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Notizie a cura di La Stampa.it |
CIVILE e PROCESSO

decreti ingiuntivi | 09 Gennaio 2012

10 giorni per iscrivere a ruolo l’opposizione

Meno di 90 giorni tra la notifica dell’atto di citazione e la prima udienza? Il termine per comparire non verrà comunque dimezzato, almeno a partire dal 20 gennaio.

(Legge 15 dicembre 2011, n. 217; G.U. 2 gennaio 2012, n. 1)

 

Il 20 gennaio entrerà in vigore la legge n. 218, del 29 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012. In estrema sintesi, i termini per la comparizione non saranno più ridotti a metà.
Prima il termine poteva essere di 5 giorni... Anche per i vari contrasti giurisprudenziali, Corte di Cassazione compresa, prima della pubblicazione della legge n. 218/2011 c’era un po’ di confusione sull’applicabilità dei termini previsti per la comparizione in caso di opposizione al decreto ingiuntivo.
In pratica, il debitore, se decideva di opporsi al decreto ingiuntivo, poteva discostarsi dal termine di 90 giorni - previsto tra la notifica dell’atto di citazione e la data dell’udienza - fino al limite di 45 giorni. In questi casi, veniva dimezzato anche il termine per la comparizione dell’attore, che passava da 10 giorni a 5. Però, le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2010 (sent. n. 19246/2010), avevano affermato che il termine ridotto (5 giorni) per l’iscrizione a ruolo fosse quello da applicare in automatico.
...dal 20 gennaio sarà di 10 giorni, per tutti. Con l’entrata in vigore dell’articolo 1 della legge in questione, viene soppressa la frase «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» dell’articolo 645 c.p.c. dedicato, appunto, all’opposizione. Quindi il termine, dal 20 gennaio in poi, sarà sempre di 10 giorni.
Eccezion fatta per i giudizi pendenti. All’art. 2 della legge sono previste le disposizioni transitorie. Infatti,per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 165, comma 1, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a 90 giorni.