10 giorni per iscrivere a ruolo l’opposizione

Meno di 90 giorni tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza? Il termine per comparire non verrà comunque dimezzato, almeno a partire dal 20 gennaio.

Il 20 gennaio entrerà in vigore la legge n. 218, del 29 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012. In estrema sintesi, i termini per la comparizione non saranno più ridotti a metà. Prima il termine poteva essere di 5 giorni Anche per i vari contrasti giurisprudenziali, Corte di Cassazione compresa, prima della pubblicazione della legge n. 218/2011 c’era un po’ di confusione sull’applicabilità dei termini previsti per la comparizione in caso di opposizione al decreto ingiuntivo. In pratica, il debitore, se decideva di opporsi al decreto ingiuntivo, poteva discostarsi dal termine di 90 giorni - previsto tra la notifica dell’atto di citazione e la data dell’udienza - fino al limite di 45 giorni. In questi casi, veniva dimezzato anche il termine per la comparizione dell’attore, che passava da 10 giorni a 5. Però, le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2010 sent. n. 19246/2010 , avevano affermato che il termine ridotto 5 giorni per l’iscrizione a ruolo fosse quello da applicare in automatico. dal 20 gennaio sarà di 10 giorni, per tutti. Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 della legge in questione, viene soppressa la frase ma i termini di comparizione sono ridotti a metà dell’articolo 645 c.p.c. dedicato, appunto, all’opposizione. Quindi il termine, dal 20 gennaio in poi, sarà sempre di 10 giorni. Eccezion fatta per i giudizi pendenti. All’art. 2 della legge sono previste le disposizioni transitorie. Infatti,per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 165, comma 1, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a 90 giorni.

Legge 29 dicembre 2011, n. 218 G.U. 5 gennaio 2012, n. 4 Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile 1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole ma i termini di comparizione sono ridotti a metà sono soppresse. Art. 2 Disposizione transitoria 1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163- bis , primo comma, del medesimo codice. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2011