somma complessiva di € 527,24 . Le spese – ivi comprese quelle per c.t.u. e c.t.p. - seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Varese - condanna P. T. e U. B. D. a pagare in solido a Di P. M. G. la somma di € 132.742,90, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo - condanna P. T. e U. B.D. a rifondere in solido a Di P. M. G. spese di lite, quantificate in complessivi € 9.760,37, di cui € 1.792,37 per spese, € 1.618 per diritti, € 6.350 per onorari, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., nonché € 420 per rimborso spese di c.t.u. ed € 360 per rimborso spese di c.t.p.