Alla ricerca del criterio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze della vita del pensionato debitore

Quali sono i limiti all’espropriazione dei crediti, in particolare della retribuzione pensionistica?

Quello oggi in commento rappresenta un verbale di una riunione che il Presidente del Tribunale della Spezia ha voluto convocare il 9 novembre scorso ai sensi dell’articolo 47- quater dell’ordinamento giudiziario e, cioè, ai sensi di quella norma che attribuisce al presidente del tribunale di curare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno del Tribunale stesso. Scambio di informazioni propedeutico - ove possibile e ferma la libertà di ogni magistrato all’atto della decisione - ad una di certo apprezzabile uniformità di decisioni su una determinata questione. Quanta pensione è impignorabile? Orbene, nel caso di specie la questione controversa era quella relativa all’espropriazione dei crediti ed in particolare riguardava le valutazioni del giudice dell’esecuzione nella determinazione della parte di retribuzione tale da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita e dunque assoggettabile a regime di assoluta impignorabilità . Questione controversa in quanto nell’attuale sistema processuale esistono due discipline diverse a seconda che il creditore aggredisca una retribuzione oppure una pensione. Quanto alla retribuzione l’articolo 545 c.p.c. e le norme speciali dopo gli interventi della Corte Costituzionale ne prevedono, tendenzialmente, l’impignorabilità nei limiti del quinto. Quanto alla pensione, invece, il legislatore ne aveva previsto l’assoluta impignorabilità fino a quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 506 del 2002 non dichiarò l’illegittimità costituzionale della normativa ed in particolare, in quel caso dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 perché avrebbe dovuto essere prevista l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. Alla ricerca del criterio di adeguatezza dei mezzi alle esigenze della vita. Orbene, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale il creditore se, da un lato, può assoggettare ad esecuzione il credito del pensionato nei confronti dell’ente previdenziale, dall’altro lato, però, non può intaccare quel quantum della pensione necessario ad assicurare al suo debitore pensionato i mezzi adeguati per le sue esigenze di vita. L’assenza di un riferimento legislativo che pre-determini l’ammontare assolutamente impignorabile ha determinato che fosse il giudice dell’esecuzione a dover individuare quel quantum a prescindere, peraltro, dalla necessità di un’opposizione del debitore esecutato. Ed infatti, la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare, da ultimo con la sentenza n. 6548 del 2011, che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato . Il minimo vitale Ecco allora che i giudici del Tribunale della Spezia ritengono che sia corretto un provvedimento del giudice dell’esecuzione che individui il quantum assolutamente impignorabile attraverso un parametro di riferimento oggettivo quale l’ammontare del trattamento minimo mensile stabilito dall’INPS come minimo pensionistico. e il suo superamento in concreto. Con la precisazione, poi, che quel quantum potrebbe essere, poi, in concreto, superiore tenuto conto delle concrete peculiarità della fattispecie con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, in quel caso, dovrà dichiarare l’impignorabilità assoluta non solo fino alla concorrenza della somma predetta ma anche di quella parte del reddito che – considerate le dedotte e documentate esigenze di vita del creditore es. spese per la locazione dell’immobile da provare mediante produzione del contratto di locazione consumi di luce acqua e gas, fabbisogni alimentari e di vestiario per cui è sufficiente un apprezzamento in termini presuntivi risulti superiore al predetto limite . Naturalmente – osservano i magistrati spezzini – sarà onere del debitore provare che il minimo vitale in concreto è superiore al limite oggettivo individuato nel trattamento minimo pensionistico da parte dell’INPS come, peraltro, via via rivalutato . Onere il cui mancato assolvimento determinerà la conseguenza che il GE si atterrà al rispetto del limite di € 460,97 quale limite di somma impignorabile, sempre consentendo il pignoramento del residuo reddito secondo le regole ordinarie di regole, e salve le ipotesi di crediti qualificati, nei limiti di un quinto . Ecco allora che i giudici del tribunale della Spezia tentano, nelle more di un intervento legislativo, di & lt oggettivizzare& gt quanto più possibile l’individuazione del limite minimo vitale ancorandolo alla pensione minima e consentendo, pur sempre, di valutare caso per caso se le esigenze specifiche di quel debitore impongono di ritenere impignorabile una somma più elevata. Questo modus operandi , però, pur condivisibile nella finalità di ricercare un dato quanto più possibile oggettivo a stretto rigore potrebbe porsi in contrasto con due passaggi della sentenza della Cassazione n. 6548 del 2011 pure citata nel verbale ove si legge ,da un lato, che anche il parametro della pensione minima non può da solo essere sufficiente in quanto risponde ad esigenze diverse da quelle del bilanciamento tra esigenze di vita del debitore ed esigenze di tutela del credito giocando un ruolo fondamentale nella sua determinazione, evidentemente, le esigenze di finanza pubblica . Dall’altro lato, poi, la S.C. aveva ritenuto non censurabile per cassazione la motivazione del giudice di merito in quanto aveva fondato la sua motivazione nella riconducibilità alla comune esperienza della nozione della totale insufficienza della somma di Euro 303,25 mensili, predicata invece dal ricorrente come adeguata, a garantire le minime esigenze di vita del pensionato, ivi comprendendovi gli esborsi per l'alimentazione indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l'abitazione disponibilità dell'immobile e consumi ordinar di luce, acqua e gas , sia pure nei limiti della soglia minima dell'esigenza dignitosa . Era quindi la comune esperienza dei costi della vita quotidiana a giustificare nella motivazione del provvedimento allora impugnato e ritenuto logicamente motivato dalla Suprema Corte l’impignorabilità di una certa somma e non già il riferimento ad un criterio piuttosto che un altro.

Tribunale della Spezia, verbale di riunione del 9 novembre 2011 Presidente D’Avossa – Relatore Farina Addì 9 novembre 2011, nei locali del Tribunale, si sono riuniti i seguenti Magistrati - dott. Edoardo D'Avossa, Presidente, - dott.ri Alessandro Farina, Adriana Gherardi, Paola Larosa, con il dott. Alessandro Farina a svolgere anche le funzioni di relatore e segretario verbalizzante , Avv. Riccardo Cerati quale G.O.T. stabilmente delegato per la trattazione delle esecuzioni mobiliari, al fine di effettuare lo scambio di informazioni su esperienze giurisprudenziali art. 47-quater, r.d. numero 12 del 1941 . In particolare, viene sottoposto a confronto e discussione il seguente tema Espropriazione di crediti valutazioni del giudice dell'esecuzione nella determinazione della parte di retribuzione tale da assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita e dunque assoggettabile a regime di assoluta impignorabilità. 1. Apre la riunione il Presidente, che invita il relatore ad illustrare l'argomento. 2. Il relatore espone la situazione giurisprudenziale, illustrando l'ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Cass. III, 22/3/2011 numero 6548 - la quale, dopo avere richiamato la nota sentenza del 4/12/2002 numero 506 della Corte Costituzionale con cui la Corte ha sancito l'assoluta impignorabilità della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita , ed ha demandato al legislatore la determinazione in concreto di tali esigenze, ha dato atto di come nessuno dei criteri in più occasioni adoperati dal legislatore sia suscettibile di essere preso come riferimento diretto ai fini dell'individuazione della parte della retribuzione assolutamente impignorabile, a causa dell'eterogeneità degli scopi e degli interessi di volta in volta tutelati pensione sociale e suoi multipli trattamento minimo di cui alla L. 488/2001, ecc. . Tale perdurante inerzia del legislatore impone dunque al giudice dell'esecuzione di motivare congruamente in merito alla necessità di garantire nel processo esecutivo per pignoramento di crediti le minime esigenze di vita del debitore, comprendendovi gli esborsi per l'alimentazione, il vestiario e per l'abitazione. Il giudice dunque, pur dovendo muovere da un importo oggettivamente valutato come espressione di un trattamento minimo, dovrà valutare in concreto la sufficienza di tale minimo sulla base di nozioni di comune esperienza. Ne consegue che ben potrebbe essere valutato come correttamente motivato il provvedimento che, prendendo le mosse da un parametro di riferimento oggettivo per la determinazione del minimo vitale quale quello stabilito dall'INPS la Circolare dell'INPS numero 16 del 2/2/2010 ha stabilito, per l'anno 2010, che il trattamento minimo mensile di pensione è di euro 460,97 , effettui poi in concreto il rapporto con le concrete peculiarità della fattispecie, affermandosi l'impignorabilità assoluta non solo fino alla concorrenza della somma predetta ma anche di quella parte del reddito che - considerate le dedotte e documentate esigenze di vita del creditore es. spese per locazione dell'immobile da provare mediante produzione del contratto di locazione consumi di luce acqua e gas, fabbisogni alimentari e di vestiario per cui è sufficiente un apprezzamento in termini presuntivi - risulti superiore al predetto limite. È evidente che l'onere di provare che il minimo vitale in concreto è superiore al limite oggettivo sopra indicato incombe esclusivamente sul debitore e che in assenza di elementi di valutazione offerti in tal senso il G.E. si atterrà al rispetto del limite di euro 460,97 quale limite di somma impignorabile, sempre consentendo il pignoramento del residuo reddito secondo le regole ordinarie di regola, e salve le ipotesi di crediti qualificati, nei limiti di un quinto . 3. Terminata la relazione, si è aperto il dibattito tra tutti i presenti nei termini che seguono appare corretta la soluzione di individuare quale parametro oggettivo quello indicato di euro 460,97 salvi successivi aggiornamenti INPS e valutare poi in quale misura incidano nel caso concreto le spese per comuni esigenze di vita ritualmente documentate dal debitore o comunque presuntivamente apprezzate dal giudice quanto alle spese non agevolmente documentabili , al fine di considerare impignorabili anche le quote di reddito che risultino superiori al già indicato limite indicato quale minimo vitale. 4. Il Presidente, esaurita la discussione e ravvisata la convergenza dei presenti sul secondo degli orientamenti menzionati, ha infine sciolto la riunione disponendo che del presente verbale sia data diffusione e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.