Mediatori e agenti di commercio: Scia e tessera di riconoscimento

Serve la Scia ai mediatori e agli agenti di commercio per iniziare a lavorare. In più, verrà rilasciata - agli agenti solo su richiesta – una tessera di riconoscimento.

4 decreti del 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, introducono nuove regole per mediatori e agenti di commercio. Ogni decreto interessa una categoria di intermediario differente mediatori, mediatori marittimi, agenti di commercio e spedizionieri. I decreti, che entreranno in vigore il 12 maggio, prevedono una lista di adempimenti per l’iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo Rea . Disciplinati 5 tipi di provvedimenti. Questi riguardano l’iscrizione di nuovi soggetti che intendono iniziare l’attività, il controllo periodico dei requisiti degli iscritti, l’aggiornamento della posizione per i soggetti già iscritti al Registro imprese, il procedimento per i soggetti già abilitati all’attività ma che non operano attualmente e, infine, quello relativo ai soggetti che cessano l’impresa o di lavorare per un’impresa di intermediazione. Scia e tessera di riconoscimento per essere in regola L’interessato dovrà presentare una Scia per ciascun locale in cui opera. E, per quanto riguarda i mediatori gli agenti solo su richiesta , verrà rilasciata una tessera di riconoscimento, prevista - tra l’altro - dal 1960, ma ormai in disuso. e un controllo periodico. Per i mediatori è previsto un controllo periodico dei requisiti, almeno una volta ogni 4 anni dall’inizio dell’attività, mentre per gli agenti di commercio il termine è di 5 anni. Infine, gli attuali iscritti nel Registro delle imprese dovranno ricordarsi, entro il 12 maggio 2013, di inviare un modulo alle Camere di commercio per confermare i propri requisiti. Altrimenti? L’attività viene bloccata.

Ministro dello Sviluppo Economico, decreto 26 ottobre 2011 G.U. 13 gennaio 2012, n. 10 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli artt. 73, 74,75,76 del decreto stesso, nonchè le nuove procedure di iscrizione Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attività, se contestuali alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attività professionali di cui agli artt. 73,74,75,76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento Visto l'art. 11, commi 3 e 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri. Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a legge , la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni e integrazioni b decreto legislativo , il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 c SCIA , la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 d SUAP , lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art 38 della legge n. 133 del 2008 e registro delle imprese , il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile f REA , il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 g Camera di commercio , la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 h Comunicazione unica , la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007 i attività , l'attività regolamentata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 l elenco autorizzato , il soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 m modelli , il modello SPEDIZIONIERI e il modello intercalare REQUISITI , da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati A e B . Art. 2 Presentazione della SCIA 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di spedizione presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando la sezione SCIA del modello SPEDIZIONIERI , sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. Art. 3 Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione REQUISITI del modello SPEDIZIONIERI . 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti. 3. Sono altresì tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonché quelli richiamati dall'art. 7 della legge. 4. I soggetti successivi al primo, compilano ciascuno un modello intercalare REQUISITI . Art. 4 Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali, presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'art. 3. Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. Art. 6 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima. Art. 7 Cessazione dell'attività 1. Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 10, comma 2, della legge, compilando il riquadro svincolo della cauzione della sezione MODIFICHE del modello SPEDIZIONIERI . 2. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese. Art. 8 Provvedimenti sanzionatori 1. Le sanzioni previste dall'art. 11 della legge, che a norma dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1, nonché degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 16 della legge. Art. 9 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'attività o i soggetti di cui all'art. 3 sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione MODIFICHE del modello SPEDIZIONIERI , sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. Art. 10 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nell'elenco autorizzato alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA del modello SPEDIZIONIERI per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta. Art. 11 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. Art. 12 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. Art. 13 Efficacia del provvedimento 1.Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2011 Allegati 8omissis

Ministro dello Sviluppo Economico, decreto 26 ottobre 2011 G.U. 13 gennaio 2012, n. 10 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Visto l'articolo 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro Visto l'articolo 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonchè le nuove procedure di iscrizione Visto l'articolo 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attività, se contestuali alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese Visto l'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attività professionali di cui agli articoli 73, 74, 75, 76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, recante ordinamento della professione di mediatore marittimo Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, recante regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478 Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a , del decreto legislativo n. 59 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni del decreto medesimo non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche Ritenuto che la disposizione in ultimo richiamata implica la sopravvivenza della sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 478. Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a legge , la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni ed integrazioni b decreto legislativo , il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 c SCIA , la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 d SUAP , lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008 e registro delle imprese , il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile f REA , il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 g apposita sezione del REA , la sezione prevista dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 h Camera di commercio , la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 i Comunicazione unica , la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007 l attività , l'attività regolamentata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 m ruolo interprovinciale , il soppresso ruolo dei mediatori marittimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 12 marzo 1968, n. 478 n modelli , il modello MEDIATORI MARITTIMI e il modello intercalare REQUISITI , da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati A e B . Art. 2 Presentazione della SCIA 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di mediazione marittima presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 23 della legge, compilando la sezione SCIA del modello MEDIATORI MARITTIMI , sottoscritto digitalmente dal titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. Art. 3 Dichiarazione di possesso dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione REQUISITI del modello MEDIATORI MARITTIMI . 2. Sono tenuti alla presentazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. 3. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare REQUISITI . Art. 4 Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'articolo 3. Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di mediatore marittimo, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato C del presente decreto. Art. 6 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima. Art. 7 Cessazione dell'attività 1. Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'articolo 23 della legge, compilando il riquadro svincolo della cauzione della sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI MARITTIMI . 2. La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese. 3. Il deposito dei libri contabili di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66 è effettuato presso l'ufficio del registro delle imprese. Art. 8 Iscrizione nell'apposita sezione 1. I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE A REGIME del modello MEDIATORI MARITTIMI . Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa. 2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione REQUISITI del modello MEDIATORI MARITTIMI , ovvero il modello intercalare REQUISITI . 3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione. Art. 9 Provvedimenti sanzionatori 1. Le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge, che a norma dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonchè, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1, nonchè degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 22 della legge. Art. 10 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'attività o i soggetti di cui all'articolo 3, sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione MODIFICHE del modello MEDIATORI MARITTIMI , sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. Art. 11 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nella sezione ordinaria del ruolo interprovinciale, alla data di acquisizione d'efficacia del presente decreto, compilano la sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA del modello MEDIATORI MARITTIMI per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia in cui esercitano l'attività, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. L'iscrizione nella sezione ordinaria del soppresso ruolo interprovinciale costituisce requisito professionale permanentemente abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2. 3. L'ufficio del registro delle imprese destinatario della comunicazione di cui al comma 1 richiede, alla Camera di commercio presso il cui ruolo interprovinciale erano iscritti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta. Art. 12 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Nei casi di cui al comma 1 il requisito di cui all'art. 23 della legge si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, nello Stato membro in cui è già stabilito, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo. Art. 13 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. Art. 14 Esami 1. Gli esami di cui all'articolo 9 della legge continuano ad aver luogo presso le Camere di commercio nelle quali era istituito il ruolo interprovinciale. Art. 15 Efficacia del provvedimento 1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2011 Allegati omissis

Ministro dello Sviluppo Economico, decreto 26 ottobre 2011 G.U. 13 gennaio 2012, n. 10 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonchè le nuove procedure di iscrizione Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attività, se contestuali alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attività professionali di cui agli articoli 73,74,75,76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento Vista la legge 21 marzo 1958, n. 253, recante la disciplina della professione di mediatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926 Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, come modificata dall'art. 18 della legge n. 57 del 2001 Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, recante regolamento di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a legge , la legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni b decreto legislativo , il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 c Scia , la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 d Suap , lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38 della legge n. 133 del 2008 e registro delle imprese , il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile f Rea , il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 g apposita sezione del Rea , la sezione prevista dall'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 h Camera di commercio , la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 i Comunicazione unica , la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007 l attività , l'attività regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni m ruolo , il soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 n modelli , il modello Mediatori e il modello intercalare Requisiti , da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell' art. 11, comma 1, dell' art. 14, comma 1 e dell' art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/Rea, redatti secondo gli allegati A e B . Art. 2 Presentazione della Scia 1. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese di affari in mediazione, presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita Scia, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione Scia del modello Mediatori , sottoscritto digitalmente dal titolare dell' impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonchè quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 10, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del Rea, utilizzando la procedura della comunicazione unica. Art. 3 Dichiarazione di possesso dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione Requisiti del modello Mediatori . 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare Requisiti . Art. 4 Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una Scia per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa, certificati secondo le modalità definite all'art. 3. 3. Per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, avviando contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L' assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie Rea relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato C del presente decreto. Art. 6 Deposito dei moduli e formulari 1. Il deposito dei moduli e formulari, di cui all'art. 5, comma 4 della legge, utilizzati nell'esercizio dell'attività, è effettuato per via telematica mediante compilazione della sezione Formulari del modello Mediatori . La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione Scia , nel caso in cui il deposito sia contestuale all'avvio dell'attività. Negli altri casi, la compilazione della sezione Formulari è effettuata preventivamente alla messa in utilizzo dei moduli e formulari oggetto di deposito. Il deposito determina l'archiviazione dei moduli e formulari nell'archivio degli atti e dei documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 e la possibilità per chiunque di ottenerne copia ai sensi dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero Rea e il codice fiscale dell'impresa. Tali indicazioni sostituiscono ogni altra in precedenza prevista. 2. Il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari di cui al comma 1 non sarà più accettato dagli uffici del registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall'acquisto di efficacia del presente decreto. Art. 7 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel Rea e determina l'annotazione nello stesso Rea della cessazione dell'attività medesima. Art. 8 Iscrizione nell'apposita sezione 1. I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del Rea tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione Iscrizione nell'apposita sezione a Regime del modello Mediatori . Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione Rea dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 3. 2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del Rea richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione Requisiti del modello Mediatori , ovvero il modello intercalare Requisiti . 3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del Rea sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni quattro anni dalla data dell'iscrizione. Art. 9 Provvedimenti sanzionatori 1. I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'art. 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel Rea. Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel Rea i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonchè, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati, di cui al medesimo capo V della legge 241 del 1990. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1 nonchè degli articoli 5 e 7, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'art. 73, comma 6, del decreto legislativo e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 10 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione Modifiche del modello Mediatori , sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. 2. Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della sezione Scia del modello Mediatori e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese. Art. 11 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione aggiornamento posizione Ri/Rea del modello Mediatori per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione Iscrizione apposita sezione Transitorio del modello Mediatori e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del Rea. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'art. 2. Art. 12 Mediazione occasionale 1. Lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività, fermo restando la sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi di legge sulla mediazione. 2. La segnalazione dell'avvio dell'attività di cui al comma 1 è effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione Scia - Moc del modello Mediatori , nella quale è indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività. 3. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere presentata più di una volta all'anno. Art. 13 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le imprese di cui al comma 1 sono assoggettate all'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all'art. 3, comma 5-bis, della legge, nel rispetto del disposto dell'art. 33 del decreto legislativo. Art. 14 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. Art. 15 Efficacia del provvedimento 1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2011 Allegati omissis

Ministro dello Sviluppo Economico, decreto 26 ottobre 2011 G.U. 13 gennaio 2012, n. 10 Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonchè le nuove procedure di iscrizione Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attività, se contestuali alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attività professionali di cui agli artt. 73, 74, 75, 76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento Vista la legge 3 maggio 1985, n. 204, recante la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, e il decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204 Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per a legge , la legge 3 maggio 1985, n. 204 b decreto legislativo , il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 c SCIA , la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 d SUAP , lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008 e registro delle imprese , il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile f REA , il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 g apposita sezione del REA , la sezione prevista dall'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010 h Camera di commercio , la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 i Comunicazione unica , la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007 l attività , l'attività regolamentata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 m ruolo , il soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204 n modelli , il modello ARC e il modello intercalare REQUISITI , da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati A e B . Art. 2 Presentazione della SCIA 1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello ARC , sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria. 2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica. Art. 3 Dichiarazione di possesso dei requisiti 1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione REQUISITI del modello ARC . 2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare REQUISITI . Art. 4 Svolgimento dell'attività presso più sedi o unità locali 1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. 2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo le modalità definite all'articolo 3. Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti 1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. 2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. 3. L'ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell'interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all'allegato C al presente decreto. Art. 6 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti 1. L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonchè di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto. 2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. 3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima. Art. 7 Iscrizione nell'apposita sezione 1. I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione Iscrizione nell'Apposita sezione a regime del modello ARC . Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa. 2. I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione Requisiti del modello ARC , ovvero il modello intercalare Requisiti . 3. Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione. Art. 8 Provvedimenti inibitori dell'attività 1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della legge e dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il provvedimento di cancellazione è annotato ed iscritto per estratto nel REA. A detto provvedimento accedono gli uffici del registro delle imprese, nonchè, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati. 2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, adottati ai sensi del comma 1 nonchè degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Art. 9 Modifiche 1. Le modifiche inerenti l'attività o il personale ad essa adibito sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione Modifiche del modello ARC , sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria. Art. 10 Norme transitorie 1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione Aggiornamento posizione RI/REA del modello ARC per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. 2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione Iscrizione apposita sezione Transitorio del modello ARC e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività, secondo le modalità previste dall'articolo 2. Art. 11 Diritto di stabilimento 1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo. Art. 12 Libera prestazione di servizi 1. La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo. 2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano. Art. 13 Efficacia del provvedimento 1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2011 Allegati omissis