Settore privato come il pubblico, pignorabilità dei crediti nel limite di un quinto

I crediti derivanti dal rapporto di agenzia possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, come previsto in generale dall’art. 545 c.p.c., stante l’estensione al settore privato delle limitazione alla pignorabilità dei crediti inerenti il settore pubblico.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 685 del 18 gennaio 2012, ribadisce un orientamento molto importante in tema di pignorabilità dei crediti. Viene infatti precisato che a seguito delle modifiche legislative di qualche anno fa apportate alla disciplina in materia di sequestro, pignoramento, cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è intervenuta la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per quello pubblico. Da qui la pignorabilità dei crediti derivanti dal rapporto di agenzia nel limite di un quinto. Il caso. Due persone vantano un credito, consacrato in un titolo esecutivo, nei confronti di un debitore che non ne vuole sapere di pagare. Viene allora assunta una iniziativa esecutiva un pignoramento presso terzi, con terzo debitore la società con la quale il debitore ha un rapporto di agenzia. Il Giudice dell’esecuzione assegna ai creditori solo un quinto delle somme pignorate. Il provvedimento viene opposto, ma il Tribunale conferma la prima decisione. Da qui il ricorso per cassazione. Il testo unico per il settore pubblico Il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni , risalente al 1950, inizia con una disposizione relativa alla Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti . Di per sé la questione non riguardava il caso degli agenti di imprese private. le modifiche introdotte nel 2004 e 2005 equiparazione privato - pubblico. Il testo unico è stato però aggiornato da alcune novelle legislative, che di fatto hanno portato alla equiparazione del settore privato a quello pubblico. Infatti, la portata applicativa delle disposizioni qui di interesse è stata ampliata anche alle aziende private . Inoltre, l’art. 52 del testo unico ora prevede che anche i compensi corrisposti in ragione di rapporti di agenzia siano sequestrabili e pignorabili solo nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile. La pignorabilità nella misura di un quinto dei crediti da rapporto di agenzia. La Cassazione ha dunque confermato la bontà della scelta interpretativa del Giudice dell’opposizione e di quello dell’esecuzione, ancor prima . La conclusione è quella cui si è già fatto cenno le modifiche legislative degli anni 2004 e 2005 apportate alla disciplina in materia di sequestro, pignoramento, cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per quello pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di agenzia art. 409, n. 3, c.p.c. sono pignorabili nei limiti di un quinto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 dicembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 685 Presidente Filadoro – Relatore Spirito Svolgimento del processo La M. ed il D.G. pignorarono in danno della Mo. i crediti da quest'ultima vantati nei confronti della Applera Europe B.V. in ragione di un rapporto di agenzia ed il GE assegnò ai creditori solo 1/5 delle somme pignorate. I creditori proposero opposizione avverso quel provvedimento, chiedendone la revoca, previa sospensione. Respinta la domanda di sospensione, i creditori citarono in giudizio la debitrice e la terza pignorata. Il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione, ritenendo pignorabili il credito in questione nella misura di 1/5. Propongono ricorso per cassazione la M. ed il D.G. attraverso un solo motivo. Non si difendono gli intimati. Motivi della decisione Il quesito posto dai ricorrenti consiste nello stabilire se l'istituto della cessione del quinto del compenso da lavoro ed il relativo limite alla pignorabilità dello stesso nella misura di 1/5 sia o meno applicabile agli agenti di commercio. Il ricorso deve essere respinto. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 G.U. n. 099 del 29/04/1950 , contenente l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950 , così stabilisce, a seguito delle modifiche di cui alle leggi n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 di conversione del D.L. n. 35 del 2005 Art. 1 Insequestrabilità, Impignorabilità e Incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed altri Emolumenti . Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti. Art. 2. eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità . Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti 1 2 fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro. Il terzo comma dell'art. 52 del DPR in trattazione, introdotto dalla citata legge n. 80 del 2005 stabilisce poi che I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3 del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di procedura civile. L'art. 409 c.p.c. menziona al n. 3 i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale . L’art. 545 c.p.c. stabilisce che Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato ed in eguale misura per ogni altro credito . Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni della legge in generale Dell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore . Il senso palesato dalle parole delle disposizioni in questione e dalla intenzione del legislatore, manifestata dai ripetuti interventi modificativi dell'originario testo normativo del DPR n. 180 del 1950, non consente di dedurre altra interpretazione che l'estensione totale al settore privato della disciplina del menzionato decreto, originariamente dettato per il solo settore pubblico in tal senso cfr. in motivazione Cass. n. 4465/11 . Deve essere, dunque, enunciato il principio in ragione del quale In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi n. 311 del 2004 ed 80 del 2005 di conversione del D.L. n. 35 del 2005 al D.P.R. n. 180 del 1950 approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni hanno conportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. nella specie, rapporto di agenzia sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c La mancata difesa degli intimati esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.